Umbria. Il TAR respinge ricorso Bayer che contestava il bando di gara per l’acquisto un farmaco non coperto da brevetto

Base d'asta inferiore di oltre il 55% al prezzo di riferimento del principio attivo coperto dal brevetto; tale prezzo di fornitura non è sostenibile

Bayer ha contestato gli acquisti da parte delle ASL dell’Umbria del principio attivo rivaroxaban, un anticoagulante orale sviluppato dalla società farmaceutica tedesca. Lo riferisce Perugia Today.

Si tratta del primo anticoagulante disponibile che agisce come un inibitore diretto del fattore Xa, attivo per via orale. Appartiene alla famiglia dei farmaci denominati Nuovi anticoagulanti orali (NAO).

Il valore a base d’asta complessivo è di euro 4.161.966,48. Il prezzo per unità di misura (individuata nella compressa) è di euro 0,55300 ossia oltre il 55% in meno del prezzo attualmente pattuito con l’odierna ricorrente.

Secondo Bayer i vari dosaggi sarebbero coperti da brevetto e non poteva essere acquistato un generico e quindi la procedura sarebbe illecita.

La procedura di gara poi sarebbe, secondo Bayer, illegittima non consentendo nemmeno di presentare un’offerta congrua in ragione del valore della base d’asta estremamente basso, inferiore di oltre il 55% al prezzo di riferimento del principio attivo coperto dal brevetto; tale prezzo di fornitura non è sostenibile tanto meno in relazione ad un prodotto che gode di tutela brevettuale.

PuntoZero, la società consortile umbra che ha materialmente proceduto alla gara e all’acquisto, ha evidenziato “che, a seguito dell’inserimento nelle liste di trasparenza AIFA (aggiornamento del 15 luglio 2024) del principio attivo rivaroxaban, è stato commercializzato il medicinale equivalente”

Il TAR ha ribadito che “una volta commercializzato un farmaco generico prodotto sulla base di un principio attivo non più coperto da brevetto e inserito nella Lista di Trasparenza AIFA” permette, in virtù della richiesta di riduzione dei costi, alle Aziende sanitarie di rivolgersi al mercato fino “alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale”. E vale il principio attivo del prodotto.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali per la Bayer.


Notizie correlate: AIFA aggiorna le liste di trasparenza 15 gennaio 2025

 

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Inoltre l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per alcune predeterminate tipologie di appalti di servizi e forniture (sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ad alta intensità di manodopera, di ingegneria e architettura o, comunque, di natura tecnica e intellettuale; caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) e, per gli appalti di lavori, in caso di affidamento con le procedure del dialogo competitivo e del partenariato per l’innovazione (lett. d), di appalto integrato (lett. e) o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (lett. f)

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