TAR del Lazio. Illegali le visite mediche a cronometro. La prescrizione di farmaci deve essere autonoma, responsabile e non delegabile

Il Tar del Lazio dice ‘no’ ai tempari per le visite ambulatoriali

Accolto il ricorso del sindacato Sumai contro la Regione Lazio

La Fnomceo si era costituita ad adiuvandum

I ‘tempari’, che individuavano una durata massima per 63 tra esami e visite specialistiche, introdotti unilateralmente dalla Regione Lazio un anno fa, sono illegittimi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la Sentenza n° 06013/2018 del Registro dei  provvedimenti collegiali, accogliendo il ricorso del Sumai, il Sindacato Unico Medicina ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria, ricorso nel quale anche la Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) era intervenuta ad adiuvandum.

Tre le principali considerazioni proposte dai medici e accolte in toto dai giudici del Tar. La prima, che ‘eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni erogabili dovrebbero essere unicamente riservate  alla contrattazione collettiva tra la competente amministrazione di settore da un lato e le categorie professionali maggiormente rappresentative dall’altro lato’. La seconda, la violazione dell’articolo 27 dell’Accordo collettivo nazionale di categoria, ‘nella parte in cui si prevede una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite’.

La terza, e forse ancor più significativa, la ‘lesione delle prerogative di autodeterminazione dei singoli specialisti’, secondo ‘quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica: gli articoli 3 e 4, innanzitutto,  che ribadiscono la ‘libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità’ del medico e, in particolare, (art.3) la autonomia e responsabilità della diagnosi medica. Ma anche il ‘6 (secondo cui “Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza), il 13 (secondo cui le prescrizioni mediche, oltre ad essere sottoposte ad un processo pienamente autonomo e responsabile da parte del medico, sono non delegabili e debbono “far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”), il 20 (secondo cui la relazione tra medico e paziente è tra l’altro fondata “su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”) e il 33 (secondo cui “Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura”).

Tutte disposizioni – si legge ancora nella sentenza – da cui si evince, nella sostanza, che il medico deve poter avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile, la cui durata non può che essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale e con esclusione, dunque, di indicazioni rigidamente e astrattamente predeterminate da fonti esterne quali quelle di specie’.

Insomma, un secco ‘no’ alle visite ‘a cronometro’, già stigmatizzate dalla Fnomceo con una mozione approvata lo scorso luglio dal Consiglio Nazionale, composto dai 106 presidenti degli ordini provinciali, riunito a Siena e poi da Fnomceo e Fnopi (l’Ordine degli infermieri) insieme, nel primo incontro dopo il rinnovo dei loro vertici, e da Tonino Aceti, Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del Malato – Cittadinanzattiva. .

Né – hanno affermato i giudici – per l’introduzione dei tempari si può prendere a pretesto il pur pregevole obiettivo di ridurre le liste d’attesa: “Un simile obiettivo – si legge infatti nel dispositivo – potrebbe essere piuttosto concretizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un (tanto auspicato) aumento delle risorse umane e strumentali da adibire ad un così delicato settore quale quello della pubblica sanità”.

La Fnomceo esprime grande soddisfazione perché, una volta di più, i giudici ribadiscono quello che non ci stancheremo mai di affermare: i principi di autonomia, indipendenza, libertà e responsabilità che devono informare ogni atto della nostra professione. ” è il commento del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – Non accetteremo mai alcuna limitazione e condizionamento di queste nostre prerogative irrinunciabili per tutelare la salute dei cittadini e pertanto siamo sempre pronti a difenderle in ogni sede.

Questa è una vittoria anche dei pazienti- aggiunge Antonio Magi, Segretario Generale del Sumai -. poiché a loro il professionista, lo specialista ambulatoriale, potrà dedicare tutto il tempo necessario. Le liste d’attesa infatti non si abbattono con la ricetta della Regione Lazio quanto piuttosto, come dice il Tar, assumendo il personale, rispettando il numero di ore che l’Accordo collettivo nazionale riconosce alla specialistica e sostituendo i medici andati in pensione con colleghi più giovani”.

Il tempo della comunicazione e dell’ascolto sono fondamentali per la crescita della relazione di cura – conclude Tonino Aceti -. Sono i momenti nei quali la relazione tra medico e paziente trova la sua massima espressione. Senza comunicazione non c’è alleanza, non c’è rapporto di fiducia. Senza ascolto il Servizio Sanitario Nazionale diventa una catena di montaggio, in cui il cittadino è un mero osservatore e il medico un esecutore. Il principio secondo il quale il tempo della comunicazione è tempo di cura non è più solo un precetto deontologico, ha forza di legge. Ora deve avere anche cogenza di Legge, deve cioè essere pienamente applicato. Ben venga dunque questa sentenza, che sarà sicuramente sentenza pilota presso i Tribunali Amministrativi”. 

 

Ufficio Stampa Fnomceo:

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30 maggio 201 – FNOMCeO

 

Notizie correlate: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) – Sentenza N. 06013/2018 REG.PROV.COLL.

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