Sentenza Cassazione. Licenziamenti collettivi di ISF. Giustizia dopo 10 anni

A fronte di un incremento di valore, fra il 2007 ed il 2017, del 107% (quando il resto dell’industria italiana perdeva il 18%) e un aumentare di valore della produzione del +24% [fonte I-com], l’industria farmaceutica ha licenziato 15.000 Informatori Scientifici del Farmaco sfruttando e impoverendo inoltre le risorse dello stato con la cassa integrazione. Una vergogna assoluta passata nell’indifferenza e ignorata da tutti.

Per giustificare questo misfatto si procedeva a licenziamenti collettivi dichiarando esuberi di lavoratori (ISF) adducendo “obiettive esigenze tecniche, produttive e organizzative” e quindi per “ristrutturazione aziendale”. I licenziamenti collettivi (o più correttamente le procedure di mobilità) sono possibili soltanto in casi specifici individuati dalla legge e unicamente dopo la conclusione di un complesso procedimento al quale prendono parte anche le rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro non è libero nella scelta dei lavoratori da licenziare dal momento che la legge stabilisce dei criteri ai quali questo deve attenersi nel predisporre la lista dei dipendenti interessati. L’impresa infatti deve attenersi ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva: come per esempio i carichi di famiglia, l’anzianità, ecc., oppure per esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.

All’interno degli accordi tra impresa e sindacati raggiunti al termine del procedimento di mobilità, è possibile che le parti stabiliscano dei criteri diversi da quelli previsti dalla legge.
Nel derogare ai principi di legge, tuttavia, le parti devono comunque rispettare i principi di non discriminazione e di razionalità, nel senso che i criteri adottati devono essere coerenti con le ragioni aziendali che sono alla base della richiesta di mobilità.

Nel nostro caso si concordava con i sindacati e le RSU di procedere alla mobilità di addetti a unità operative o, nel caso degli Informatori Scientifici, alle cosiddette linee di informazione, per esempio in un’azienda di grandi dimensione può esserci una linea d’informazione oncologoca o neurologica, ecc.. Al fine di scegliere i lavoratori da collocare in mobilità, si deve tenere conto non solo degli addetti alla singola unità produttiva in cui l’attività si sia ridotta o soppressa, ma a tutti i dipendenti che svolgano mansioni fungibili. Per mansione si intende quella  assegnata al lavoratore che si concretizza nei compiti che egli dovrà estrinsecare durante la sua attività lavorativa e costituisce l’oggetto della sua prestazione lavorativa. Per fungibilità s’intende la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti.

Nei licenziamenti di massa di quegli anni si ponevano gli ISF “scomodi” in determinate linee d’informazione che poi al momento del licenziamento collettivo venivano dichiarate in esubero perché, per esempio, l’azienda non aveva più intenzione di proseguire in quel settore produttivo. Per poterlo fare si diceva che l’ISF di quella determinata linea non era “fungibile”, cioè non aveva la qualifica per poter fare il suo lavoro in un’altra linea d’informazione. Si procedeva così al licenziamento di quella linea aggirando i criteri di legge sulla selezione di chi porre in mobilità.

La corte di Cassazione Civile con la Sentenza Sez. L Num. 7166 Anno 2019 ha annullato il licenziamento intimato il 16/2/2009 a un ISF a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, osservando come il criterio selettivo – stabilito in via sussidiaria nell’Accordo sindacale del 21 gennaio 2009 – dell’assegnazione dei dipendenti in esubero, con mansioni di informatore scientifico del farmaco, ad una delle tre linee soppresse non potesse essere posto legittimamente alla base della risoluzione del rapporto, dato che l’ISF nel tempo si era occupato – come non era stato contestato dalla società datrice di lavoro – anche di altre categorie di prodotti farmaceutici, così da risultare pienamente fungibile nello svolgimento delle relative attività di promozione.

La Corte uniformata al consolidato principio di diritto, per il quale “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.

Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative” (Cass. n. 203/2015; conforme n. 19105/2017)”. In conclusione, il ricorso dell’azienda farmaceutica deve essere respinto.

Dieci anni per aver giustizia!

Altra tecnica molto più semplce per l’azienda era quella di dichiarare una linea d’informazione “Ramo d’Azienda” e “venderlo” ad una ditta di comodo. Vedasi la vergogna dei casi Marvecs, X-pharma, ecc. Ma questa è un’altra storia

Redazione Fedaiisf – 20 marzo 2019

Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 7166 Anno 2019

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