Dato atto che quanto previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti/clienti;
ORDINA
Art. 1
1)- Di recepire come parte integrante della presente ordinanza, in sostituzione dei precedentiallegati alle ordinanze della Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 25 e 22 maggio 2020, n. 28, le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Allegato n. 1.
2)- A decorrere dal 3 giugno 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e dei principi contenuti nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 – Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza – è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa la realizzazione delle seguenti attività:
- a) i tirocini curricolari che riguardino attività economiche che non siano sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali e nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l’attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio;
- b) la parte pratica dei percorsi formativi per le attività svolte in laboratorio o che prevedano l’utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
- c) gli esami finali in presenza laddove sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza perché prevede l’utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, o perché la specificità del profilo professionale e delle competenze oggetto di valutazione richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali;
- d) con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, erogare formazione in presenza nei casi in cui non sia possibile erogare l’attività formativa a distanza o limitatamente alla parte pratica prevista come obbligatoria nei relativi corsi di formazione, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica.
3)- In ogni caso l’organizzazione delle attività di cui al comma 2 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
4)- Ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, ARPAL Umbria emanerà i provvedimenti che si rendessero necessari all’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi.
Art. 2
- A decorrere dal 3 giugno 2020 sono autorizzate all’apertura, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 – Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, le seguenti attività:
- attività di somministrazione di cibi e bevande all’interno dei circoli culturali e ricreativi con esclusione delle altre attività esercitate all’interno degli stessi, che rimangono sospese;
- centri benessere, con esclusione delle attività riferite ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco) e alle saune; stabilimenti balneari;
- aree gioco per bambini anche in spazi privati aperti al pubblico;
- parchi tematici e di divertimento, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e le giostre.
- A decorrere dal 3 giugno 2020 , fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilita dal DPCM del 17 maggio 2020, l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere, ecc.) può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti relative all’uso di dispositivi di protezione individuale, distanziamento e sanificazione degli ambienti e delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 – Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Art. 3
- All’art. 1 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2020, n. 3, la lettera e) è abrogata.
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria e ai Sindaci dell’Umbria.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Perugia, lì 29/05/2020
FIRMATO
Presidente Donatella Tesei
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Scheda tecnica