SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE IL RESPONSABILE ANTONIO BRAMBILLA
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Oggetto: Indicazioni applicative in merito alla DGR 2309/2016 “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del SSR” (BUR n.9 del 11 gennaio 2017).
Con l’adozione della DGR in oggetto la Giunta regionale ha inteso promuovere, nell’ambito dell’informazione scientifica sul farmaco, modalità operative uniformi all’interno del Servizio Sanitario regionale e una maggiore trasparenza nei rapporti tra medici prescrittori, aziende sanitarie e aziende farmaceutiche.
Inoltre la DGR 2309/2016 aveva previsto la predisposizione di una piattaforma web che le aziende farmaceutiche devono utilizzare per inserire ed aggiornare i dati dei loro informatori scientifici impegnati in Emilia-Romagna e tale strumento è disponibile da marzo 2017 al seguente link: http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/informatori-scientifici. In coerenza con l’obiettivo di garantire all’attività di informazione scientifica sul farmaco modalità operative uniformi, si rende ora necessario fornire alcune indicazioni applicative della DGR 2309/2016 (Allegato 1).
Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che tutti i soggetti interessati all’applicazione della DGR 2309/2016, aziende farmaceutiche, aziende sanitarie e medici prescrittori, sono tenuti a conformarsi a tale deliberazione entro il 1° maggio 2017.
Distinti saluti.
Antonio Brambilla (F.to digitalmente)
Allegato 1
Indicazioni applicative in merito alla DGR 2309/2016 “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR)”
Indicazioni per le Aziende farmaceutiche e per gli Informatori Scientifici del Farmaco
Le aziende farmaceutiche devono inserire i dati richiesti nella piattaforma web sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nella pagina dedicata (http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/informatori-scientifici).
La registrazione sulla piattaforma regionale è prevista solamente per gli informatori che si occupano di farmaci con codice AIC (autorizzazione immissione in commercio) e non per gli informatori di dispositivi medici o prodotti nutraceutici/omeopatici (senza AIC). Tuttavia fino all’adozione di una specifica normativa, anche l’attività degli informatori che si occupano di dispositivi medici è governata dai principi affermati nella DGR 2309/2016 così come si auspica che l’attività di informazione inerente prodotti nutraceutici e omeopatici, non disciplinata dalla DGR 2309/2016, si conformi ai medesimi principi. La piattaforma web genera un identificativo e un tesserino, la cui stampa e consegna sono a carico dell’Azienda.
Per l’accesso alle strutture del SSR e attività presso i sanitari, dal 1 maggio 2017, gli Informatori scientifici del farmaco devono esibire il proprio tesserino di riconoscimento regionale congiuntamente al quale può essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità. Da tale data inoltre l’elenco degli informatori scientifici delle aziende farmaceutiche impegnati in Emilia-Romagna sarà reso pubblico. Ad ogni modifica delle informazioni riportate sul tesserino deve corrispondere un aggiornamento delle informazioni inserite sulla piattaforma web e una successiva stampa del nuovo tesserino, aggiornato con le informazioni corrette.
L’attività di informazione scientifica non è ammessa:
– all’interno dei reparti di degenza;
– negli ambulatori specialistici negli orari destinati alla visita dei pazienti.
È necessario quindi organizzare l’attività nel rispetto delle modalità previste dalle Aziende Sanitarie.
L’attività di informazione rivolta ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) deve essere organizzata in modo da non sovrapporsi con l’attività assistenziale, potendo a tal fine concordare appositi appuntamenti anche nelle medesime giornate in cui il medico riceve per appuntamento i propri assistiti.
Indicazioni per le Aziende e i professionisti del Servizio Sanitario Regionale
Le Aziende Sanitarie sono tenute a conformarsi agli indirizzi e alle direttive contenuti nella DGR 2309/2016, entro il 1 maggio 2017. Le Aziende Sanitarie individuano i locali in cui può essere svolta l’attività di informazione scientifica; in mancanza di specifica individuazione, possono essere utilizzati locali quali biblioteche, sale riunioni o sale medici. Le Aziende Sanitarie individuano apposite fasce orarie per l’attività di informazione scientifica; in mancanza di specifica individuazione, detta attività viene svolta su appuntamento, mediante visite individuali, o preferibilmente mediante incontri collegiali.
Lo svolgimento dell’attività degli Informatori scientifici negli studi medici convenzionati (MMG, PLS) avviene in apposito orario, concordato con il medico. Al fine di assicurare che l’attività degli Informatori scientifici del farmaco non si sovrapponga, come orari, all’attività assistenziale dei medici convenzionati, sarà sufficiente alternare adeguatamente gli appuntamenti presi con gli assistititi a quelli presi con gli informatori scientifici (ISF), come già avviene laddove i medici convenzionati abbiano organizzato la propria attività per appuntamento. Qualora il medico decida di ricevere gli Informatori scientifici su appuntamento, senza individuare apposite fasce orarie, comunicherà tale modalità all’Azienda sanitaria di riferimento.
La dicitura per i cartelli/avvisi riportata nel testo della DGR 2309/2016 è da intendersi come suggerimento pertanto, laddove siano già presenti segnalazioni con il medesimo significato, non è necessaria alcuna modifica.