Alcuni recenti avvenimenti (il film di De Lugi, il documento del M5S sui rapporti aziende medici, l’elezioni in Assogenerici di un Vicepresidente di un’azienda che di fronte a fatti illeciti scaricò le colpe sugli ISF), ci hanno indotto a riprendere il tema sulla responsabilità dell’ISF se commette illeciti.
Per conoscenza riportiamo la norma di legge:
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Art. 5
Responsabilità dell’ente
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (1).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
(1) Comma inserito dall’articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011
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In casi di “istigazione” all’illecito, l’ISF dovrebbe denunciare il superiore per il reato che vorrebbe fargli compiere. In assenza di un Albo o di qualche altra forma di tutela, è facile a dirsi, ma è intuitivo comprendere il perché non verrà fatto.
Per completare l’argomento riportiamo anche un articolo di “Le Scienze” (Scientific American) sugli aspetti psicologici sulla responsabilità quando si ubbidisce ad un ordine:
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Obbedire a un ordine fa sentire meno responsabili
Se si riceve un ordine o una forte sollecitazione a eseguire un’azione, la percezione soggettiva della responsabilità delle conseguenze di quell’atto è fortemente indebolita. Non solo: si riduce anche l’attività delle aree cerebrali preposte all’elaborazione dei risultati dell’azione.
La scoperta è di un gruppo di neuroscienziati e psicologi dell’University College di Londra e dell’Université libre de Bruxelles, che pubblicano su “Current Biology” i risultati di una ricerca che ha ripreso e approfondito gli studi sul conformismo e il senso dell’obbedienza condotti negli anni sessanta dallo psicologo Stanley Milgram all’università di Harvard.
Ai soggetti studiati da Milgram era stato chiesto di somministrare a una persona una scossa elettrica di intensità crescente ogni volta che commetteva un errore in un test di apprendimento (la “vittima” era in realtà un attore che faceva finta di ricevere la scossa). Milgram scoprì che sotto la pressione dell’autorità dello sperimentatore ben il 65 per cento dei partecipanti continuava a somministrare le scosse fino a intensità molto elevate, quando l’attore sembrava in preda ai più atroci dolori. (Qui i filmati originali dell’esperimento di Milgram)
Nel nuovo studio Patrick Hoggart e colleghi hanno indicato questo lato soggettivo progettando un esperimento che coniuga quello di Milgram con una tecnica standard per misurare il coinvolgimento di una persona in un evento che ha provocato.
In questa tecnica viene chiesto al soggetto di valutare il tempo trascorso fra l’azione compiuta e l’evento conseguente: maggiore è la stima del tempo trascorso fornita dal soggetto minore è la sua percezione soggettiva di un nesso causale diretto fra azione ed esito e quindi la sua percezione di responsabilità per quanto accaduto.
Dall’esperimento di Haggard e colleghi, è risultato che questo tempo di latenza percepito (ma non reale) aumentava in modo significativo quando la pressione del pulsante che infliggeva la scossa era eseguita su comando dello sperimentatore rispetto a quando veniva premuto volontariamente per ottenere un vantaggio.
Secondo i ricercatori, questo indica che il soggetto percepisce una riduzione della propria responsabilità quando preme il tasto a comando, una conclusione confermata anche dal fatto che l’attività cerebrale è minore e più lenta nelle aree che sono preposte alla valutazione degli effetti di un’azione.
Tutto questo, sottolineano Haggard e colleghi, non implica minimamente che aver eseguito un ordine possa essere un’attenuante rispetto alle proprie responsabilità, ossia che sia valida la cosiddetta e “difesa di Norimberga” (molti imputati per crimini contro l’umanità al processo di Norimberga si difesero asserendo di aver ubbidito agli ordini).
Tuttavia gli stati dovrebbero impegnarsi, da un lato a promuovere a livello educativo lo sviluppo del senso di responsabilità e la capacità di controllare le proprie azioni e, dall’altro, a varare leggi che permettano di sanzionare più gravemente chi ha la facoltà di impartire ordini e direttive, così da dissuadere da possibili abusi.
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