Partita Iva al 5% chi la può aprire nel 2022, i costi e la durata massima prevista
Solo il 5% di tasse, è una delle possibilità reali per chi apre una partita iva nel 2022. Tutte le spiegazioni e i chiarimenti
Business on line – 31 gennaio 2022
Chi può aprire una partita Iva 2022 al 5%?
Questo regime di favore può essere applicato per un massimo di 5 anni. Indispensabile che l’attività autonoma o professionale sia di nuova istituzione ovvero appena avviata.
Non c’è solo l’aliquota agevolata al 15% per le partite Iva che avviano un’attività e che hanno ricavi non superiori a una certa soglia.
Anche per il 2022 è infatti accessibile anche il regime fiscale che prevede l’applicazione di una aliquota al 5% sul reddito imponibile. Vediamo quindi in questo articolo:
- Chi può aprire una partita Iva 2022 al 5%
- Caratteristiche partita Iva 2022 al 5%
Chi può aprire una partita Iva 2022 al 5%
Prima di esaminare nel dettaglio chi può aprire una partita Iva al 5% nel 2022 è bene precisare una condizione di base. Questo regime di favore può essere applicato per un massimo di 5 anni, dopodiché – in base ai requisiti – il contribuente rientra nel regime ordinario o in quello forfettario. In ogni caso è indispensabile che l’attività autonoma o professionale sia di nuova istituzione ovvero appena avviata.
Possono accedere al regime delle partite Iva al 5% coloro che hanno ottenuto nell’anno di imposta precedente ricavi non superiore alla soglia di 65.000 euro all’anno. E che allo stesso tempo non hanno oltrepassato il limite di 30.000 euro di reddito derivante da lavoro dipendente e né quello di 20.000 euro di spesa per dipendenti.
La normativa 2022 richiede anche che il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti attività artistica, imprenditoriale e professionale. Dopodiché, ma non di minore importanza ai sensi dell’accesso al regime delle partite Iva al 5%, l’attività esercitata non deve essere la mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Punta a evitare che il beneficio possa essere fruito da contribuenti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la sola variazione del codice Ateco sfruttando il cambio di denominazione previsto per il rinnovo dell’attività.
In pratica la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. Ed è quindi indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.
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