Comunicato Novartis Farma
In data 14 settembre abbiamo incontrato la Dru e l’avvocato D’Ovidio sul tema degli degli affiancamenti che vengono effettuati da personale/dirigenti aziendali agli informatori scientifici.
Il personale\dirigenti aziendali, che NON ha la qualifica di informatore scientifico, potrà ovviamente fare la propria attività lavorativa e professionale -definita dalla loro qualifica- presso i clinici sul territorio, SENZA PERÒ ASSISTERE NE’ FARE PERSONALMENTE INFORMAZIONE SCIENTIFICA.
Questa soluzione rispetta sia gli interessi aziendali, sia il lavoro di tutti e tutte i lavoratori Novartis quale che sia il loro ruolo e inquadramento e ovviamente le leggi vigenti sull’informazione scientifica .
Chiediamo quindi a tutti i lavoratori e le lavoratrici Novartis, in tutte le loro qualifiche, di adeguarsi nel rispetto di questo accordo nell’interesse collettivo.
Durante l’incontro abbiamo trattato anche altri argomenti :
In primis ribadiamo che call plan , profilazione Maestro e qualsiasi tool aziendale, sono facoltativi. Riguardo MyRepConnect/Professionisti Salute abbiamo concordato un incontro con il dott. Barbieri e i responsabili del progetto per affrontare tutte le problematiche connesse.
Durante le assemblee di Novembre entreremo nei dettagli di tutti questi argomenti, oltre che del Progetto pilota pasti in sede, orari di lavoro, linea Ophtha, che vista la loro importanza meritano un tempo e una condivisione maggiore con Voi tutti e tutte.
Rsu Novartis
Il commento di Sergio Cardinali (Filctem)
Ogni tanto una buona notizia ci aiuta ad andare avanti nel nostro lavoro con determinazione. Dopo le sentenze arrivano i primi accordi contro l’affiancamento illegale degli informatori tra la Rsu e la Novartis. Forse sarebbe il caso di verificare cosa fanno tutte le aziende o no? Un applauso alla Rappresentanza Unitaria dei Lavoratori e, perché no, in questo caso anche all’azienda.
LINEE GUIDA DI REGOLAMENTO REGIONALE DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO
AI SENSI DELL’ART. 48 COMMI 21, 22, 23, 24 DELLA L. 24.11.2003 N. 326
- Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dalla informazione scientifica.
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