Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l’attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. SÌ AL REINTEGRO.
Francesco Machina Grifeo | 15/9/2014 | Il Sole 24ORE
Corte di cassazione – Sezione lavoro – sentenza 15 settembre 2014 n. 19394
Il ricorso – Secondo l’azienda ricorrente la Corte di appello di Firenze, nel confermare il provvedimento di reintegra emesso dal tribunale di Pisa, «avrebbe omesso di considerare che l’espletamento dell’attività di promozione delle vendite era un preciso obbliga assunto dal lavoratore, così come avrebbe omesso di rilevare che il carattere autonomo della prestazione lavorativa, quale emersa dall’istruttoria, non era incompatibile con la soggezione della stessa a determinati controlli o direttive da parte del committente, il quale aveva retribuito l’agente sempre con delle provvigioni».
La motivazione della Corte – Una posizione non condivisa dalla Suprema corte secondo cui «contrariamente alla qualificazione formale del rapporto come di agenzia, l’attività prevalente richiesta all’appellato non era quella di promuovere contratti per conto del preponente, bensì quella dell’informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l’industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui il medesimo godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro, trattandosi, in quest’ultimo caso, di un aspetto non significativo ai fini della qualificazione». Del resto, conclude la sentenza, anche altri aspetti deponevano per il vincolo della subordinazione come per esempio il fatto che «era tenuto a rendere conto del suo operato periodicamente ad un capo-area», così come «il tipo di compenso erogato», tutte circostanze che «evidenziavano lo stabile inserimento del lavoratore»
N.d.R.: Artt. CC citati nella sentenza:
Art. 1742
Nozione
I. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
II. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 2094 c.c. – Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655] (1).
Notizia correlata: L’ISF e gli oneri previdenziali (L’ISF NON deve essere iscritto alla Fondazione Enasarco. Avv. M.R.Famà)
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(1) Vedi l’art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Nota
Quando si parla di lavoro autonomo, non va confuso l’Agente di Commercio con l’Agente rappresentante di Commercio. La confusione dei due ruoli può generare malintesi. Vedasi articoli del Codice Civile dal 1742 al 1752.
Nelle attuali forme contrattuali autonome, visto che l’inquadramento di Agente rappresentante di Commercio è vietato per l’ISF, è possibile inquadrare l’ISF come segue:
- Agente di commercio: promuove la conclusione di contratti per nome e per conto del soggetto mandante a favore del quale presta la propria opera. Non ha il potere di concludere il contratto che ha promosso e per il quale ha messo in contatto le parti. L’Agente di commercio NON è Agente rappresentante di commercio che ha il potere di concludere il contratto che ha promosso in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera e che rappresenta nei rapporti con la controparte. Ambedue svolgono la loro attività stabilmente e in un ambito territoriale determinato (indicato nel contratto d’agenzia).
- Procacciatore d’affari: svolge la sua attività per il mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (obbligo di esclusività, zone territoriali determinate…).
- COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale. Autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.
- Consulenza professionale: quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L’ISF non è un agente rappresentante di commercio se informa su farmaci etici di classe A,B o H, ma lo può essere se informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, cosmoceutici etcc. [Avv. Famà]
Ad ogni modo la reale natura dell’ISF è scientifica, egli è appunto informatore scientifico, come previsto dal D.L. 30.12.1992 n. 541 e del successivo D.Lgs. 219/06.
Non essendo agente di commercio non è, dunque, soggetto obbligato Enasarco. In ogni caso, la contribuzione ENASARCO non esclude l’obbligo di iscrizione all’INPS con relativa contribuzione.
Note:
Sentenze della Corte di Cassazione: la 1783/2010 (sez. Penale “….a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che nel rispetto della prima pongono in secondo piano le esigenze dell’ammalato”), la 36922/2012 (sez. Penale “…la posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente gli impone l’obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente) e la 4546/2017 del Consiglio di Stato (III Sezione “…le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza nemmeno raccomandando ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri valutati come meno conveniente nel rapporto costo-benefici).