Il farmacista può esimersi dalla vendita di un farmaco, anche in situazioni d’urgenza, se il paziente non + munito di ricetta medica.
La Legge Per Tutti – 30 dicembre 2016
La vendita di farmaci senza ricetta è possibile solo in casi “limite” indicati dalla legge, in difetto dei cui presupposti non si può condannare un farmacista che neghi la vendita della medicina se non viene prima esibita la prescrizione del medico curante. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [Cass. sent. n. 55134/16].
In tutti i casi previsti, il decreto presuppone come condizione essenziale, a tutela della salute del paziente, per la consegna della medicina, che vi sia la conoscenza, da parte del farmacista, dello stato di salute del paziente, acquisita o attraverso dati presenti nella farmacia (altre ricette per farmaci similari) o forniti dal cliente (documentazione attestante la patologia, dismissione ospedaliera, ricette scadute) o direttamente (conoscenza dello stato di salute e del trattamento).
Il decreto prevede, peraltro, che i medicinali iniettabili, salvo l’insulina e gli antibiotici monodose, siano consegnabili senza ricetta solo in caso di dimissioni dall’ospedale.
Notizie correlate: La sentenza 55134/16
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 274