Il procacciatore d’affari è la persona che mette in contatto due soggetti, ad esempio un venditore ed un acquirente, affinché le due parti riescano a concludere un affare
Pubblicato il 9 ottobre 2017 – la Legge per Tutti
Fiuto per gli affari. È una dote che non tutti hanno, ma che è molto utile nel mondo imprenditoriale, in cui saper cogliere l’occasione giusta o essere in grado di segnalare le opportunità migliori è spesso indispensabile per avere successo. Vi siete mai chiesti chi è il procacciatore d’affari, come svolge la propria attività, come guadagna e come opera nel mondo del lavoro? La figura professionale del procacciatore d’affari non è disciplinata né dalla legge né dalle norme collettive, ma è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che ha recepito una prassi commerciale particolarmente diffusa. Ed infatti, in ambito imprenditoriale, si tratta di una delle figure professionali più richieste. Vediamo, dunque, chi è il procacciatore d’affari.
Il procacciatore d’affari
Il procacciatore d’affari è una persona fisica incaricata da un’altra persona (il cosiddetto preponente) al fine di promuovere la conclusione di contratti tra quest’ultimo e soggetti terzi potenzialmente interessati ai suoi prodotti o servizi. In buona sostanza, il procacciatore d’affari è la persona che mette in contatto due soggetti, ad esempio un venditore ed un acquirente, affinché le due parti riescano a concludere un affare.
Generalmente, nella prassi commerciale, si fa ricorso a tale figura professionale in due casi:
- quando l’imprenditore non intende affermarsi stabilmente in un mercato particolare, ma ha l’intenzione di operare in quel settore una tantum;
- oppure quando, per le caratteristiche del prodotto o del servizio commercializzato, possono essere realizzate unicamente vendite isolate (come, ad esempio, accade per i beni immobili o per i beni di valore).
Il procacciatore assume l’incarico di far concludere uno o più affari fra il preponente e il terzo, attraverso il reperimento di clientela interessata all’acquisto di prodotti o servizi commercializzati dal preponente. Con il termine “affare” si intende ogni operazione economicamente valutabile dalla quale discendono obbligazioni suscettibili di tutela giuridica. Il ricorso al procacciamento d’affari si ha spesso nel settore delle vendite a domicilio (venditori porta a porta), nel campo assicurativo (produttore assicurativo o courtier “intermediario”) e dell’intermediazione finanziaria. È, inoltre, considerato procacciatore anche l’informatore scientifico di prodotti farmaceutici.
Procacciatore d’affari: come opera
Normalmente il procacciatore d’affari è un lavoratore autonomo dotato di una propria organizzazione. Il procacciatore d’affari, infatti, svolge la propria attività agendo in piena autonomia. Può fare le scelte che reputa più opportune e, soprattutto, non è legato da alcun vincolo duraturo nei confronti di un determinato imprenditore-preponente. In questo, il procacciatore d’affari si contraddistingue dalla figura dell’agente di commercio, il cui incarico è caratterizzato da stabilità. Il procacciatore, infatti, agisce senza vincolo di stabilità e senza continuità, in via del tutto occasionale. Ciò implica una maggiore indipendenza per il procacciatore d’affari e minori costi per l’imprenditore rispetto all’ingaggio di un normale agente di commercio. Per svolgere l’attività, il procacciatore d’affari deve ricevere un incarico da parte del preponente (spesso tramite lettera d’incarico). L’incarico può essere accettato dal procacciatore espressamente (con la restituzione della lettera firmata) o tacitamente (dando inizio all’attività). Il procacciatore è anche tenuto a iscriversi presso il registro delle imprese.
Procacciatore d’affari: il contratto
Il contratto di procacciamento d’affari è un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge nel nostro ordinamento. Per prassi, comunque, il contratto è concluso in forma scritta. In caso contrario, in genere, è comunque consegnata una lettera d’incarico: da un lato, essa fornisce la prova dell’esistenza del rapporto intercorrente tra procacciatore d’affari e preponente, dall’altro può servire a legittimare l’attività del procacciatore nei confronti dei terzi con i quali viene a contatto. Nel contratto o nella lettera di incarico è opportuno chiarire l’occasionalità dell’attività, che altrimenti potrebbe essere scambiata per quella posta in essere da un agente di commercio. Per approfondimenti sul contratto di agenzia leggi anche: Il contratto di agenzia
Procacciamento d’affari: clausole particolari
Le parti, a seconda delle loro esigenze, possono inserire nel contratto una serie di clausole previste per altri contratti, soprattutto quelle relative al rapporto di agenzia, quali:
- zona ed esclusiva e salvo approvazione della casa;
- volume d’affari minimo;
- obbligo di informazione;
- indennità o rimborsi spese.
Tali clausole, tuttavia, rischiano di snaturare il rapporto di procacciamento, pertanto è sempre opportuno evidenziare chiaramente nel contratto l’occasionalità del rapporto e fare in modo che, durante lo svolgimento dello stesso, l’attività del procacciatore non assuma le caratteristiche di stabilità proprie dell’agente.
Procacciamento d’affari, clientela e provvigioni
Il procacciatore d’affari presenta al potenziale cliente i cataloghi, i listini o i moduli fornitigli dal preponente: se questi riscuotono interesse, il procacciatore li fa sottoscrivere al cliente per poi spedirli al preponente. Quest’ultimo, una volta ricevuta la proposta contrattuale, è libero di accettarla o meno. Se la accetta il contratto viene perfezionato e il preponente stesso procede personalmente a darne esecuzione, trattando direttamente con il cliente. In questo caso il procacciatore ha diritto a ricevere la provvigione.
Procacciamento d’affari e procura all’incasso
Normalmente, al procacciatore non è attribuita la cosiddetta procura all’incasso: egli quindi non è legittimato a ricevere i pagamenti dalle mani dei clienti né può modificare i termini o le modalità di pagamento stabiliti dal preponente. Il procacciatore, inoltre, non può:
- accettare le proposte di contratto;
- ricevere dai clienti dichiarazioni riguardanti l’esecuzione del contratto concluso per suo tramite;
- agire per richiedere provvedimenti nell’interesse del preponente.
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Nota
Quando si parla di lavoro autonomo, non va confuso l’Agente di Commercio con l’Agente rappresentante di Commercio. La confusione dei due ruoli può generare malintesi. Vedasi articoli del Codice Civile dal 1742 al 1752.
Nelle attuali forme contrattuali autonome, visto che l’inquadramento di Agente rappresentante di Commercio è vietato per l’ISF, è possibile inquadrare l’ISF come segue:
- Agente di commercio: promuove la conclusione di contratti per nome e per conto del soggetto mandante a favore del quale presta la propria opera. Non ha il potere di concludere il contratto che ha promosso e per il quale ha messo in contatto le parti. L’Agente di commercio NON è Agente rappresentante di commercio che ha il potere di concludere il contratto che ha promosso in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera e che rappresenta nei rapporti con la controparte. Ambedue svolgono la loro attività stabilmente e in un ambito territoriale determinato (indicato nel contratto d’agenzia).
- Procacciatore d’affari: svolge la sua attività per il mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (obbligo di esclusività, zone territoriali determinate…).
- COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale. Autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.
- Consulenza professionale: quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L’ISF non è un agente rappresentante di commercio se informa su farmaci etici di classe A o H, ma lo può essere se informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, cosmoceutici etcc. [Avv. Famà]
Ad ogni modo la reale natura dell’ISF è scientifica, egli è appunto informatore scientifico, come previsto dal D.L. 30.12.1992 n. 541 e del successivo D.Lgs. 219/06.