Informatori scientifici, disciplina delle controversie e giudice competente

Costituisce dipendenza aziendale anche l’abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa. In questa ottica è stato in particolare ritenuto che lo svolgimento dell’attività di informatore scientifico farmaceutico con l’utilizzazione di un computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un’auto aziendale, nonché l’esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell’abitazione come dipendenza.

Nella controversia tra informatore scientifico e azienda datrice di lavoro, il dipendente licenziato, nell’impugnazione dell’atto, aveva agito dinanzi al tribunale del luogo in cui svolgeva l’attività nonché Comune di domicilio. L’azienda ha però eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale.

Martedì, 01 Settembre 2015 – Farmacista33

L‘impresa, in sintesi, aveva dedotto la genericità e l’inconsistenza degli elementi indicati dal dipendente al fine di configurare presso la propria abitazione una sia pur elementare articolazione dell’impresa, secondo la nozione estensiva ricavabile dalla giurisprudenza in materia. La disciplina processuale individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale era addetto il lavoratore al momento della fine del rapporto. In concreto, il rapporto di lavoro era sorto presso l’unica sede dell’impresa collocata in altro luogo, mentre era rimasta indimostrata la sussistenza di una dipendenza aziendale presso l’abitazione del dipendente ovvero in altro luogo comunque rientrante nel territorio afferente al giudice dinanzi al quale il lavoratore aveva proposto il ricorso.

L’espressione «dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore» deve essere interpretata in senso estensivo, in armonia con la logica diretta a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l’imprenditore disponga in quel contesto spaziale almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l’abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa. In questa ottica è stato in particolare ritenuto che lo svolgimento dell’attività di informatore scientifico farmaceutico con l’utilizzazione di un computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un’auto aziendale, nonché l’esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell’abitazione come dipendenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo la competenza territoriale del tribunale adito dal lavoratore.

avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net

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