Gli Informatori sono molto sensibili a questo tipo di argomento. Anche se la loro attività va svolta individualmente e i controlli a distanza sono vietati, rimane sempre il dubbio che vengano effettuati ugualmente dato che sono tante le possibilità di controlli più o meno leciti, piò o meno diretti, che le aziende possono attuare.
L’innovazione tecnologica ha consentito anche – tramite l’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) per la gestione delle flotte aziendali – un’ulteriore modalità di potenziale controllo indebito sui lavoratori (da ricondurre sotto la disciplina definita nell’art. 4 Stat. lav.), visto che tali sistemi hanno idoneità non solo a consentire la localizzazione delle auto affidate ai dipendenti, ma anche di fornire online report storici dei tragitti, chilometri percorsi, soste effettuate.
È quindi importante nelle aziende in cui opera una RSU, in rispetto dell’art. 2 dello statuto, che venga siglato un accordo atto ad impedire che il datore di lavoro impieghi gli strumenti aziendali con finalità di controllo. Tra l’altro la legge prevede delle sanzioni a carico di chi non la rispettasse:
“L’art. 38 della Legge n. 300/1970 sanziona con la pena alternativa dell’arresto da 15 gg. ad un anno o dell’ammenda da € 154 a € 1.549, l’ipotesi di apposizione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori”
Una sentenza della Cassazione però (Cass. Civ. n. 16196/2009) dichiara legittimi i controlli effettuati direttamente o tramite propria organizzazione gerarchica o attraverso personale esterno (es. agenzie investigative) nei confronti di una dipendente diretti a verificare la corrispondenza dei chilometri realmente effettuati per coprire i percorsi indicati e quelli esposti nella richiesta di rimborso spese.
Un invito va rivolto a coloro che dovrebbero operare al fine di garantire la tutela occupazionale in modo tale che trovino le giuste contro misure per impedire che questi strumenti, oltre a minacciare i diritti lavorativi, si trasformino in ulteriore mezzo utile alle aziende per incrementare quelle procedure di mobilità che già stanno affliggendo la nostra categoria.
Non è escluso però il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo.
Redazione Fadaiisf – 19/10/2014