Lo ribadisce una circolare della Salute in risposta a un quesito di FederAnziani che lamentava come il cosiddetto “zapping farmaceutico” tra equivalenti fosse ormai pratica molto diffusa in farmacia. Roberto Messina, dichiara: “Dopo due anni vengono riconosciute le motivazioni della nostra battaglia”. LA CIRCOLARE
20 aprile 2015 – quotidianosanità
“Abbiamo impiegato due anni per chiarire che chi prescrive è il medico e non il farmacista, oggi plaudiamo al Ministero della Salute che finalmente ci ha dato ragione, r
n sostanza il ministero ha ribadito che in base alla normativa vigente il farmacista, anche qualora nella ricetta non sia apposta la clausola di non sostituibilità, è vincolato a fornire al paziente il generico richiesto nel caso in cui il medico abbia scritto in ricetta anche il nome dell’azienda produttrice. Resta ovviamente il dovere del farmacista di informare il paziente dell’eventuale presenza di un farmaco analogo a prezzo più basso e della differenza di costo a carico per il paziente. Ma non può in ogni caso sostituirlo, senza assenso del paziente, neanche in presenza di farmaci equivalenti con lo stesso prezzo di rimborso.
In particolare, l’Ufficio legislativo del Ministero della Salute nella circolare spiega il comportamento che il farmacista è tenuto ad avere nelle seguenti fattispecie:
2. se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (prosecuzione di trattamenti in corso o lo specifico obbligo di motivazione di cui al secondo periodo del comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni), il farmacista non potrà sostituire il farmaco;
3. se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, salvo pagamento della differenza di prezzo.
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