Monta la rabbia degli ex agenti di commercio contro la ENASARCO. Ci chiedono di portare il caso alla Corte di Strasburgo
Federcontribuenti – 11 luglio 2019
Monta la rabbia degli ex agenti di commercio contro la ENASARCO.
Federcontribuenti: ”ci chiedono di portare il caso ENASARCO alla Corte di Strasburgo”. Depositata
La Federcontribuenti non ha intenzione di restare sorda e cieca davanti alle gravi accuse che tantissimi ex agenti di commercio stanno riversando nei suoi uffici: ”nero su bianco accuse gravissime che non possono lasciarci indifferenti. Ci troviamo nella condizione di tirare in ballo anche tutte le sigle sindacali che hanno firmato l’accordo con la ENASARCO tra le quali la Confcommercio, Confapi; Confcooperative; Confesercenti e Confindustria. Oltre alle sigle: Fiarc; Filcams CGIL; Fisascat CISL; FNAARC; UGL; UILTuCS; Usarci.
Tutto quanto segue è frutto di un regolamento interno ENASARCO approvato dalle sigle sindacali e dal Ministero del Lavoro.
Primo punto, la Enasarco è più cara dell’INPS ma con riconoscimenti contributivi stranamente più bassi.
Contributi previdenziali obbligatori
I contributi previdenziali obbligatori, da versare alla fondazione Enasarco, sono calcolati tramite un’aliquota del 17%, in base al totale delle somme percepite dall’agente o dal rappresentante commerciale. Tale importo è costituito da due parti, di cui il 14% va a integrare i versamenti previdenziali, mentre il 3% i contributi previdenziali per il fondo di solidarietà. Il contributo è vincolato a dei valori massimi e minimi delle retribuzioni, ricevute dall’agente o dal rappresentante, secondo tabelle aggiornate ogni anno. Nel 2019, per quanto riguarda gli agenti monomandatari, il minimo contributivo per i rapporti di agenzia è stato fissato a 856€, mentre il massimale di provvigione a 38.331€ con un contributo non superiore a 6.324,61€.
Il FIRR, l’equivalente del TFR, viene restituito all’agente a fine mandato o attività, senza ricalcolo degli interessi, poiché nel regolamento l’ENASARCO ha inserito la clausola che prevedete che gli interessi maturati dall’agente sull’accantonamento del FIRR vadano altrove. Inoltre il FIRR viene restituito con una tassazione vigente al 20%. Forse non è chiaro, la ENASARCO toglie ad ogni agente e per ogni versamento contributivo che sottolineiamo, si tratta di soldi guadagnati con il proprio lavoro, il 18% a titolo di solidarietà e sostentamento della cassa. La ENASARCO è l’unico Ente privato di pensione integrativa a non aver recepito le leggi in materia di totalizzazione o di cumulo dei periodi contributivi. Altra grave irregolarità della Enasarco riguarda l’obbligo della quota 92 per ottenere il diritto alla pensione integrativa. La ENASARCO riconosce solo il 55% di tutto il monte versato. Significa che trattiene su ogni contributo per ogni lavoratore il 45% all’anno per 20 anni. Altre accuse mosse alla ENASARCO e che ci arrivano dai tanti ex agenti di commerciano riguardano anche le vacanze, i corsi di formazione, i premi di studio per i figli degli agenti paventando un welfare all’avanguardia ma, in pochi per non dire nessuno sembra averne goduto. Almeno nessuno dei tanti ex agenti che ci hanno contattato. Gli ex agenti si dicono stanchi e arrabbiati degli abusi subiti dalla ENASARCOI e si stanno riunendo in collettivo per portare tutto davanti alla corte di Strasburgo.
Di Maio deve intervenire e ”ci auguriamo si diano una mossa anche le sigle sindacali chiamate a tutelare gli iscritti alla ENASARCO. Si deve aggiungere la parola magica INTEGRATIVA all’art. 1 della Legge n. 29/1979 o ancor meglio per tutti, in nome della democrazia, della trasparenza e della giustizia, accorpare la ENASARCO dentro l’INPS e porre fine a questo Ente che non vuole adeguarsi ai dettami delle Leggi vigenti”. Anche l’On Traversi – m5s – interviene:
”Perche’ la Fondazione Enasarco non riconosce la pensione integrativa a chi ha versato fino a 19 anni? Nessun altro ente di previdenza complementare e’ obbligatorio tranne l’Enasarco e cosi’ i rappresentati e gli agenti di commercio sono obbligati a versare i contributi verso due enti, l’Inps e l’Enasarco senza però avere garanzie da quest’ultima”. Federcontribuenti intende far sapere che andrà fino in fondo a questa vicenda e spinge sull’acceleratore: ”sbarramento a 5 anni per le spese di gestione ENASARCO come avviene per le assicurazioni”. Se non accorpata nell’INPS la ENASARCO viene chiamata ad allinearsi.
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Un’ interrogazione su Enasarco arriva in Senato. A presentarla sono stati Tommaso Nannicini e Alessandro Alfieri, senatori del Pd, che hanno chiesto al governo cosa intende fare su questo ente di previdenza e assistenza, a cui soo iscritti gli agenti di commercio e i consulenti finanziari. I due senatori fanno riferimento alla controversia tra Enasarco e Sorgente Sgr, la società incaricata in passato di gestire gli immobili dell’ente. Il contenzioso, a detta di Nannicini e Alfieri, può essere pregiudizievole dei diritti dei pensionati.
l’ISF non è soggetto obbligato alla contribuzione Enasarco
L’obbligo di contribuzione Enasarco vale solo in presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del contratto di agenzia.
“Le Ditte mandanti devono iscrivere obbligatoriamente:
• gli Agenti operanti in forma individuale
• gli Agenti costituiti in Società di capitali (s.p.a., s.r.l., accomandita per azioni)
• i soci illimitatamente responsabili e che svolgono effettivamente attività di agenzia, nel caso di Agenti costituiti in società di persone
• i promotori finanziari.
Chi NON deve essere iscritto alla Fondazione
Tutti coloro che svolgono un’attività che, seppure finalizzata alla promozione/conclusione di contratti, è attuata senza i necessari requisiti di stabilità e continuatività del rapporto con la Ditta e senza assunzione in proprio del rischio economico, come previsto dagli Artt. 1742- 1752 del Codice Civile in materia di contratto di agenzia.
Pertanto NON devono essere iscritti:
• i mediatori
• i procacciatori di affari
• i propagandisti scientifici e gli informatori farmaceutici
• i propagandisti editoriali
• i depositari e i consegnatari di prodotti
• gli agenti assicurativi
• gli agenti immobiliari
• i soci non amministratori o accomandanti delle società di persone
• in generale tutti coloro che nelle società di persone si limitano a percepire gli utili dell’attività senza partecipare all’attività di agenzia.
E’ quindi la stessa Enasarco che ritiene che l’ISF non è soggetto obbligato alla contribuzione Enasarco, egli è e continua a rimanere pertanto obbligato alla contribuzione INPS, e solo in via eventuale e con carattere integrativo può assoggettarsi a contribuzione Enasarco.
In ordine alla specifica questione che riguarda la possibilità del ricongiungimento presso l’Inps della contribuzione versata presso l’Enasarco, ciò è impossibile poiché il trattamento previdenziale Enasarco ha natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per il diritto alla ricongiunzione, il presupposto è che, ai sensi della legge n. 29/1979, si tratti di forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, mentre il trattamento previdenziale Enasarco ha natura integrativa come espressamente indicato nell’art. 2, comma primo, della legge n. 12/1973 (Cfr. Corte d’Appello di Firenze n. 222 del 18.7.2000).
Già l’art. 29, comma 2, della legge n. 613/1966 aveva attribuito la stessa natura integrativa al trattamento previdenziale riservato agli agenti e rappresentanti di commercio, per cui riproporre oggi il problema in relazione all’ISF appare superfluo, posto che l’ISF se svolge mansioni di vero e proprio informatore scientifico, non essendo qualificabile come “agente”, non è nemmeno soggetto obbligato a contribuzione Enasarco.
CONCLUDENDO
L’ISF non è un agente di commercio se informa su farmaci etici di classe A, o H, ma lo può essere se informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, omeopatici, cosmoceutici etcc.
Ad ogni modo la reale natura dell’ISF è scientifica, egli è appunto informatore scientifico, come previsto dal D.L. 30.12.1992 n. 541 e dal successivo D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Non essendo agente di commercio, non potendo cioè concludere contratti di vendita per legge, non è, dunque, soggetto obbligato Enasarco.
La contribuzione Enasarco è una mera facoltà, che non può essere imposta, nemmeno dal datore di lavoro, rimanendo ex lege obbligato solo ed esclusivamente verso l’INPS, eventuali contratti a provvigioni con previsione di contribuzione Enasarco, potrebbero addirittura ritenersi irregolari qualora l’ISF svolgesse solo prestazioni scientifiche.
In ogni caso, la contribuzione ENASARCO non esclude l’obbligo di iscrizione all’INPS con relativa contribuzione.
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