Bayer ha contestato gli acquisti da parte delle ASL dell’Umbria del principio attivo rivaroxaban, un anticoagulante orale sviluppato dalla società farmaceutica tedesca. Lo riferisce Perugia Today.
Il valore a base d’asta complessivo è di euro 4.161.966,48. Il prezzo per unità di misura (individuata nella compressa) è di euro 0,55300 ossia oltre il 55% in meno del prezzo attualmente pattuito con l’odierna ricorrente.
Secondo Bayer i vari dosaggi sarebbero coperti da brevetto e non poteva essere acquistato un generico e quindi la procedura sarebbe illecita.
La procedura di gara poi sarebbe, secondo Bayer, illegittima non consentendo nemmeno di presentare un’offerta congrua in ragione del valore della base d’asta estremamente basso, inferiore di oltre il 55% al prezzo di riferimento del principio attivo coperto dal brevetto; tale prezzo di fornitura non è sostenibile tanto meno in relazione ad un prodotto che gode di tutela brevettuale.
PuntoZero, la società consortile umbra che ha materialmente proceduto alla gara e all’acquisto, ha evidenziato “che, a seguito dell’inserimento nelle liste di trasparenza AIFA (aggiornamento del 15 luglio 2024) del principio attivo rivaroxaban, è stato commercializzato il medicinale equivalente”
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali per la Bayer.
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Editor's note: Secondo le direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, in attuazione delle quali è stato adottato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, chiariscono come i criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata, ma devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva.
Inoltre l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per alcune predeterminate tipologie di appalti di servizi e forniture (sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ad alta intensità di manodopera, di ingegneria e architettura o, comunque, di natura tecnica e intellettuale; caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) e, per gli appalti di lavori, in caso di affidamento con le procedure del dialogo competitivo e del partenariato per l’innovazione (lett. d), di appalto integrato (lett. e) o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (lett. f)