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Risponde così il ministero della Salute, con riferimento al comma 11-bis dell’art. 15 del decreto legge 95/2012 convertito in Law n. 135/2012, alla richiesta di chiarimento sollevata da Federfarma in merito a un parere ministeriale sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta normativa.
In particolare, il sindacato dei titolari, ha richiamato l’attenzione su quanto scritto dal Ministero nel punto 3 del parere (“…se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, salvo pagamento della differenza di prezzo…”) ritenendo l’affermazione per quanto corretta, «suscettibile di creare equivoci sia negli operatori sia nei cittadini» in quanto «non sarebbe stato esplorato il caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale».
Dal canto suo, il Ministero sottolinea di non aver ritenuto opportuno fornire chiarimenti sul punto in quanto «se il farmacista può proporre al paziente, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità, un farmaco con prezzo di rimborso inferiore, a maggior ragione, ben potrà proporre un farmaco che abbia un prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto, ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere che gli venga consegnato il farmaco prescritto dal medico».
Simona Zazzetta – 2 mag 2015 – Farmacista33
Drug substitution, Snami writes to the ministry: no to patient-pharmacist bargaining
La circolare 2658 del 15/4 rispondendo a una richiesta di Federanziani afferma che di fronte a un paziente “nuovo” rispetto a un trattamento per una cronicità o con nuovo episodio di acuzie nota, il medico può prescrivere per le leggi vigenti o il solo principio attivo o il principio attivo con il nome del medicinale specifico individuato. E se omette di scrivere, e motivare, che il farmaco non va sostituito, ma il farmacista che non ha in negozio equivalenti di prezzo più basso, quest’ultimo deve attenersi alla prescrizione (e il paziente paga la differenza rispetto al prezzo fissato a livello centrale); se invece tiene un equivalente di prezzo più basso, quello è tenuto a fornire. Il 23/4, con circolare 2852p lo stesso Ministero risponde a un quesito di Federfarma, che chiede cosa si debba fare se in negozio il farmacista ha un equivalente dello stesso prezzo del medicinale proposto da un medico di famiglia.
E risponde: «In assenza d’apposizione del medico della clausola di “non sostituibilità”, (il farmacista) ben potrà proporre un farmaco dal prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto (ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere quest’ultimo)». Testa si augura che il ministero possa avallare solo la prima interpretazione ma in teoria si potrebbero accogliere entrambe, il farmacista se ha il farmaco di prezzo uguale a quello prescritto può proporre al paziente quel prodotto ma non è tenuto per legge a fornirglielo.
Tale interpretazione non piace al leader Snami. «Noi non vogliamo che parta una contrattazione paziente farmacista, il farmacista non si deve inserire nel contratto di cura dando al paziente qualcosa di diverso rispetto a quanto scritto dal curante. Anche perché le scatole cambiano di volta in volta, per esperienza vedo il paziente che si confonde e viene con tre esemplari di marca e colore diversi dello stesso antipertensivo che finisce per prendere 3 volte al giorno. Il farmacista deve rispettare il rapporto di cura o ci costringe a mettere sempre la dicitura “non sostituibile” che invece dovremmo scrivere in casi rari».