Parecchie, inevitabilmente, le novità e tra queste la farmacia dei servizi: all’articolo 8, dove si tratta di assistenza farmaceutica e farmacie convenzionate, la bozza di decreto ricorda che «attraverso le medesime farmacie sono assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 69/2009, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali sociosanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato articolo 11». Come si ricorderà, la 69/2009 delegava al governo l’emanazione di un decreto legislativo (il 153/2009) nel quale individuare «nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private», per l’assistenza domiciliare integrata, l’educazione sanitaria e la prevenzione, le analisi di prima istanza, le prenotazioni di visite ed esami eccetera.
Se nei nuovi Lea si apre alla farmacia dei servizi, il tradizionale ruolo dei presidi dalla croce verde non viene ovviamente dimenticato. Anzi, dalla bozza di decreto sembrano spuntare alcuni chiarimenti che potrebbero anche semplificare l’operatività al banco: «il Ssn» si legge all’articolo 8 «garantisce attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe A»; quando si tratta di farmaci equivalenti, «la fornitura è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l’Aifa ha fissato il prezzo massimo di rimborso e tale
All’articolo 9, invece, si parla dell’assistenza farmaceutica erogata da Asl e ospedali. Anche questa è una novità, ma soltanto perché nei Lea del 2001 la distribuzione diretta non aveva fatto in tempo a entrarci. «Il Servizio sanitario nazionale» recita quindi l’articolo «può garantire attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali». Chi ha buona memoria, ritroverà nel virgolettato una fedele riproposizione dell’articolo 8 della 405/2001, con quel «può garantire» che lascia a ogni singola Regione la scelta se affidarsi alla diretta o passare dalle farmacie, in dpc o convenzionata.
La bozza di dpcm torna ora al Governo accompagnata da un accordo che detta alcune condizioni, soprattutto in tema di copertura. La richiesta dei presidenti regionali, in particolare, è che il decreto si limiti a coprire il 2016, mentre per il 2017 occorrerà prima tarare la griglia delle prestazioni sulle risorse che il Governo metterà nel piatto. E’ un segnale nei confronti del ministro Lorenzin, che un paio di giorni fa aveva ribadito la necessità di incrementare il fondo sanitario dell’anno prossimo di due miliardi.
(AS – 08/07/2016 – Federfarma)
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