Infatti, l’imposizione di prezzi di vendita uniformi colpisce maggiormente le farmacie stabilite in altri Stati membri, e ciò potrebbe ostacolare in misura più grave l’accesso al mercato tedesco dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali.
Sebbene una restrizione alla libera circolazione delle merci possa essere, in linea di principio, giustificata dalla tutela della salute e della vita, la normativa di cui trattasi non è idonea a conseguire tali obiettivi.
In particolare, non è stato dimostrato in che modo il fatto di imporre prezzi uniformi consenta di garantire una migliore distribuzione geografica delle farmacie tradizionali in Germania. Al contrario, taluni elementi sembrano piuttosto suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie sarebbe vantaggiosa per l’approvvigionamento uniforme di medicinali, in quanto ciò promuoverebbe l’insediamento di farmacie in regioni in cui l’esiguo numero di esercizi consente una fatturazione di prezzi più elevati.
Altri parametri di concorrenza, quale il fatto di dispensare consulenze individuali ai pazienti mediante il personale della farmacia, potrebbero eventualmente consentire alle farmacie tradizionali di
Del resto, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe eventualmente di offrire, in Germania, i medicinali soggetti a prescrizione a prezzi più favorevoli da quelli attualmente imposti.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 19 ottobre (C-148/15) ha bollato il regime di fissazione dei prezzi di vendita da parte delle farmacie come misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione, contraria al diritto Ue. In particolare afferma che la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti.
E in Italia?
Redazione Fedaiisf – 02/11/2016
Related news: SENTENZA DELLA CORTE 19 ottobre 2016 causa C‑148/15