Gli Informatori sono molto sensibili a questo tipo di argomento. Anche se la loro attività va svolta individualmente e i controlli a distanza sono vietati, rimane sempre il dubbio che vengano effettuati ugualmente dato che sono tante le possibilità di controlli più o meno leciti, piò o meno diretti, che le aziende possono attuare.
L’innovazione tecnologica ha consentito anche – tramite l’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) per la gestione delle flotte aziendali – un’ulteriore modalità di potenziale controllo indebito sui lavoratori (da ricondurre sotto la disciplina definita nell’art. 4 Stat. lav.), visto che tali sistemi hanno idoneità non solo a consentire la localizzazione delle auto affidate ai dipendenti, ma anche di fornire online reports storici dei tragitti, chilometri percorsi, soste effettuate.
È quindi importante nelle aziende in cui opera una RSU, in rispetto dell’art. 2 dello statuto, che venga siglato un accordo atto ad impedire che il datore di lavoro impieghi gli strumenti aziendali con finalità di controllo. Tra l’altro la legge prevede delle sanzioni a carico di chi non la rispettasse:
“L’art. 38 della Legge n. 300/1970 sanziona con la pena alternativa dell’arresto da 15 gg. ad un anno o dell’ammenda da € 154 a € 1.549, l’ipotesi di apposizione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori”
However, a sentence of the Cassation (Cass. Civ. n. 16196/2009) declares legitimate the checks carried out directly or through one's own hierarchical organization or through external personnel (e.g. investigative agencies) against an employee aimed at verifying the correspondence of the kilometers actually carried out to cover the routes indicated and those shown in the expense reimbursement request.
Un invito va rivolto a coloro che dovrebbero operare al fine di garantire la tutela occupazionale in modo tale che trovino le giuste contro misure per impedire che questi strumenti, oltre a minacciare i diritti lavorativi, si trasformino in ulteriore mezzo utile alle aziende per incrementare quelle procedure di mobilità che già stanno affliggendo la nostra categoria.
Non è escluso però il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo.
Redazione Fadaiisf – 19/10/2014