Le prestazioni straordinarie, già previste dall’Appendice 5 al Nomenclatore e Tariffario 2021, sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 21/12/2021 e, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ne è stato deliberato il rinnovo.
IL PACCHETTO DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE E’ STATO RINNOVATO E HA EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE FINO AL 31/03/2022.
Note: A partire dal 1 gennaio 2022 l‘unico documento a cui fare riferimento per le prestazioni straordinarie è l’Appendice 1 al regolamento gennaio 2022. tutto il resto della documentazione si intende superata. Le prestazioni straordinarie sono state rinnovate fino al 31/3/2022. L’unica variazione riguarda la trasformazione della diaria di isolamento domiciliare in una indennità per isolamento domiciliare. Nel document sono presenti tutti i dettagli.
- 3.1. In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare positivo Covid‐19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
- 3.2. Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
- 3.3. Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020‐31/12/2021
- 3.4. La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- 3.5. La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.
- 3.6.Il Fondo richiede l’invio del referto del tampone molecolare positivo covid‐19.
- 3.7. Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente succesivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai punti 1 o 2, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, la prestazione verrà erogata in automatico dal Fondo, fermo restando la positività al tampone molecolare. In caso di tampone negativo tale prestazione non sarà erogata.
- 3.8. La richiesta di rimborso per l’indennità per isolamento domiciliare deve essere trasmessa al Fondo, con le medesime modalità previste dal Regolamento del Fondo, entro 3 mesi dalla data del referto del tampone molecolare positivo covid‐19 , pena la decadenza dal rimborso.
FASCHIM – Appendice 1 al regolamento (documento integrale)