Pubblicità ammessa anche per i non-prescription drugs SOP che, a differenza dei medicinali senza ricetta denominati OTC, Not possono essere esposti sul banco per la libera vendita dal farmacista e ai quali è stata, fino ad oggi, negata la possibilità di promozione.
Il dicastero si appellava per annullare o modificare la pronuncia del tribunale regionale a favore di Kwidza Pharma Gmbh e Chefaro Pharma per l’autorizzazione della pubblicità ad un prodotto Sop.
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The sentence of the Lazio Regional Administrative Court on the advertising of SOP drugs
Fedefarma. Sop and publicity, from the Lazio Tar ruling that causes discussion
Ed.: Com’è noto, o come dovrebbe essere noto, la pubblicità sui farmaci da prescrizione è vietata. L’unico modo legale che le aziende farmaceutiche hanno per far conoscere i propri farmaci ai medici è l’informazione scientifica e gli unici autorizzati a farla sono gli Informatori Scientifici del Farmaco. Si veda a tal proposito il Legislative Decree 219/06, art. 122, comma 1: “L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici“.
Premesso questo, è assurdo e allucinante che una giunta Regionale come quella dell’Emilia-Romagna promulghi un regolamento d’informazione scientifica in cui si fa divieto d’informazione scientifica negli Ospedali e negli Ambulatori che fanno capo al Servizio Sanitario Regionale. E gli Informatori, al di fuori ovviamente dell’attività assistenziale, dove possono essere ricevuti dai medici? Nelle loro abitazioni private? Il provvedimento preso dalla Regione Emilia-Romagna in pratica vieta un diritto stabilito da una legge nazionale.
È un concetto molto semplice che con un po’ di sforzo cognitivo potrebbe comprendere anche il Presidente della Regione
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