Lecito contemperare la libertà di prescrizione con le esigenze di bilancio
Non passa il ricorso delle aziende farmaceutiche contro la Regione Toscana e le Asl di Empoli, Siena, Arezzo e Lucca che avevano imposto rigidi limiti alle prescrizioni di alcune categorie di medicinali, come gli inibitori della pompa acida e gli antidepressivi. Il Tar Toscana, seconda sezione, si è pronunciato con sei sentenze ( dalla n. 1377 alla n. 1382 tutte depositate il 29 aprile scorso), rigettando le impugnative presentate da Istituto Luso Farmaco Italia, Menarini Industrie Farmaceutiche, Sanofi Aventis, Malesu Istituto Farmacologico, Firma e Bristol-Myers Squibb. Le aziende hanno chiesto, senza successo, l’annullamento delle delibere di Giunta n. 463 del 26 giugno 2006 e n. 148 del 26 febbraio 2007, comprese le circolari attuative emanate dai manager delle quattro aziende sanitarie toscane. Disposizioni che impongono una serie di obblighi ai medici delle quattro aziende sanitarie. Primo tra tutti l’impiego dei farmaci inseriti negli appositi prontuari terapeutici di Area vasta (Ptav) comprendenti solo molecole a brevetto scaduto. In realtà non c’è nessuna preclusione esplicita per i medicinali coperti da brevetto e non presenti nel Ptav, ma i sanitari devono inviare copia della prescrizione alla direzione sanitaria aziendale, esplicitando le motivazioni terapeutiche. Inoltre, con la delibera 148/2007, l’esecutivo regionale ha fissato limiti massimi di dosaggio per assistito per alcune categorie di farmaci, prevedendo anche un meccanismo di premialità o sanzione per le Asl più o meno virtuose alle quali concedere maggiori o minori fondi. L’alzata di scudi delle principali società produttrici non si è fatta attendere, materializzandosi in sei diversi ricorsi davanti al tribunale amministrativo di Firenze, composto da Vincenzo Fiorentino (presidente), Lydia Spiezia (consigliere) e Pierpaolo Grauso (referendario, estensore). Il contenzioso di primo grado (ma ci sarà certamente l’appello al Consiglio di Stato) si chiude con un successo per Regione Toscana e aziende sanitarie, mentre le ditte dovranno rifondere le spese processuali. Nel merito, il Tar ritiene che «la Regione non abbia in alcun modo travalicato dalle sue competenze, impartendo alle Asl le direttive ritenute più opportune, in termini di efficienza ed economicità del servizio, per il contenimento della spesa farmaceutica, senza che tali direttive si traducano in misure incidenti sulla prescrizione o sul rimborso dei farmaci, né tantomeno, pregiudichino i livelli essenziali di assistenza». E poi «la delibera indica come "preferibile" e non certo obbligatorio l’inserimento di prodotti a base di molecole a brevetto scaduto», sottolinea il collegio giudicante, «così come non è obbligatorio per i medici prescrivere farmaci non inseriti nel prontuario, salvo l’onere di comunicarne le ragioni». Un onere «che non realizza un’indebita compressione della professionalità dei sanitari conferma la decisione – ma il ragionevole contemperamento della libertà di prescrizione con stringenti esigenze di bilancio». Gabriele Mastellarini Il Sole 24 Ore Sanita’ del 27/05/2008 N. 21 – 27 MAG.-2 GIU. 2008 p. 31