Il 1° luglio si è insediato ed è diventato operativo il nuovo Consiglio di amministrazione EFSA, composto da 27
Il nuovo modello risponde ai requisiti del Regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza, entrato in vigore nel marzo 2019 e rafforza il ruolo degli Stati membri, nonché il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte nel lavoro dell’Autorità.
Il Consiglio di amministrazione garantisce che EFSA funzioni in modo efficace ed efficiente, assolva il suo mandato come definito nel Regolamento istitutivo e soddisfi le aspettative delle istituzioni europee e nazionali, delle parti interessate e del pubblico.
to know more
- Rafforzamento della governance EFSA: operativo il nuovo CdA | EFSA (europa.eu)
- Collaborazione dell’EFSA con gli Stati membri dell’Unione | EFSA (europa.eu)
- I membri del consiglio di amministrazione | EFSA (europa.eu) I membri del consiglio di amministrazione | EFSA (europa.eu) Governo | EFSA (europa.eu)
- Una scienza affidabile | EFSA (europa.eu)
Ministero della Salute – 14 luglio 2022
Note
Integratori. Il ruolo dell’EFSA
Nell’UE gli integratori alimentari sono disciplinati come gli alimenti. Un corpus legislativo armonizzato
Tra il 2005 e il 2009 l’EFSA ha eseguito una valutazione esaustiva delle sostanze che possono essere utilizzate nell’UE come fonti di vitamine e minerali negli integratori alimentari. La valutazione ha incluso sia la valutazione della sicurezza di una fonte di nutrienti ai livelli di assunzione suggeriti dal richiedente, sia la bioavailability del nutriente dalla fonte, cioè l’efficacia con cui il minerale o la vitamina viene rilasciato nell’body.
Le aziende che desiderano commercializzare una sostanza non inclusa nell’elenco di quelle consentite devono presentare apposita domanda alla Commissione europea. Ai sensi della direttiva 2002/46/CE, l’EFSA predispone quindi un parere scientifico a corredo della valutazione della richiesta da parte della Commissione europea. Basandosi sul lavoro svolto dall’EFSA, la Commissione europa rivede e aggiorna l’elenco di sostanze vitaminiche o minerali ammesse che possono essere aggiunte agli integratori alimentari.
Se per una sostanza destinata ad essere utilizzata negli integratori alimentari non sono note evidenze della sua sicurezza d’impiego nell’UE prima del 1997, l’EFSA è tenuta a fornire un parere scientifico sulla sua sicurezza in base ai dettami del regolamento (CE) n. 2015/2283 sui nuovi alimenti.
La Commissione europea, di propria iniziativa o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, e a seguito di una valutazione dell’EFSA, può decidere di includere una determinata sostanza in un elenco di sostanze il cui uso negli alimenti è vietato, limitato o in corso di esame. Ciò può verificarsi quando l’aggiunta di una sostanza nei prodotti alimentari fa aumentare l’esposizione del consumatore a livelli notevolmente superiori a quelli di un normale consumo e/o rappresenta un potenziale rischio per i consumatori. Questa procedura è definita nell’art. 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e le sostanze il cui uso negli alimenti è vietato, limitato o sottoposto a controllo sono elencate nel suo allegato III.
Gli integratori alimentari sono fonti concentrate di nutrienti (cioè minerali e vitamine) o di altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico, commercializzati sotto forma di “dose” (ad es. pillole, compresse, capsule, liquidi a dosi misurate). Negli integratori alimentari può essere contenuta un’ampia varietà di sostanze nutritive e di altri ingredienti, tra cui, ma non solo, vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre e varie piante ed estratti di erbe.
Gli integratori alimentari hanno lo scopo di correggere le carenze nutrizionali, mantenere un adeguato apporto di alcuni nutrienti o coadiuvare specifiche funzioni fisiologiche. Non sono medicinali e, in quanto tali, non possono esercitare un’azione farmacologica, immunologica o metabolica. Pertanto il loro uso non ha lo scopo di trattare o prevenire malattie nell’uomo o di modificarne le funzioni fisiologiche.
Normative di settore
Elenco della normativa relativa agli integratori alimentari:
- Direttiva 2002/46/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
- Regolamento (CE) 1170/2009, che modifica la Direttiva 2002/46/CE
Normativa nazionale
- Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169: Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari,
- DM 9 luglio 2012 sulla “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”, che integra il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
Si veda il portale del Trovanorme.it
Ministero della Salute. Integratori alimentari e Linee guida ministeriali (LGM)