Straordinari non pagati, ricorsi dei medici possono mandare stato in tilt
In questi giorni il pool di avvocati di Consulcesi vara una class-action per il recupero degli straordinari non pagati; ma già da questo autunno Anaao ha stipulato una convenzione con Gcp, società specializzata nel recupero di crediti pubblici per consentire ai propri iscritti di chiedere un indennizzo. Valutata la documentazione del singolo, Gcp istruisce una causa e la segue fino all’incasso dell’eventuale credito. Ove il giudice condannasse lo stato al pagamento di tutti gli straordinari, la spesa finale potrebbe sfiorare i 5 miliardi di euro. Infatti, ipotizzando 150 ore l’anno di straordinario per 100 mila medici in 11 anni si tratta di 165 milioni di ore, e il valore di un’ora di straordinario varia tra 25 e 35 € in base al giorno feriale o festivo in cui si è lavorato.
«La direttiva 88/2003 CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 66/2003, prescrive termini precisi su riposo giornaliero, tempo di lavoro massimo settimanale, riposo settimanale e ferie annuali», dice Palermo. «Il mancato rispetto di tali prescrizioni rappresenta la lesione di un diritto che l’Unione Europea garantisce a tutti i lavoratori. Da ciò deriva la possibilità per i professionisti di richiedere un indennizzo, ovviamente se la lesione non è stata occasionale o legata a fatti imprevedibili e transitori».
L’azione legale parte con una procedura di messa in mora verso l’Asl o l’azienda ospedaliera per gli anni 2004-08; dal 2009 in poi si mette in mora la Presidenza del Consiglio. Spiega Palermo: «Lo stato è responsabile del mancato rispetto della Direttiva dacché il Governo Berlusconi (articolo 41, c. 13 della legge 133/2008) ha sospeso l’applicazione degli articoli 4 (tempo massimo di lavoro settimanale) e 7 (riposo giornaliero) del dlgs. 66/2003 per i dirigenti medici e sanitari Ssn e quindi dal 2009 al novembre 2015, data in cui entra in vigore il ripristino del diritto in base all’articolo 14 comma 1 della legge 161/2014.
Per gli anni precedenti la responsabilità va messa in capo all’Azienda con un tempo di prescrizione del diritto individuato in 10 anni».Il ricorso è precluso ai Direttori di struttura complessa «perché non hanno un orario di lavoro stabilito contrattualmente, non svolgono lavoro notturno né in genere i festivi. Quindi difficilmente hanno una lesione del diritto al riposo nelle sue varie articolazioni».
Mauro Miserendino – Mercoledì, 27 Maggio 2015 – Doctor33
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