Si può fare una visita medica in farmacia?
Legittima la visita medica fatta in farmacia nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di campagne contro le principali malattie.
la Legge per Tutti – Pubblicato il 23 luglio 2017
Visite mediche in farmacia
La legge [2] consente, tra i nuovi servizi, «la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano». Di conseguenza – ha affermato il Consiglio di Stato – non incorre nella violazione di detta normativa collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale.
Via libera a dermatologi o odontoiatri nelle farmacie
Il caso deciso dalla sentenza in commento riguarda un dermatologo e un odontoiatra: si tratta di due figure – si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato – del tutto estranee all’organizzazione e alla gestione della farmacia, che solo ed esclusivamente nell’ambito e per le finalità di tali giornate di prevenzione effettuerebbero visite a pagamento, senza che i farmacisti
Attività medica nella struttura di vendita
Ricordiamo comunque che la legge [4] dispone che: «Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse» quale siano le modalità di esercizio dell’attività che è possibile svolgere “in farmacia” e non pertanto in locali annessi.
1] Cons. St. sent. n. 3357/17 del 7.07.2017.
[2] Art. 102, r.d. n. 1265/1934.
[3] Art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 153/2009 in attuazione dell’art. 11 d.lgs. n 69/2009.
[4] Art. 45 del r.d. n. 1706/1938.
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