Ricette mediche, cambia tutto: cosa prevede il decreto semplificazioni
Fidelity Donna – 15 dicembre 2023
Per i pazienti cronici e per coloro che necessitano di terapie a lungo termine, le ricette mediche diventano senza scadenza. Parliamo di una svolta molto importante che toglie il fastidio di adempimenti cittadini dei quali si può fare tranquillamente a meno, semplificando il tutto.
Non è necessario, per queste due categorie, rinnovare continuamente le prescrizioni, offrendo una maggiore comodità e sicurezza per chi dipende da trattamenti costanti. Le ricette mediche diventano ripetibili in modo illimitato, per cui i pazienti potranno facilmente accedere ai farmaci necessari senza oneri eccessivi.
Questi processi vengono facilitati non solo per i cittadini ma anche in termini di adempimenti amministrativi, con un miglioramento dell’efficienza operativa. Le ricette elettroniche, che sono state introdotte nei periodo delle diverse ondate pandemiche del Covid, diventeranno parte integrante del sistema sanitario, sostituendo le
Novità sono previste anche per i disabili, stringendo al massimo i tempi e i procedimenti per autorizzazioni, concessioni, contributi e agevolazioni per l’abbattimento di barriere architettoniche. Importanti passi avanti, dunque, quelli previsti, che potranno far tirare un sospiro di sollievo a tutti quei pazienti che, per via della loro patologia, devono già fare i conti con troppe problematiche quotidiane. Dover fronteggiare altre incombenze delle quali possono benissimo fare a meno, sarebbe un ulteriore aggravio, non credete? E’ proprio per alleggerire la loro esistenza, che è stato creato il decreto semplificazioni. Presto, importanti aggiornamenti che saremo pronti a fornirvi.
Riportiamo gli articoli 4, 7, 8 e 9
Art. 4 – Semplificazione e accelerazione dei procedimenti in materia farmaceutica e sanitaria
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 relativa alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia farmaceutica e sanitaria, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) previsione di una disciplina per la preparazione, la produzione, la prescrizione e l’utilizzo per singolo paziente di medicinali allergeni e di radiofarmaci, per esigenze speciali in assenza di alternativa clinica in commercio, nonché previsione di una disciplina di fissazione delle tariffe specifiche per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e di variazione dell’Aic di medicinali allergeni e di radiofarmaci, secondo modalità semplificate;
b) estensione delle ipotesi di pubblicazione sui siti istituzionali già previste dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, anche alle autorizzazioni alle immissioni in commercio e ai provvedimenti ad essi correlati rilasciati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa);
c) implementazione del Portale SUDOCO, progetto di interfaccia unica dello Sportello unico doganale e dei controlli di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, prevedendo che allo stesso possano accedere le amministrazioni competenti per i rispettivi provvedimenti e ai fini della semplificazione della gestione dei controlli sanitari di competenza degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf);
d) implementazione della piattaforma informatizzata al fine di attuare la semplificazione dei
procedimenti autorizzativi delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e a uso termale;
e) implementazione del punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale al Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina;
f) aggiornamento del flusso del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (Siad) relativo alla raccolta informativa dell’assistenza dal setting domiciliare;
g) previsione dell’accesso alle informazioni utili alla valutazione, alla presa in carico e all’assistenza, da parte del personale sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché del personale che opera in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, che si occupa del monitoraggio, della promozione delle autonomie residue, della cura e dell’assistenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
h) previsione della ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali.
Art. 7 – Semplificazioni in materia farmaceutica
1. Dopo l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci) –
1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011 e successive modificazioni, e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni a carico del Ssn con le medesime modalità di cui al citato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011.».
2. All’articolo 45, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali».
3. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dopo la parola «spediscono,» sono aggiunte le seguenti: «, esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia,».
4. All’articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo 9 il codice fiscale del paziente» sono sostituite dalle seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest’ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».
Art. 8 – Misure di semplificazione dell’assistenza farmaceutica ai pazienti cronici
1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 9 (Disposizioni in materia di contrasto alla carenza dei medicinali)
In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione(Aic a nove cifre) del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell’AIC ne dà comunicazione all’Aifa. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi (in precedenza erano quattro) prima dell’interruzione della commercializzazione del prodotto, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto.
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