Allo stato attuale, all’interno di una farmacia possono essere svolte tutte le professioni sanitarie ad eccezione della professione medica per la quale si impone ingresso separato e divieto di comunicazione interna delle farmacie e degli ambulatori medici.
Una sentenza del Tar dell’Umbria, resa nota nei giorni scorsi, afferma che il testo vigente dell’art. 102 del Testo Unico delle leggi sanitarie non impedisce l’esercizio di tali professioni all’interno di una farmacia. La norma, infatti, è rivolta alla persona fisica del professionista (esercizio della farmacia=esercizio della professione di farmacista) e non al luogo in cui egli svolge la professione. È pertanto ulteriormente confermato che, allo stato attuale, all’interno di una farmacia (nel rispetto delle dovute eventuali prescrizioni delle autorità locali) possono essere svolte tutte le professioni sanitarie. Come logica deduzione però la professione medica non può essere svolta in quanto il Regolamento sul servizio farmaceutico impone ingresso separato e divieto di comunicazione interna delle farmacie e degli ambulatori medici.
Il Tar quindi si è solamente preoccupato di ribadire ulteriormente quanto aveva già affermato il Consiglio di stato a proposito dell’interpretazione data alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sull’abusivismo professionale e la pubblicità sanitaria. In quell’occasione infatti venne posto il problema se la pubblicità delle farmacie fosse lecita e libera o se, invece, dovesse sottostare ad autorizzazione comunale previo parere dell’Ordine dei farmacisti. In buona sostanza, si può così affermare che la farmacia e il farmacista non possono essere confusi o sovrapposti. La farmacia è un’impresa mentre il farmacista un professionista che vi lavora. Non può quindi il medico esercitare in farmacia né il farmacista può esercitare la professione medica, anche al di fuori della farmacia.
Il recente disegno di legge governativo, conosciuto come Ddl Lorenzin, (Ddl Senato n. 1324), contiene l’art. 8 (comma 1, riportato di seguito), con l’intento di superare le interpretazione errate finora sostenute in diversi pareri.
Art. 8.
(Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sostituzione del socio di farmacia)
1. L’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. — 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».
2. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell’età pensionabile previsto dall’articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all’albo».
Un’osservazione è però d’obbligo. Il nuovo art. 102, così come formulato, vieta l’esercizio in farmacia delle professioni con potestà prescrittiva dei medicinali (medico-chirurgio, odontoiatra, medico-veterinario) ma non vieta il cumulo sulla stessa persona della professione di farmacista e quella di una o più delle professioni sanitarie con facoltà di prescrivere medicinali. In pratica: un farmacista/medico potrebbe esercitare la professione di medico-chirurgo al mattino, in un ambulatorio contiguo ad una farmacia nella quale al pomeriggio esercita quella di farmacista, spedendo così le ricette da lui stesso stilate poco prima. Fortunatamente un emendamento è stato proposto al fine di superare tale incresciosa ipotesi. Lascio al lettore il giudizio se il rimedio non sia peggiore del male che vorrebbe curare.
Infine lo stesso art. 8, al comma 2, integra le motivazioni che giustificano la sostituzione del direttore della farmacia con l’ipotesi del raggiungimento dell’età pensionabile di cui al comma 17 del D.L. 1/12 convertito nella legge 27/12 (Cresci Italia) prevedendo che, in tale ipotesi, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all’albo. Appare evidente come la temporaneità (altrimenti prevista per le altre ipotesi di sostituzione) sia qui usque ad mortem. E poi viene da chiedersi quali poteri potrà avere il sostituto nella direzione se titolare rimane colui che prima ricopriva la figura del direttore continuando a detenere la gestione economica della farmacia? Non era forse meglio proporre l’abrogazione dell’intero comma 17, spazzando via questa inutile previsione costituzionalmente più che discutibile, dal momento che, come apparso in una recente notizia di cronaca, anche un centenario può pilotare un aeroplano?
Maurizio Cini
Università degli studi di Bologna