Il fatto
Un informatore medico scientifico operante in alcune limitate zone della Campania, agiva in giudizio anche contro l’industria farmaceutica datrice di lavoro per ottenere la dichiarazione di illegittimità e l’inefficacia di una sanzione disciplinare e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto del “mobbing” che asseriva essere stato attuato nei suoi confronti dalla società e dal superiore gerarchico.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle eccezioni proposte, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che il contratto di assunzione era stato stipulato in Roma ove aveva anche sede la Società e che l’abitazione dell’informatore, nel caso specifico, non poteva essere considerata una articolazione terminale dell’impresa. La questione è stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte.
Profili giuridici
Il codice di procedura civile (art. 413) individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.
Il problema interpretativo nel caso in esame è quello di stabilire cosa debba intendersi per "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore".
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che lo svolgimento dell’attività di informatore scientifico farmaceutico con l’utilizzazione di un computer con rete "ADSL" collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un’auto aziendale, nonché l’esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell’abitazione come dipendenza. Si è anche precisato che per poter considerare l’abitazione del dipendente una terminazione dell’impresa è necessario che l’imprenditore, per sua consapevole scelta, abbia indirizzato un sia pur modesto complesso di beni, di sua o di altrui proprietà, all’esercizio dell’attività imprenditoriale ivi collocando il lavoratore per lo svolgimento dell’attività concordata.
Esito del giudizio
Il Collegio ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dal Tribunale di Napoli nel senso di escludere, nel caso concreto, la sussistenza della prova che l’azienda farmaceutica avesse inteso individuare nell’abitazione del lavoratore una articolazione aziendale, non potendo essere considerati a ciò sufficienti: la dotazione all’informatore di un personal computer portatile – in quanto tale utilizzabile in ogni luogo – ciò anche in considerazione del fatto che l’abitazione del professionista non era stata dotata di una rete aziendale alla quale il collegamento avveniva attraverso la connessione ad "internet" e con l’utilizzo di una "password", connessione realizzabile tramite il "pc" portatile anche da qualsiasi altro luogo; dalla presenza di materiale pubblicitario che, nella ordinanza impugnata, peraltro, era stato definito di non meglio specificata natura; dall’aver la società corrisposto una indennità per il deposito del materiale. Peraltro, in relazione a tale ultima circostanza, il Tribunale partenopeo ha richiamato quanto già in precedenza affermato dalla Cass