COLLEGATO LAVORO E CESSIONE D’AZIENDA
Per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità del’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni trovano applicazione anche al trasferimento di parte dell’azienda (ramo).
Costituisce ramo d’azienda un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento e deve, secondo la giurisprudenza, essere in grado di funzionare in modo autonomo, al punto da potere essere separabile dall’intero complesso aziendale, sia sul piano produttivo, sia su quello gestionale ed organizzativo, riuscendo a produrre autonomamente un bene da inserire nel mercato.
Il cedente ed il cessionario, qualora il trasferimento interessi più di 15 dipendenti (nel computo non rientrano gli apprendisti, gli assunti con contratto di formazione e lavoro, gli assunti con contratto di reinserimento, i dipendenti assunti dopo un’ esperienza nei lavori socialmente utili, ecc.), devono darne comunicazione scritta almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto di trasferimento o sia raggiunta un’intesa vincolante, alle RSA o, in mancanza, alle strutture territoriali di categoria.
L’informativa deve riguardare la data del trasferimento, le motivazioni, le conseguenze giuridiche per i lavoratori e le misure previste nei loro confronti.