L’assurda storia dei microchip nei camici dei dottori in Liguria
Ventiduemila dipendenti della sanità ligure sono monitorati e geolocalizzati grazie a un microchip sulla loro divisa. E la cosa più assurda è che nessuno li ha avvertititi. Tantomeno i sindacati. Del curioso caso, che sta scatenando una rivolta, ne parla oggi Giuseppe Filetto su Repubblica:
I dipendenti non sono decisamente d’accordo. Pensano che questa sia una grave violazione della privacy.
Si sentono spiati. Inoltre, il sindacalista Tullio Rossi dell’ospedale Galliera — di cui è presidente il cardinale Angelo Bagnasco, a capo della Conferenza Episcopale Europea — per aver scoperto il bottoncino nascosto dentro la cucitura della camicia della sua divisa da portiere, ed averla tagliata per capire cos’era, è stato sottoposto a procedimento disciplinare. I rappresentanti dei lavoratori hanno scritto una dura lettera alle amministrazioni, sostenendo che “il personale dipendente è turbato per avere appreso casualmente della presenza di questo insolito oggetto identificativo…”.
Peraltro, sono preoccupati che “la presenza di più microchip a contatto con varie parti del corpo costituisca un rischio per la salute…”. Qualcuno, infatti, potrà averne addosso anche tre contemporaneamente: uno nella camicia, uno nei pantaloni, l’altro nella giacca. Tullio Rossi è stato invitato a presentare una memoria difensiva: «L’ho staccato per farlo controllare da un tecnico, affinché venisse analizzato e stabilire l’eventuale incompatibilità con gli organi del corpo».
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Controllo a distanza. Pubblicato il Decreto
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
ART. 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
- L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
“ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
“ART. 171. Altre fattispecie.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”.