La Filctem Cgil si prodigò a giugno per la stesura di un accordo quadro che di fatto sospendesse la pagina dei licenziamenti per motivi economici.
Ma a settembre nuova pagina sui licenziamenti questa volta disciplinari e con controlli affidati a agenzie private di investigazione. Resta naturalmente importante sottolineare i compiti dell’informatore scientifico del farmaco che nel rispetto del D.Lgs. n.541/92 modificato del D.Lgs. n.219/06 dichiara il ruolo di illustrazione terapeutica del farmaco riferendo al servizio scientifico delle aziende e non a quello del marketing.
Tutto un altro capitolo naturalmente riguarda l’annoso e massiccio utilizzo di agenzie private di alcune aziende per il controllo dei lavoratori che in molteplici casi ha portato a prove fuorvianti, errate, oltre che illegittime.
Naturalmente la Filctem Cgil è contraria al fatto che vere o presunte riorganizzazioni non siano trattate al tavolo sindacale ma cercando scorciatoie poco prudenti.
Sarà nostro compito supportare i lavoratori, e porre l’attenzione su inaccettabili simili comportamenti, nei tavoli nazionali del settore.
Statuto dei Lavoratori
Art. 3.
Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Nota
Il Pedinamento
I datori di lavoro tecnicamente sono liberi di controllare a distanza i lavoratori. E sul punto è inutile appellarsi al Codice privacy giacché, le norme che riguardano la tutela dei dati personali e della riservatezza nel rapporto di lavoro, sfortunatamente, si limitano a richiamare l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ovvero esattamente la norma che il governo ha riformulato.
C’era stato l’ISF che era accusato di aver rapportate false visite ai medici. La prova era consistita nella deposizione degli investigatori privati ingaggiati dall’azienda per pedinare il dipendente. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto inattendibili gli investigatori privati.
Una sentenza della Cassazione però (Cass. Civ. n. 16196/2009) dichiara legittimi i controlli effettuati direttamente o tramite propria organizzazione gerarchica o attraverso personale esterno (es. agenzie investigative) nei confronti di una dipendente diretti a verificare la corrispondenza dei chilometri realmente effettuati per coprire i percorsi indicati e quelli esposti nella richiesta di rimborso spese.
Indipendentemente dal Jobs Act, in Italia non esiste il reato di pedinamento. Assoldare un investigatore privato per tale scopo non è contro la legge. Si può spiare una persona e anche pedinarla di nascosto. Ma a due condizioni: 1)- che non si crei, nel soggetto spiato, una condizione di ansia e paura per la propria sicurezza. In tal caso si sconfina nel reato di molestia o, peggio, stalking; 2)- che il pedinamento o l’attività di spionaggio non avvenga nella dimora del soggetto spiato o nei luoghi ad essa adiacenti come il giardino, il garage, il parcheggio condominiale, ecc. Con o senza Jobs Act, è permesso l’utilizzo dei dati raccolti dall’investigatore privato per motivi disciplinari (con i limiti però elencati dalla Cassazione).
In sostanza ciò che conta per il pedinato è accorgersi del pedinamento e che proprio per questo pedinamento sorga un turbamento con timore o ansia. Per provare il “turbamento” chiamare i carabinieri e denunciare il fatto.
Redazione
Statuto dei Lavoratori
Art. 4.
Impianti audiovisivi. (1)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.