Cassazione. Legittimo il licenziamento di un ISF che ha presentato falsi rapportini

Cassazione: licenziato il dipendente che fornisce all’azienda un report falso sul lavoro fuori sede

Con l’ordinanza n. 26765 del 15.10.2024, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che fornisce alla società datrice resoconti falsificati rispetto all’attività svolta fuori dalla sede aziendale.

lavorosi – 16/10/2024

Il fatto affrontato

Il lavoratore, informatore farmaceutico, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli perché, all’esito di un pedinamento svolto da un’agenzia di investigazione, era emerso che aveva intrattenuto contatti personali con medici in numero di gran lunga inferiore a quello indicato nel rapporto mensile inviato alla società datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che le prove raccolte dimostravano l’esistenza dei fatti posti alla base della misura espulsiva.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la falsa attestazione di attività lavorativa svolta all’esterno della sede aziendale integra la giusta causa di recesso.

Ciò, continua la sentenza, soprattutto nell’ipotesi in cui il dipendente, per le mansioni affidategli, gode di ampia autonomia di movimento e di organizzazione e la rendicontazione mensile sull’operato svolto all’esterno dei locali aziendali costituisce l’unico strumento di controllo datoriale.

Secondo i Giudici di legittimità, circostanza che rende ancor più grave la condotta del lavoratore nel caso di specie è rappresentata dal fatto che la rendicontazione mensile era anche alla base della corretta esecuzione di un obbligo amministrativo posto in capo alla società datoriale (ossia l’obbligo di comunicare all’Ente preposto il numero dei sanitari visitati e il numero medio delle interviste effettuate dai propri informatori scientifici).

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’informatore farmaceutico, ritenendo legittima la sanzione espulsiva inflittagli.

A cura di WST

Cass.-ord.-n.-26765-2024

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