Il caso approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Torino, la quale, con pronunzia del novembre 2013, ha confermato la decisione del Tribunale di prime cure di rigetto del ricorso proposto dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Nel caso esaminato il lavoratore interessato dal licenziamento svolgeva le mansioni di coordinatore dell’operato di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana nel territorio di alcuni comuni della provincia di Torino, con orario dalle sei alle dodici e trenta e l’utilizzo del veicolo della società.
I comportamenti del lavoratore hanno, dunque, costituito una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché hanno compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra il lavoratore e il datore.
Il lavoratore ricorre in Cassazione contestando la mancata immediatezza della contestazione disciplinare, l’illegittimità del licenziamento e l’intenzionalità dell’illecito. Gli Ermellini hanno ritenuto infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore ed hanno confermato il licenziamento.
Le norme dello Statuto dei Lavoratori impongono modi di impiego specifici delle guardie giurate, del personale di vigilanza e delle attrezzature per il controllo a distanza. Ma tali divieti, sottolinea la Corte, “riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma non anche i comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.”
Per tale ragione non sono illegittimi i controlli difensivi, quei controlli, in altri termini, che hanno lo scopo di evidenziare comportamenti estranei alla normale attività lavorativa.
Tale orientamento, peraltro, è pacifico e consolidato, argomenta la Corte, tanto più come nel caso oggetto di esame, quando l’attività lavorativa è espletata al di fuori dei locali aziendali.
Merita breve cenno anche il quarto motivo di doglianza del lavoratore inerente la scelta dei minuti di pausa.
Secondo la Corte, è assolutamente da escludere che la determinazione del tempo e della durata delle pause di riposo – che non bisogna confondere con la necessità fisiologica di recarsi ai servizi igienici – sia rimessa all’arbitrio del lavoratore.