I campioncini “ridotti” , una volta consegnati dagli informatori scientifici, entrano a far parte dei patrimonio dell’AsL e non avrebbero potuto essere ceduti ai pazienti, salvo che il medico avesse ritenuto di darli a persone bisognose, cosa che non avrebbero comunque potuto fare l’infermiere e altro personale ASL.
08.09.2015 – Centro Studi di Diritto Sanitario e Farmaceutico
I farmaci erano campioncini di Nicetile, contenenti quale principio attivo l’acetil-carnitina, utilizzata quale sostanza anabolizzante.
Tali campioncini “ridotti” , una volta consegnati dagli informatori scientifici, entrano a far parte dei patrimonio dell’AsL e non avrebbero potuto essere ceduti ai pazienti, salvo che il medico avesse ritenuto di darli a persone bisognose, cosa che non avrebbero comunque potuto fare l’infermiere e altro personale ASL. ( avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net )
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 giugno – 1 settembre 2015, n. 35801
Ritenuto in fatto
1.La Corte d’appello di Sassari ha confermato la decisione di primo grado con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, M.A.M. fu dichiarata responsabile di peculato perché, quale infermiera in servizio presso il distretto sanitario ASL n.1 di Sassari, in possesso di specialità medicinali ( Nicetil fiale e compresse che, ancorché campioni gratuiti, avrebbero potuto essere consegnate solo ai medici), se ne appropriava per cederle al collega M.M..
A fronte dei motivi d’appello presentati dalla difesa e volti a contestare l’affermazione di responsabilità e a giustificare per ragioni diverse la disponibilità del medicinale e il suo modesto valore economico, la Corte d’appello ha condiviso le argomentate conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e ha ritenuto infondate le censure proposte dall’appellante.
Anzitutto, precisa il giudice d’appello, l’indagine si inseriva nell’ambito di una più vasta verifica diretta ad accertare ammanchi di farmaci anabolizzanti per un valore complessivo di 12.000 euro.
In particolare, sono stati acquisiti elementi dai quali è emerso che tali farmaci erano campioncini di Nicetile, contenenti quale principio attivo l’acetil-carnitina, utilizzata quale sostanza anabolizzante e, pertanto, si è accertato che tale sostanza era utilizzata da M. nella sua attività di istruttore di bodybuilding.
La responsabile del poliambulatorio ha riferito che tali campioncini gratuiti erano consegnati direttamente al medico, dopo aver compilato un registro di scarico, specificante il nome e la quantità dei campioni.
Tali campioncini, precisava ancora la responsabile del poliambulatorio, non avrebbero potuto essere ceduti ai pazienti, salvo che il medico avesse ritenuto di darli a persone bisognose, cosa che non avrebbero potuto fare l’infermiere e altro personale ASL.
I
M. M. riferiva di aver dato – due o tre volte, in assoluta buona fede – a M.M. tali campioni, pensando che non fosse necessaria alcuna prescrizione medica e che ciò era avvenuto nel periodo settembre\ottobre 2007. In realtà, all’esito di una perquisizione effettuata in casa della M. furono recuperate svariate confezioni di tale farmaco.
Si trattava di campioncini “ridotti” che, una volta consegnati dagli informatori scientifici, entravano a far parte dei patrimonio dell’AsL e con l’acquisizione di tali farmaci M. traeva un vantaggio economico anche per il mancato pagamento del tiket. Inoltre, a prova del vantaggio economico, il personale verificava che l’ammanco avrebbe avuto un valore di 12.000 euro.
La Corte d’appello ha confermato la responsabilità di M. M. e la condanna di dieci mesi e venti giorni di reclusione, con pena sospesa. E non menzione.
2. La difesa deduce:
– violazione dell’art. 314 c.p.
Ripercorre gli accertamenti effettuati e rileva che dalle modalità di custodia e per il valore di ogni campioncino, non avrebbe potuto ritenersi integrato il delitto di peculato, posto a tutela dell’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La fattispecie incriminatrice, come più volte affermato dalla giurisprudenza, è posta a tutela dei patrimonio della pubblica amministrazione. Il presupposto della fattispecie in parola è che oggetto del peculato avrebbero potuto essere di beni di non modesto valore economico.
Qualora l’esiguità dei valore patrimoniale funzionale della cosa sia tale che il funzionario non tragga alcun vantaggio rispetto a terzi o anche là dove per la PA non derivi alcuna compromissione, condotta punita dall’art. 314 c.p. non può che essere esclusa.
-Assoluta contraddittorietà della motivazione.
La sentenza d’appello è contraddittoria, poiché è stata fatta una attenta valutazione dei protagonisti per poi giungere all’affermazione della responsabilità della M..
Sotto tale profilo, la motivazione e manifestamente illogica e parziale.
Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
Il giudice d’appello ha condiviso la ricostruzione effettuata nella sentenza di primo grado e con proprio ragionamento probatorio – coerente con le risultane delle attività investigative
– e ha escluso che le giustificazioni rese da M. potessero essere riscontrate da alcun elemento, non trattandosi di farmaci di modesto valore e tenuto conto anche del danno arrecato alla ASL dì Sassari, come emerso all’esito di verifiche delle quali si già detto in narrativa.
I fatti, come accertati dimostrano, nella logica e corretta ricostruzione di entrambi i giudici di merito, che M.A.M. ha sottratto i farmaci per cederli al collega M.M. che svolgeva attività di istruttore di bodybuilding, il quale tra l’altro traeva un vantaggio dal mancato pagamento dei tiket.
Le censure, pertanto, non sono altro che dirette a contestare valutazioni di merito correttamente espresse dai giudice d’appello e coerenti con le risultanze processuali esposte nella sentenza.
II ragionamento probatorio della Corte d’appello è articolato – come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa – con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dall’imputato e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell’art.616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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N.d.R.: Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 giugno – 1 settembre 2015, n. 35801
Art. 125 D.Lgs. 219/06
Art. 125.
Campioni gratuiti
1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici. I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell’ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purche’ risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’articolo 122.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche, sull’imballaggio esterno, sul confezionamento primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo indelebile l’indicazione «campione gratuito – vietata la vendita» o altra analoga espressione.
9. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione eventualmente riportate sull’imballaggio esterno o sul confezionamento primario del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico. In particolare le imprese dovranno fornire ai propri informatori scientifici tutte le informazioni necessarie relative alle modalità di corretta conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente, dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici devono essere consegnati campioni gratuiti in quantità proporzionale al numero di visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici giorni.
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero e’ soggetta alle disposizioni del presente articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni e’ avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
13. Il Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, tenuto conto dell’andamento dei consumi dei medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli informatori scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche ulteriori limitazioni per determinate categorie di medicinali.