Dalla Giunta Regionale della Campania: Ai Direttori Generali AA.SS.LL., AA.OO.UU.,AA.OO., IRCCS
E per il loro tramite Ai Medici afferenti alle strutture in indirizzo
Ai Medici di Medicina Generale
Ai Pediatri di libera scelta
E p.c.:
Agli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Oggetto: Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività degli ISF
In riferimento alla normativa vigente (L.R. N°8 DEL 27/06/2011) in materia di informazione scientifica sul farmaco, si precisa alle SS.VV. che gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) devono svolgere la loro attività presso i medici in modalità individuale.
Tuttavia, è consentita la presenza del capoarea o di altre figure professionali non direttamente coinvolte nell’informazione scientifica esclusivamente nei seguenti casi (Art.3 L.R. N°8 DEL 27/06/2011):
• nel primo anno di attività dell’ISF, ovvero per un periodo massimo di dodici mesi dall’inizio della sua attività, al fine di supportarne l’inserimento e la formazione;
• per funzioni diverse dall’informazione scientifica; in tal caso, la presenza deve essere chiaramente motivata e non interferire con l’attività di informazione svolta dall’ISF.
Si invitano, pertanto, i professionisti coinvolti a rispettare le richiamate disposizioni regionali, garantendo che l’informazione scientifica avvenga nel rispetto delle norme deontologiche e regolatorie vigenti. Ad ogni buon conto, si trasmette in allegato la normativa regionale di riferimento.
Firma: Dr. Ettore Rossi e Ugo Trama
Allegato: Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività degli ISF.
Regione Campania.LEGGE_8_DEL_27-06-2011_INFORMAZIONE.FARMACO