Whistleblower, è legge. Chi denuncia illeciti aziendali non potrà essere licenziato o discriminato

Whistleblower, adesso una legge tutela le segnalazioni nelle aziende

Arriva l’ok definitivo della Camera. Reintegrazione sul posto di lavoro, identità (in parte) anonima, inversione dell’onere di prova. Una svolta per il settore pubblico e privato che potrebbe diventare un’arma efficace contro la corruzione

Più tutele per i whistleblower. Da oggi il ddl che protegge chi segnala gli illeciti sul posto di lavoro è legge. Il passaggio alla camera è stato positivo dopo l’ok del senato a metà ottobre 2017. D’ora in avanti tutti i lavoratori non potranno più essere discriminati per segnalazioni relativi a corruzioni o illeciti di altra natura.
Questo vale sia per il settore pubblico, che per quello privato. In quest’ultimo caso, però, il discorso vale solo per le aziende rientranti nel modello organizzativo ex decreto legislativo 231/2001.

Un cambio di paradigma

Sono previste sanzioni per i responsabili anticorruzione degli enti pubblici che non applicano le procedure o non verificano la segnalazione. Viene protetta, in parte, l’identità del segnalante.
Ecco i punti forti di questa legge come divulgato da Transparency international Italia.
Il dipendente licenziato sarà reintegrato sul posto di lavoro e ogni atto discriminatorio adottato a fronte della segnalazione è nullo. Sarà prevista l’inversione dell’onere della prova. Sarà l’ente a dover dimostrare che una misura nei confronti del lavoratore è stata presa per motivi estranei alla segnalazione. E non più il segnalante che deve dimostrare di aver subito discriminazioni a causa della segnalazione.
Sono state introdotte sanzioni in caso di mancata o erronea applicazione delle procedure, in caso di discriminazione nei confronti del segnalante e quando il responsabile non verifica le segnalazioni ricevute. Sarà l’autorità nazionale a verificare e disporre le sanzioni.

L’estensione delle tutele

Sarà più protetta l’identità di chi segnala. Nell’ambito di procedimenti disciplinari, l’identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso. Nei procedimenti giudiziari è garantita fino al primo grado di giudizio nel procedimento penale e presso la Corte dei Conti.
Tutele anche per i fornitori e collaboratori della pubblica amministrazione. La disciplina prevista dalla legge a tutela dei
dipendenti pubblici si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi.

Il settore privato

Prime forme di tutela per i dipendenti del settore privato. La legge introduce la protezione per i dipendenti di imprese private che segnalano agli organismi di vigilanza previsti dai modelli organizzativi 231. Questo vale solo all’interno degli enti che hanno adottato i modelli.

I punti deboli

Transparency international Italia esprime perplessità su alcuni punti specifici.
Manca un fondo di tutela a supporto dei segnalanti. La protezione prevista, soprattutto nel settore pubblico, avvengono in modalità tardiva con il rischio di discriminazione nel corso degli anni.
Manca l’anonimato totale del segnalante.
E infine i dipendenti del settore privato sono tutelati solo a certe condizioni. I dipendenti sono tutelati solamente nel caso abbiano segnalato internamente, secondo le modalità previste dai modelli organizzativi 231/2001. In caso di segnalazioni esterne, la legge non prevede alcuna tutela.

L’estero

Il Regno Unito dal 1998 è il punto di riferimento per il whistleblowing con il Public Interest Disclosure Act. Ma anche
Irlanda, Francia e Olanda, Romania e diversi Paesi dell’area balcanica hanno adottato normative specifiche in materia. In alcuni altri Paesi sono in discussione disegni di legge. Anche a livello di Unione Europea è in programma una presentazione di una proposta per una normazione a livello comunitario.

“Manca figura terza a cui denunciare”

Notizie correlate: DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità delle società (art. 5)

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