Via libera del Senato al decreto legge sulle liberalizzazioni. Con 237 voti favorevoli, 33 voti contrari e 2 astenuti l’assemblea ha approvato il provvedimento, che passa alla Camera per la seconda lettura.
Il testo dell’articolo 11, quello che riguarda farmaci e sanità, non ha subito modifiche rispetto a quello licenziato dalla Commissione industria, che con il maxiemendamento aveva già corretto la prima versione arrivata in Senato. [Ecco il testo del maxiemendamento.]
Si prevede, dunque, una farmacia ogni 3.300 abitanti per l’apertura di nuovi esercizi che – nel rispetto di questo dato ed entro il limite del 5% delle sedi – potranno venir inaugurati anche nelle stazioni, aeroporti internazionali, stazioni marittime e aree di servizio in autostrada, centri commerciali e grandi strutture.
E’ il Comune a identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie, per assicurare un’equa distribuzione sul territorio. E deve farlo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre le Regioni hanno un anno di tempo per assicurare la conclusione del concorso e l’assegnazione delle sedi disponibili. Se i tempi non verranno rispettati il Consiglio dei ministri nomina un commissario.
Si ‘liberalizzano’ anche gli orari di apertura delle farmacie, che possono essere diversi da quelli obbligatori. Gli esercizi possono praticare sconti su tutti i farmaci e i prodotti pagati direttamente dai cittadini.
Viene abolita la soglia dei 12.500 abitanti per l’apertura di parafarmacie. Le parafarmacie e gli altri esercizi previsti dalle legge Bersani del 2006 potranno vendere i medicinali veterinari, sia quelli con obbligo di ricetta che quelli senza, fatta eccezione per i medicinali indicati dall’articolo 45 del testo unico di cui al Dpr 309/1990 e successive modificazioni.
Le parafarmacie e gli esercizi previsti nella legge 248/2006, inoltre, possono allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la