I decreti di equipollenza sono validi per concorsi statali e non in modo specifico per il settore delle imprese private
Secondo la nostra opinione però se un titolo vale, cioè ha valore legale, per i concorsi è riconosciuto a livello pubblico ed è quindi valido anche nel privato.
La riorganizzazione universitaria ha visto diverse fasi, l’ultima delle quali inizia nell’anno accademico 2008-2009 (ma c’è stata anche quella del 2007). Il D.Lgs. 219 che regola l’attività d’informazione scientifica è del 24 aprile 2006, quindi si riferisce a titoli universitari precedenti il nuovo ordinamento del 2007 e del 2009. Se non valgono le equipollenze anche per il privato, nessun laureato dopo il 2007 può essere assunto come Informatore Scientifico (a parte le lauree rimaste a ciclo unico come Medicina e Chirurgia).
Per fare un esempio nell’art. 122, comma 2 del D.Lgs. 219/06 per svolgere l’attività di ISF è ammessa, fra le altre, la laurea in Scienze Biologiche. Questa laurea è diventata prima Laurea Specialistica in Biologia (6/S) e poi Laurea Magistrale in Biologia (LM-6), e ci sono i decreti di equipollenza. A sua volta però la Laura in Biologia ha dato luogo (secondo le autonomie universitarie) ad una serie di lauree che nel 2006 (anno del D.Lgs. 219) non esistevano nemmeno: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, lauree specialistiche in scienze della natura, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, ecc. ecc. . Queste lauree che nel 2006 non c’erano sono equipollenti o equiparabili alla vecchia laurea in Scienze Biologiche? Chi può dirlo?
Il valore legale è garantito dalla classe di afferenza, poiché il decreto MURST 509/1999 prevede che sia la sola classe a determinare il valore legale delle lauree e delle lauree specialistiche. Sul mercato del lavoro (in particolare quello privato, ove non si tiene generalmente conto del valore legale dei titoli) si era creata un’enorme confusione dovuta alla presenza di titoli di studio con denominazioni simili e contenuti formativi completamente diversi e titoli di studio con denominazione differente ma contenuti formativi sostanzialmente uguali.
Nella riforma universitaria realizzata con il DM 270 del 2004 (“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”), dove all’articolo 4 si prescrive ancora una volta la parità di valore legale tra titoli universitari appartenenti alla stessa “classe”. In una stessa “classe” sono raggruppati a cura del MIUR i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse conseguenti attività formative. Le “classi” di laurea sono individuate dal MIUR (con il parere consultivo del CUN – Consiglio Universitario Nazionale -) in base al loro progetto formativo centrale tramite appositi decreti ministeriali. L’attività di controllo e garanzia esercitata dal MIUR (per conto dello Stato) nell’ambito della formazione universitaria con la verifica che i singoli corsi di studio delle varie università soddisfino i criteri prescritti per le diverse classi di laurea, giustifica e legittima la parità di valore legale tra titoli universitari della stessa “classe” di laurea emanati dalle diverse università.
Come nel pubblico anche nel settore privato la laurea costituisce un titolo fondamentale per le neo-assunzioni. Ma nel privato la laurea non viene valutata tanto per il suo valore legale, quanto per il suo contenuto formativo sostanziale. Inoltre lo stesso articolo 122, comma 2 del D.Lgs. 219/06 per l’ISF dice: “Il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione”. L’equipollenza e l’equiparazione pertanto stabiliscono ufficialmente l’equivalente formazione fra diversi titoli.
Per porre rimedio alle incongruenze evidenziate per gli ISF vengono emanati specificatamente i Decreti 3 agosto 2007 e 1 settembre 2009 che estendono l’idoneità dei titoli per accedere alla professione di ISF rimanendo però insoluto il problema dell’equipollenza fra titoli ammessi e i Decreti Ministeriali appunto di Equipollenza.
Allora per rispondere alla domanda che ci siamo fatti dobbiamo fare riferimento a due criteri: 1) – i decreti ministeriali di equipollenza che se sono validi per le istituzioni e concorsi pubblici lo sono a maggior ragione in quelle private, poiché ne danno così una validazione legale (secondo AIFA però non è applicabile al privato), o; 2)- riporto l’art. 2 Decreto Interministeriale 9 luglio 2009: “La corrispondenza tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea”.
In sostanza o ci fidiamo dei Decreti Ministeriali di equipollenza o ci si rivolge all’Ateneo che ha rilasciato la laurea per verificare la corrispondenza fra titoli. Se non consideriamo validi questi criteri (di legge), l’alternativa è non assumere nessuno con una laurea conseguita dopo il 2007 o il 2009.
Notizia correlata: Parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 14 gennaio 2010 concernente i laureati in Biotecnologie