Due importanti aspetti legali riguardanti l’ISF sono oggetti di una sentenza del Tribunale di La Spazia, sez. lavoro, ed un parere dello studio legale Cataldi.
1)– La Sentenza della Sez. Lavoro n. 370/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 934/2013 del Tribunale di La Spezia ha “riconosciuto il diritto dell’informatore medico scientifico ad espletare la prestazione lavorativa conformemente al proprio inquadramento ed al proprio profilo professionale e ad essere valutato in base a ciò e non in base all’andamento del mercato, dovendo quindi ricadere solo sul datore di lavoro il rischio d’impresa“.
L’azione legale era nata dalla denuncia dell’ISF sull’illegittimità dell’assillante pressione sulle vendite attuato dalla capo area e dall’azienda, che minacciavano in continuazione il licenziamento, e che aveva provocato un tracollo psico-fisico dell’ISF.
Resiste la Società, negando che la valutazione dell’informatore fosse concentrata sui dati di vendita dei farmaci a lui affidati, sostenendo che l’informatore era valutato sulla bontà e sull’esaustività dell’informazione che rendeva, affermando che i dati di vendita potevano solo orientare circa la qualità dell’informazione data, contestando che l’informatore dovesse fare ed avesse mai fatto raccolta di ordini e, in generale, tutte le circostanze dedotte dal ricorrente.
In base alle testimonianze emerge un quadro in cui l’azienda, a partire dal 2012 in concomitanza con l’arrivo della nuova capo area, iniziò a deprimere la figura personale e professionale dell’ISF, concentrandosi esclusivamente e ossessivamente sui dati di vendita, sminuendone la capacità nei rapporti con i medici e i colleghi valutandolo negativamente dopo molti anni di lavoro senza appunti, facendogli fare attività non rientranti nel proprio profilo professionale.
In tal modo si incide sulla dignità, sulla personalità morale, sull’immagine dell’ISF, nonché sul diritto ad espletare le prestazioni conformemente al proprio inquadramento ed al proprio profilo. Entro sessanta giorni la motivazione. [fonte: informatori.it]
2)– Il secondo aspetto legale riguarda la rendicontazione mensile che l’ISF è tenuto a redigere, in un apposito modulo, delle attività svolte e gli itinerari percorsi. La rendicontazione mensile rappresenta la funzione di rendere riconoscibile l’attività svolta.
Detta “rendicontazione, pertanto, non solo è lo specchio dell’attività compiuta dall’informatore ma rappresenta la misura della corretta e fedele prestazione“. (fonte: Farmacista33 – Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
Notizie correlate: Trib.LaSpezia.Sentenza.370.2016
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Codice deontologico Farmindustria. 2.5 L’informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l’utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun’altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.
Dal Secolo XIX ed. La Spezia
Il giudice: il dipendente dev’essere valutato per il suo profilo, non per i dati di mercato
Centomila euro di risarcimento per mobbing
Casa farmaceutica condannata per aver umiliato e demansionato un informatore farmaceutico
Pressioni psicologiche per ottenere risultati migliori in termini di vendita di medicinali. E poi la richiesta di svolgere funzioni che non competono agli informatori scientifici ma semmai ad agenti di commercio. potrebbe portare a centinaia di cause su tutto il territorio nazionale la sentenza emessa ieri dal tribunale del Lavoro della Spezia.
Il giudice Giampiero Panico ha condannato per mobbing una casa farmaceutica che ora dovrà risarcire con 100 mila euro il dipendente, un sessantenne, residente in città, costretto a licenziarsi per le condizioni estreme in cui era stato costretto a lavorare. Dal processo «esce un quadro in cui l’azienda, a partire dal 2012, in concomitanza con l’ingresso del nuovo capo area – scrive il giudice nella sentenza – iniziò a deprimere la figura personale e professionale del ricorrente, concentrandosi esclusivamente sui dati di vendita, sminuendone nei rapporti con i colleghi e con i medici, valutandolo negativamente dopo molti anni di servizio senza appunto, facendogli fare attività non rientrante nel suo profilo professionale».
Il dipendente sarebbe stato costretto a prendere perfino gli ordini nelle farmacie. «Credo che questo sia davvero un provvedimento pilota, perché, come il mio cliente ci sono molti altri dipendenti di case farmaceutiche che vengono fatti lavorare in condizioni disagiate – spiega il legale del ricorrente, l’avvocato Emanuela Messina – gli informatori scientifici hanno soltanto il compito di spiegare le caratteristiche dei farmaci ai medici curanti, null’altro».
Il giudice del lavoro ha riconosciuto l’incidenza del comportamento dell’azienda sulla personalità e sull’immagine dell’informatore, soprattutto il diritto del lavoratore ad essere valutato secondo il proprio profilo professionale e non in base all’andamento del mercato. La capo area della casa farmaceutica era arrivata ad affiancare il sessantenne, «lo accompagnava ai colloqui con i medici, lo redarguiva e lo criticava, ed era assillante sui dati di vendita dei farmaci», scrive il giudice.
T.IV – Il Secolo XIX – 19 gennaio 2017
N.d.R.: Ora siamo in attesa dei provvedimenti di AIFA e Farmindustria nei confronti di questa azienda che ha contravvenuto la legge e le norme deontologiche. O faranno finta di niente?