In questi giorni, molti giornali riportano i dati derivanti dalla pubblicazione, secondo le norme del Codice EFPIA, da parte delle Aziende Farmaceutiche dei contributi da loro erogati a medici, società scientifiche e associazioni di pazienti.
Il Codice EFPIA (Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche) è un codice di condotta che impone a tutte le aziende che fanno parte dell’EFPIA e le aziende che sono membri di associazioni che fanno parte dell’EFPIA (Farmindustria) di rivelare i trasferimenti di valore per operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie (HCOs).
Le Aziende aderenti devono pertanto adottare misure di trasparenza all’interno dei propri codici nazionali entro il 21 dicembre 2013. Le prime rivelazioni saranno effettuati entro il 30 giugno 2016, per i pagamenti effettuati nel 2015. Queste informazioni saranno pubblicate su una piattaforma pubblica, che potrebbe essere sul sito web della società o, in alcuni paesi, una piattaforma centralizzata, con i dati provenienti da diverse società.
Il Codice sulla Trasparenza dell’EFPIA stabilisce le linee guida per la divulgazione di alcuni trasferimenti di valore nei confronti di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie. Esempi di transazioni che devono essere divulgate comprendono: contributi ad organizzazioni sanitarie e compensi a fronte di consulenze scientifiche di operatori sanitari.
Il Codice EFPIA ed il Codice Deontologico di Farmindustria garantiscono un compenso appropriato ai medici e alle organizzazioni sanitarie coinvolte negli studi clinici al fine di progredire in ambito scientifico sull’utilizzo dei farmaci promuovendo al contempo la formazione degli operatori sanitari. Cioè portare una maggiore trasparenza a questo rapporto vitale fra azienda e operatori sanitari e di rafforzare la base per la collaborazione in futuro. Industria è essere proattivo. La collaborazione tra l’industria e gli operatori sanitari è ad esclusivo beneficio dei pazienti. Si tratta di un rapporto che ha consegnato numerosi farmaci innovativi e ha cambiato il modo in cui molte malattie incidono sulla nostra vita. L’Industria e gli operatori sanitari collaborano in una serie di attività di ricerca clinica per condividere le migliori pratiche cliniche e lo scambio di informazioni su come le nuove medicine si inseriscono nel percorso del paziente.
Da giugno quindi anche le aziende farmaceutiche italiane pubblicano sui loro siti i cosiddetti trasferimenti di valore cioè i contributi erogati a medici, ospedali, organizzazioni sanitarie o di pazienti
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria, riferisce che “prima della pubblicazione ci sono state consultazioni con Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) e Garante della Privacy. La percentuale di consenso dei medici alla pubblicazione è stata molto elevata: superiore al 70%, in molte aziende anche all’80-90 e a volte al 100% di adesioni. È una risposta di grande presa di coscienza e responsabilità, da parte dell’industria e dei medici che hanno aderito all’iniziativa garantendo queste percentuali”.
“Abbiamo reso trasparente – ha aggiunto Scaccabarozzi – tutti i rapporti con la classe medica e le società scientifiche per tutte le attività di formazione, ricerca e consulenza. La maggior parte dell’investimento di questo settore industriale è sempre nella ricerca per la quale le aziende spendono circa il 20-25% del fatturato”.
Emilia Grazia De Biase (PD, presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato) ha dichiarato che “è importante che tutte queste relazioni siano rese trasparenti ed esplicite non per volontà di persecuzione, ma perché è importante definire l’entità dei finanziamenti e su cosa avvengono. Spesso, tra l’altro, per una forma di supplenza di quella formazione pubblica che manca e deve essere maggiormente sovvenzionata”.
Il codice di trasparenza però non riguarda solo medici. Riguarda anche le Società Scientifiche: solo per fare alcuni esempi (riportati da Repubblica del 13/08/2016), quella di ematologia l’anno scorso ha preso 170mila euro dalla Janssen, mentre l’Anmco (associazione di cardiologi) ha ricevuto da Amgen 400mila euro. La Pfizer ha riconosciuto ai reumatologi 312mila euro.
Ci sono poi gli organizzatori dei congressi, le agenzie di viaggio e pure chi fa i corsi di formazione (cosiddetti Ecm). In certi casi tutti questi ruoli coincidono nelle stesse società, che ricevono cifre davvero importanti. Edra spa di Milano l’anno scorso ha avuto 2,3 milioni di euro da Novartis, che ha pagato 1,8 milioni a Collage spa di Palermo. Clinical forum, sempre di Milano, ha invece preso più di 800mila euro da Amgen.
Infine ci sono le associazioni di pazienti. L’Epac, una delle realtà più importanti e ascoltate per chi soffre di epatite C, ha ricevuto finanziamenti a pioggia: 60mila euro da Janssen e da Gilead, oltre 200mila da Abbvie. Tutti produttori di nuovi farmaci. Soldi sono andati anche a Nadir che si occupa dei malati di Aids, spesso alle prese anche con l’Epatite. Anche associazioni più “generaliste” ricevono i contributi. Cittadinanzattiva, da sempre impegnata nella difesa degli interessi dei malati, l’anno scorso ha avuto 60mila euro sempre da Abbvie. Federanziani, una delle associazioni oggi più potenti, ha tra l’altro ricevuto, anche attraverso il suo centro studi Sic, 270mila euro da Gsk e di 240mila da Pfizer.
Riportiamo sotto i link delle trasparenze italiane delle prime 16 aziende mondiali estratte da Pharma: chi venderà di più nel 2016? Ad esse abbiamo aggiunto due importanti aziende italiane. In ogni caso sui siti di tutte le aziende farmaceutiche aderenti a EFPIA e Farmindustria si possono trovare le liste di trasparenza
Pfizer: Pubblicazione dei trasferimenti di valore 2015 Pfizer S.r.l. – ID 5814 Pubblicazione dei trasferimenti di valore 2015 Pfizer Italia S.r.l. – ID 4515
Novartis: Dati relativi ai trasferimenti di valore – Sandoz: Dati relativi ai trasferimenti di valore
Roche: Dati relativi ai trasferimenti di valore. Report Roche 2015
Merck: MSD Italia report Trasparenza
Sanofi Report trasferimenti di valore Italia 2015 (PDF, 1552Kb)
Gilead Sciences: Gilead Sciences Italy EFPIA Report 2015
Johnson & Johnson. Janssen: Trasferimenti di valore
GlaxoSmithKline: EFPIA report for Italy
AstraZeneca: EFPIA Disclosure Code
AbbVie: Report Trasparency Italy
Amgen: Codice Trasparenza EFPIA: Report trasferimenti di valore – anno 2015
Allergan: DisclosureCodeAllerganItalia2015.pdf
Teva: Trasparenza responsabile
Eli Lilly: 2015 Report EFPIA Affiliate Lilly
BristolMyers Squibb: Report sulla Trasparenza
Bayer: Trasferimenti di Valore ai Professionisti del Settore Sanitario
Menarini: Report trasparenza EFPIA
Recordati: Trasferimenti di valore Recordati Trasferimenti di valore Innova Pharma
Da Redazione 16/08/2016
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Notizie correlate: EFPIA Code
Farmindustria, su codice trasparenza adesioni dei medici fino al 90%
Sanità, cosa svelerà sui medici il codice trasparenza di Farmindustria
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Note Legali e Deontologiche
Art. 120, D.lgs. 219/06, comma 5:
La pubblicità rivolta ai medici può essere realizzata anche attraverso visite dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche, purche’ siano orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.
Art. 123, D.Lgs. 219/06
1. Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e’ vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
Art. 124, D.Lgs. 219/06
1. Ogni impresa farmaceutica in possesso delle autorizzazioni previste dal titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno specifico accordo con il titolare dell’AIC, provvede all’effettiva commercializzazione di medicinali, che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, in Italia o all’estero, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all’impiego di medicinali dalla stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al competente ufficio dell’AIFA, almeno sessanta giorni prima della data dell’inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell’iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l’impresa e’ titolare, programma e razionale scientifico della manifestazione;
e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l’impresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l’entità e le modalità dello stesso, nonche’ eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dei criteri e delle linee guida stabilite dall’AIFA ai sensi del comma 2 dell’articolo 119. E’ vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.
4. Nell’ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L’ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, ne’ presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e’ depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all’AIFA.
5. L’impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l’evento. L’impresa farmaceutica o, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell’evento, devono inviare all’AIFA il consuntivo analitico delle spese.
6. Per le manifestazioni che si svolgono all’estero e per quelle che comportano, per l’impresa farmaceutica, un onere superiore a 25.822,85 euro, l’impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dall’AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, corredata dell’attestazione del pagamento della tariffa di cui all’articolo 158, comma 8, lettera b). Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche’ integrali e regolarmente depositati presso l’AIFA ai sensi dell’articolo 120, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, e’ consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale rilasciate in altri Paesi, purche’ medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali.
9. Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all’estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri medicinali.
10. Se le manifestazioni di cui al presente articolo sono effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto e dei criteri e delle direttive stabilite dall’AIFA, l’Agenzia medesima può vietare lo svolgimento della manifestazione.
Art. 127, D.Lgs. 219/06
In caso di pubblicità irregolare svolta presso gli operatori sanitari, l’AIFA adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all’articolo 118, comma 13 a) ordina l’immediata cessazione della pubblicità; b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175).
FARMINDUSTRIA. Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative all’attività d’informazione scientifica
4.6 CONVEGNI, CONGRESSI, RIUNIONI SCIENTIFICHE E CORSI DI AGGIORNAMENTO DI TIPO MEDICO SCIENTIFICO
Ogni azienda deve individuare un Responsabile/i incaricato/i degli aspetti procedurali e finanziari inerenti la presentazione delle domande di autorizzazione e la realizzazione di convegni e congressi (anche con accreditamento ECM) secondo il Codice deontologico Farmindustria. Tutta la documentazione inerente l’organizzazione diretta o indiretta delle manifestazioni congressuali (comprese le iniziative ECM) deve essere archiviata presso l’ufficio di detto/i Responsabile/i.
Le previsioni che dovranno essere rispettate sono le seguenti:
– l’azienda farmaceutica che intenda invitare medici ad un convegno, congresso, corso di aggiornamento o visita al laboratorio aziendale, dovrà acquisire contestualmente all’adesione del medico a partecipare all’evento, anche il consenso espresso dallo stesso all’utilizzo ed alla eventuale comunicazione al Comitato di controllo del proprio nominativo accompagnato dall’indicazione della sua data di nascita, dell’eventuale specializzazione conseguita e dell’avvenuta ottemperanza alla vigente normativa generale e regionale sull’obbligo di comunicazione alle rispettive strutture sanitarie di appartenenza della propria partecipazione sponsorizzata alle manifestazioni congressuali. Tale previsione è applicabile solo alle visite agli stabilimenti aziendali, agli eventi congressuali non ECM, ai corsi di aggiornamento ed agli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche. Tutti i documenti dovranno essere conservati dalle aziende per un periodo di almeno tre anni;
– è necessario il preventivo ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’AIFA all’organizzazione o sponsorizzazione di convegni e congressi sui farmaci;
– la domanda di autorizzazione deve contenere: denominazione dell’azienda, sede e data della manifestazione, destinatari dell’iniziativa, oggetto della tematica trattata e correlazione esistente tra questa e i medicinali di cui l’impresa è titolare, qualificazione professionale e scientifica dei relatori, preventivo analitico delle spese;
– le aziende, quando ciò non sia a carico degli organizzatori, devono inviare all’AIFA il consuntivo analitico delle spese sostenute;
– le manifestazioni congressuali devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica; – è vietata la partecipazione delle aziende farmaceutiche a convegni o riunioni a carattere sindacale;
– eventuali oneri a carico delle aziende farmaceutiche per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori;
– eventuali oneri di ospitalità a carico delle aziende farmaceutiche potranno riguardare Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, farmacisti ospedalieri, farmacisti del territorio e, laddove consentito dalla vigente normativa infermieri, solo in relazione ad eventi ECM che si tengano in Italia6 ;
– l’ospitalità non può eccedere il periodo di tempo compreso tra le 12 ore precedenti l’inizio del congresso e le 12 ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. In caso di trasporto aereo, dovrà essere utilizzato, per l’arrivo dei partecipanti, l’ultimo volo in orario ragionevole del pomeriggio che precede l’inizio della manifestazione, e per la partenza, il primo volo in orario ragionevole della mattina che segue la fine della manifestazione stessa. La medesima regola è applicabile in caso di utilizzo di trasporto ferroviario. In caso di inizio dei lavori nel primo pomeriggio, l’arrivo dovrà essere previsto per la mattina stessa ed in caso di termine dei lavori per l’ora di pranzo, la partenza dovrà essere programmata per il pomeriggio dello stesso giorno. L’ipotesi di indisponibilità di posti sui voli negli orari sopra indicati, non sarà accettata ai fini di giustificare l’utilizzo di voli in orari diversi da quelli consentiti;
– nel corso delle giornate congressuali l’ospitalità offerta dalle aziende farmaceutiche potrà comprendere anche i pasti e le bevande, entro il tetto massimo di 60 euro per pasto per ciascun Operatore, per eventi che si tengono in Italia. Per eventi che si tengono all’estero si farà riferimento alla soglia economica fissata dal Codice deontologico del Paese sede della manifestazione, ove individuata. Diversamente, il limite resta fissato in 60 euro anche per l’estero. Dovrà comunque essere garantito il rispetto del principio di sobrietà ed il pasto dovrà essere offerto preferibilmente nella medesima struttura alberghiera dove alloggiano gli ospiti o in strutture adiacenti.
– le manifestazioni congressuali devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante. E’ vietata l’organizzazione o la sponsorizzazione di eventi congressuali che si tengano o che prevedano l’ospitalità dei partecipanti in strutture quali: Resort, Navi, Castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino (seppur dotati in via esclusiva di servizi di natura congressuale), Masserie , Agriturismo, Golf Club, Strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al Benessere o SPA, Ville storiche e residenze d’epoca, che si trovino al di fuori del contesto cittadino.
– sono escluse, quali sedi congressuali, località a carattere esclusivamente turistico (località di mare nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno e località di montagna nei periodi 1° dicembre – 31 marzo e 1° luglio – 31 agosto di ogni anno). Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo, sono esenti dall’applicazione di tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori congressuali e l’ospitalità dei partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo con esclusione, peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione.
– le aziende farmaceutiche potranno offrire agli operatori sanitari italiani invitati alle manifestazioni congressuali in Italia e all’estero, esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle. Quest’ultimo limite è applicabile anche al solo utilizzo di sale congressuali. In caso di trasporto ferroviario sono consentite tutte le classi di viaggio ad eccezione della classe Executive. In occasione di Convegni internazionali che prevedano voli intercontinentali superiori alle 6 ore consecutive di volo sarà possibile prevedere il viaggio in business class esclusivamente per i relatori e i moderatori inseriti nel programma ufficiale del Convegno ad esclusione di coloro che partecipano con presentazione di Poster.
– le aziende non potranno invitare lo stesso operatore sanitario a congressi, convegni, corsi di aggiornamento e visite ai laboratori aziendali più di due volte l’anno (qualsiasi forma di invito, anche senza offerta di ospitalità, effettuato direttamente o indirettamente dall’azienda stessa). Quest’ultimo limite riguarda solo le visite agli stabilimenti aziendali, gli eventi congressuali non ECM, i corsi di aggiornamento e gli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche. Non è invece applicabile:
ai relatori e moderatori;
agli eventi formativi su particolari patologie, in caso di comprovata e dichiarata affermazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di potenziali crisi sanitarie oltre il IV grado di allerta.
– Le aziende farmaceutiche dovranno fare del proprio meglio per rendere possibile, relativamente ai convegni non ECM in Italia e all’estero, organizzati da Società scientifiche o Enti e Istituzioni pubbliche e private, ed ai convegni in Italia, organizzati direttamente dalle aziende, la presenza ad ogni evento ad ogni evento di almeno il 10% di medici al di sotto dei 40 anni, scelti dalle aziende stesse. In ogni caso, le aziende dovranno garantire annualmente la partecipazione del 10% di medici sotto i 40 anni. .
– nell’ambito delle manifestazioni congressuali, in Italia e all’estero, è fatto divieto di organizzare o sponsorizzare iniziative di tipo sociale, culturale o turistico e cene di gala. Sono invece consentite le cene sociali organizzate dal Congresso per la collegialità dei partecipanti e comprese nella quota di iscrizione al Congresso stesso. Non è pertanto consentita l’offerta di cene la cui quota sia individuata separatamente;
– le manifestazioni congressuali non ECM organizzate a livello nazionale dalle aziende farmaceutiche non potranno prevedere un numero di ore giornaliere di lavori effettivi inferiore a sei. Tale obbligo non è applicabile nei casi in cui l’organizzatore diretto dell’evento sia una Società Scientifica nazionale o internazionale. Per la manifestazioni la cui durata sia superiore alle due giornate, potrà essere previsto che eccezionalmente, l’ultimo giorno, le ore di lavori effettivi siano almeno 4 anziché 6. Lo stesso criterio potrà essere applicato a quelle manifestazioni che prevedano l’apertura dei lavori nel primo pomeriggio. In tal caso, dovranno essere garantite per la prima giornata almeno 4 ore di lavori effettivi, mentre i due o più giorni successivi dovranno prevedere le regolari 6 ore di lavori effettivi al giorno;
– possono essere sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche esclusivamente gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale che abbiano acquisito crediti ECM. Tali iniziative sono caratterizzate da un ambito territoriale di provenienza dei partecipanti di livello provinciale o della singola Regione. In tali occasioni non potrà essere offerta alcuna ospitalità ad eccezione del coffee break. Per gli eventi che prevedano un numero di ore formative superiori a 6 potrà essere offerto un “light lunch” nell’intervallo tra la sessione della mattina e la sessione del pomeriggio all’interno della struttura nella quale si svolge la manifestazione congressuale. Tali eventi devono essere tenuti in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica;
– le aziende potranno sponsorizzare gli eventi interregionali (ECM e non ECM) caratterizzati da un’ equilibrata rappresentanza di medici provenienti da almeno tre Regioni e per i quali sia previsto al massimo un pernottamento. A tali iniziative sono applicabili le medesime disposizioni fissate dal Codice per gli eventi nazionali;
– l’invito da parte delle aziende farmaceutiche di medici a convegni e congressi è subordinato all’esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti;
– è vietata la realizzazione all’estero di convegni e congressi organizzati direttamente dall’azienda e a cui partecipino prevalentemente medici italiani; – le aziende operanti in Italia ed appartenenti a gruppi multinazionali sono responsabili dei comportamenti posti in essere dalle proprie Case Madri e affiliate relativamente a medici italiani invitati all’estero o per iniziative che si svolgono in Italia;
– è vietata la sponsorizzazione diretta o indiretta da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti di organismi non aventi valenza scientifica nazionale o internazionale e dei quali non sia nota la missione con particolare riguardo alle aggregazioni di medici;
– in occasione di convegni, congressi o riunioni su tematiche attinenti all’impiego dei medicinali, le aziende partecipanti possono distribuire o esporre esclusivamente il materiale individuato nella nota AIFA del 10 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, che ha chiarito in dettaglio la portata dell’articolo 124, comma 7, del Decreto Legislativo n. 219/2006. E’ vietata la distribuzione o esposizione di campioni medicinali e la distribuzione quali gadget di oggetti che richiamino graficamente le confezioni dei farmaci.
– qualora le aziende organizzino iniziative di formazione e aggiornamento medico scientifico realizzate attraverso lo strumento elettronico quali web meeting, emeeting o FAD ed eventi analoghi, non potrà essere prevista alcuna forma di ospitalità e non sono applicabili vincoli sotto il profilo della durata dei lavori; – qualora le aziende provvedano all’organizzazione di simposi satellite in coincidenza con manifestazioni congressuali in Italia o all’estero, dovranno essere rispettate le vigenti diposizioni normative e deontologiche in materia di Convegni e Congressi e, ove applicabile, la normativa in materia di Educazione Continua in Medicina. Tali iniziative dovranno tenersi o all’interno dell’evento principale oppure nella mezza giornata che precede l’inizio o segue la fine dello stesso. Qualora quest’ultimo abbia inizio nel pomeriggio il simposio satellite si terrà la mattina dello stesso giorno oppure nel pomeriggio dell’ultimo giorno nel caso in cui l’evento principale si concluda a metà giornata;
– è vietata l’organizzazione e sponsorizzazione di corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione medico-scientifica quali corsi di lingua straniera, di natura informatica, fiscale, ecc. Potranno invece essere sponsorizzate le iniziative di aggiornamento dirette agli operatori sanitari individuati al punto 1.9 del Codice deontologico ed aventi ad oggetto materie strettamente inerenti la gestione sanitaria in diretto rapporto con i farmaci, a condizione che le stesse si tengano in Italia, siano organizzate da soggetti qualificati, si svolgano in sedi ospedaliere o universitarie o comunque idonee ad assicurare dignità scientifica e si concludano entro l’arco di una giornata con una previsione di almeno 6 ore di lavori effettivi. In questi casi le aziende non potranno sostenere alcun onere di ospitalità ad eccezione di un light lunch.
E’ inoltre consentita la sponsorizzazione di iniziative la cui durata sia superiore ad una giornata solo nel caso si tratti di eventi di livello nazionale, organizzati da Società qualificate in rapporto alla tematica trattata. In tale ipotesi le aziende farmaceutiche potranno sostenere anche gli oneri di viaggio e ospitalità a favore dei partecipanti con il limite massimo di un pernottamento. A tali iniziative si applicano le disposizioni previste dal Codice in materia di eventi nazionali.
VISITE AI LABORATORI AZIENDALI
All’interno di ogni azienda deve essere individuato un Responsabile della pianificazione e realizzazione delle visite ai laboratori aziendali che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal Codice deontologico Farmindustria. Tutta la documentazione comprovante il rispetto di tali requisiti deve essere archiviata a cura di detto Responsabile.
Tali requisiti sono così individuati:
– le visite degli operatori sanitari ai laboratori aziendali sono consentite a condizione che sia previsto un adeguato spazio di formazione-informazione sempre all’interno della medesima giornata dedicata alla visita stessa;
– le visite dei medici ai laboratori ed ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche devono essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica;
– il tempo dedicato concretamente alla visita non può eccedere l’arco di una giornata;
– l’ospitalità offerta deve essere limitata alle 12 ore precedenti l’inizio e alle 12 ore successive alla conclusione della visita;
– l’ospitalità deve essere secondaria rispetto alle finalità tecniche della visita; – in tale ambito, le aziende farmaceutiche potranno offrire agli operatori sanitari invitati esclusivamente viaggi aerei in classe economica, soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle ed il tetto di spesa per i pasti è di 60 euro;
– in tali occasioni è esclusa l’ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma ed è vietata l’organizzazione di iniziative di tipo sociale, culturale, o turistico e di cene di gala.