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Toscana. Scandalo latti in polvere. Coinvolti pediatri e informatori scientifici.

N.d.R.: È bene premettere che è chiaro che sia i farmaci, sia i nutraceutici che i dispositivi medici o i parafarmaci in generale, compreso i latti, sono tutti prodotti che influenzano la qualità della vita del cittadino paziente che li usa, motivo per cui chi informa il sanitario sulle loro caratteristiche è un informatore scientifico e dovrebbe essere soggetto alle stesse regole etiche e deontologiche necessarie per garantire il diritto alla salute del cittadino stesso, tenuto conto che tutti questi prodotti vengono prevalentemente consigliati ai pazienti dai sanitari.

Purtroppo un inquadramento contrattuale provvigionale o di contratto di agenzia è presente e si è diffuso in questi ultimi anni anche nel mondo del farmaco e un tipo di contratto di questo tipo a volte espone maggiormente al rischio di comportamenti deontologicamebte non corretti, il più delle volte indotti dalle aziende mandanti.

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Il Tirreno, sia nell’edizione di Pisa che di Livorno, riporta la seguente notizia: “Regali e latte in polvere, pediatri e informatori scientifici a processo per corruzione“. Ne riportiamo alcuni stralci, omettendo i nominativi delle persone coinvolte per rispetto della privacy.


Ci sono 8 rinviati a giudizio nell’inchiesta “Medici low cost” che nel novembre 2014 terremotò l’ambiente dei pediatri e delle case produttrici di beni per bimbi con l’accusa di corruzione con la leva dei regali e dei viaggi all’estero per indicare alle neo mamme il latte in polvere dell’azienda che si era rivelata più munifica con medici.

La prescrizione ha già dato una sfoltita al numero degli imputati. I tempi del processo di primo grado (prima udienza a gennaio 2022) o quelli dell’appello faranno il resto. Dopo la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste del marzo 2018, la Corte d’Appello a cui la Procura (PM Giovanni Porpora) aveva fatto ricorso, ha disposto il rinvio a giudizio di otto tra pediatri e informatori medico scientifici. Le ipotesi di prescrizione oscillano tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

Secondo la Corte d’Appello «risulta individuato l’atto contrario ai doveri di ufficio oggetto dell’accordo corruttivo in cui si assume che le utilità venivano promesse ai pediatri al fine di far prescrivere i prodotti di una casa farmaceutica in via preferenziale rispetto a quelli delle altre».

I giudici denunciano un «sistema corruttivo portato avanti negli anni dalle case farmaceutiche con modalità sovrapponibili e riordinazione con mezzi e cautele al fine di eludere i divieti di legge in materia di incentivi e regali previsti per i prodotti per infanzia.

Ogni regalia (elettrodomestico o viaggi di piacere) era sempre frutto di espressa richiesta da parte dei medici coinvolti di promettere la prescrizione dei prodotti. Erano i medici a dover far pervenire alle case farmaceutiche l’indicazione di beni di loro gradimento (condizionatori, iPhone, notebook); richieste che poi venivano soddisfatte secondo un piano di investimenti e nei limiti di spesa prestabiliti». PB


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Cassazione. Non esiste il reato di comparaggio per gli integratori. Rimane comunque il reato di corruzione. N.d.R.


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La promozione del latte artificiale

L’articolo 7 del Decreto Ministeriale 500 del 1994 (sostituito dal DECRETO 9 aprile 2009, n. 82) prevedeva che “la pubblicità degli alimenti per lattanti può essere attuata solo mediante pubblicazioni specializzate in puericultura e tramite pubblicazioni scientifiche”, evitando in ogni caso di lasciar “sottintendere o avvalorare la tesi secondo cui il latte artificiale sia equivalente o migliore del latte materno”. Con il Decreto del 22 febbraio 2005, n. 46, il Ministero della Salute ha sancito una nuova regolamentazione, ancora più severa, sulla pubblicità e sulla vendita degli alimenti per neonati . Il nuovo articolo 7 stabilisce che è vietata:

  • Qualsiasi forma di pubblicità degli alimenti per neonati, incluse anche quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione di congressi, convegni, esposizioni e stand, negli studi medici e nei punti vendita;
  • La distribuzione di campioni gratuiti, a basso prezzo e di omaggi alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, attraverso medici e informatori sanitari;
  • La donazione di alimenti per neonati a istituzioni e figure professionali;
  • Il ricorso a manifestazioni scientifiche e congressi per promuovere la vendita di alimenti per lattanti.
  • ( continua … )

DECRETO 22 febbraio 2005, n.46 «Art. 7 (Pubblicità alimenti per lattanti). – 1. E’ fatto divieto:
a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento di convegni,  congressi, stand ed esposizioni, negli studi medici, nei punti di vendita, nonche’ attraverso il materiale informativo e didattico;
b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;
c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante;
d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione
a congressi e manifestazioni scientifiche – fatta eccezione per i congressi proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute – finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto;
e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo,
a qualsiasi titolo, da parte delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.

DECRETO LEGISLATIVO N° 111 DEL 27 GENNAIO 1992

Ministero della Salute. Normativa di settore

Latte in polvere per neonati: cosa dice la legge

 

Redazione Fedaisf

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