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Toscana. Mazzette ai medici: 4 informatori condannati anche al risarcimento. Ma non sono informatori. N.d.R.

Gestori e dipendenti di un deposito farmaceutico scambiati per informatori scientifici

Mazzette ai medici per le prescrizioni dei farmaci, 4 informatori condannati anche al risarcimento

La Regione Toscana era parte civile nel processo che aveva coinvolto diversi imputati residenti nel comprensorio del Cuoio

Cuoio in diretta – 28 luglio 2021 – di Vincenzo Brunelli

Corruzione continuata, una maxi operazione delle forze dell’ordine che aveva portato a un processo penale che vedeva imputati ventidue medici e sei informatori farmaceutici ora ha portato anche alla sentenza di risarcimento dei danni alla Regione Toscana.

Dopo la sentenza definitiva di condanna per 4 informatori del farmaco, nel 2012, nei giorni scorsi  è arrivata la sentenza della corte d’Appello di Firenze che ha quantificato i risarcimenti del danno alla Regione Toscana come avevano disposto gli stessi ermellini rinviando ai giudici di secondo grado proprio sulla definizione del quantum.

Tutti gli altri imputati sono stati giudicati in altra sede e con riti e risultati diversi tra loro. I medici e gli informatori coinvolti nella vicenda giudiziaria facevano parte di diversi distretti sanitari ricadenti nei Comuni di Pontedera, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Palaia, Volterra, Montecavoli e altri. L’operazione della guardia di finanza denominata Ippocrates aveva fatto luce su una vicenda di “comparaggio” tra medici e infermieri con al centro “mazzette” per spingere la prescrizione di alcuni farmaci.

Tutto era iniziato anni prima quando la finanza, indagando su un giro d’usura, scoprì da intercettazione telefoniche una serie di accordi fra medici e rappresentanti per la prescrizione di medicinali: secondo l’accusa chi avesse indicato nelle ricette i prodotti più costosi rispetto a quelli con gli stessi effetti ma meno reclamizzati sarebbe stato compensato con una percentuale a medicinale e regali.

I 4 informatori sono stati condannati definitivamente proprio perché, nella qualità di collaboratori e gestori di un deposito di Fornacette, fornitore di diverse farmacie, avrebbero prima promesso e poi consegnato a medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, e dunque pubblici ufficiali, somme di denaro e beni mobili in relazione alla prescrizione di determinati farmaci.

Tali condotte oltre ai rilievi penali avrebbero provocato un danno morale all’immagine della Regione Toscana, da qui la decisione della Cassazione nel 2012 di rinviare alla corte d’Appello gli atti relativi solo alla quantificazione del danno. Gli imputati sono stati condannati a risarcire la Regione con somme che vanno dai 12mila ai 25mila euro. Si legge infatti nella sentenza d’Appello dei giorni scorsi: “Le condotte ascritte agli imputati, nella sostanza riconducibili alla dazione di denaro o altra utilità a medici da parte di informatori farmaceutici onde influenzarne le decisioni in materia di prescrizione di farmaci, avrebbe comportato una diminuzione delle risorse destinate alla tutela della salute da parte della Regione”. Gli imputati sono stati condannati a pagare anche le spese legali e di giudizio.


N.d.R.: Come al solito vengono definiti informatori scientifici del farmaco personaggi che nulla hanno a che fare con gli ISF. Questi poi sono gestori e dipendenti di un deposito farmaceutico. Evidentemente il Sig. Brunelli, autore di questo articolo, ignora tutto degli ISF. In un punto parla poi incomprensibilmente di infermieri. Prima di screditare e diffamare una categoria bisognerebbe informarsi meglio di cosa si sta parlando. Purtroppo siamo in un epoca di ignoranza imperante, e c’è chi ci crede.

 

NotaL’attività degli ISF è stata prima regolamentata dal D.Lgs. 541/92 recepito ed inglobato poi nel D.Lgs. 219/06, applicazioni di Direttive europee. La legge (art. 122.6 del D.Lgs. 219/06) dice che l’ISF dipende da un Servizio Scientifico, non dal marketing o vendite e gli stessi ISF devono riferire al sevizio farmacovigilanza. Il Servizio Scientifico è obbligatorio (art. 126) per ogni impresa titolare di AIC. Il rapporto dell’ISF col farmacista è limitato alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale (art. 121).  In sostanza l’ISF non è un venditore. A conforto del dettato di legge c’è l’autorevole parere del Prof. Nello Martini, Direttore AIFA (predecessore dell’attuale)  (AIFA.Chiarimenti su ISF  https://www.fedaiisf.it/wp-content/uploads/2014/12/AIFA.Chiarimenti-su-ISF.pdf ) e il parere dell’attuale Direttore AIFA, Dr. Magrini, e la sentenza della Cassazione in cui si ribadisce che l’ISF non è e non può essere un agente rappresentante di commercio https://www.fedaiisf.it/non-agente-commercio-linformatore-scientifico/ .

 

 

 

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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