La professione di ISF (Informatore Scientifico del Farmaco) è regolamentata dal D.Lgs. 219/06 e successive modificazioni. L’art. 122, comma 2, detta i requisiti che gli Informatori devono avere. Fra questi il titolo di studio che deve essere: laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario o laurea triennale in informazione scientifica sul farmaco.
Con il Decreto 3 Agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2007, vengono ammesse anche la laurea in scienze naturali e tutti i corsi di laurea specialistica o di laurea magistrale appartenenti alla classe 9/S – Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e classe 68/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura. Vengono inoltre ammesse le lauree classe 1 – Classe delle lauree in biotecnologie – e classe 24 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
Successivamente con il Decreto 01/09/2009 vengono ammesse anche le lauree di classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche – e classe LM – 54 – Classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche – a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea.
Se si possiede una delle lauree sopra descritti o laurea equipollente si può svolgere l’attività di Informatore.
Decreto Interministeriale 28 giugno 2011
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011 n. 283
Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S – LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S – LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario
Art. 1
Le lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall’art. 2.
Art. 2
1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):
1. almeno 60 CFU nei settori scientifico disciplinari da BIO/01 a BIO/19;
2. un minimo di 24 CFU conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori scientifico disciplinari: BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/07, MED/42.
2. I CFU acquisiti al punto 2) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).
3. è compito dell’Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per l’idoneità alla professione di ISF non sono ammesse equipollenze ma equiparazioni.
Vedi: EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM 270
INDICE DELLE CLASSI DELLE LAUREE DI 1° LIVELLO (L) – Lauree triennali
Informazione Scientifica sul Farmaco appartiene alla Classe di Laurea L-29 “Scienze e tecnologie farmaceutiche”. C’è equiparazione tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree delle classi DM 270/04.
Informazione scientifica sul farmaco (DIPLOMI UNIVERSITARI L. 341/90) è equiparata a 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche (LAUREE DELLA CLASSE DM 509/99) e L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche (LAUREE DELLA CLASSE DM 270/04). (Tabella 2 del MIUR)
Equipollenza è tra titoli accademici diversi considerati analoghi ai fini dei concorsi pubblici. Equiparazione si dice dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche e magistrali.
I termini “equipollenza” ed “equiparazione” indicano la presenza di un’equivalenza tra titoli di studio che ha un’efficacia giuridica. Dire che due titoli di studio sono equipollenti o equiparabili implica stabilire che i titoli di studio: a) certificano l’acquisizione di competenze equivalenti; b) permettono l’ammissione a concorsi pubblici; c) sono validi ai fini dell’ammissione a esami di Stato e all’accesso a ordini professionali; d) permettono la continuazione del percorso degli studi a un livello superiore. Con appositi decreti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha stabilito le equipollenze e le equiparazioni tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento
Si veda la pagina: Come accedere alla professione di ISF