l TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 10 settembre 2021, n. 261, rigetta il ricorso proposto da una dottoressa – che aveva rifiutato di vaccinarsi – ed afferma quanto segue. “L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali” […] è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi”.
La pronuncia è degna di nota non solo per l’affermazione secondo cui la sperimentazione è cessata con la commercializzazione, ma perché affronta molteplici argomenti. Ad esempio, il giudice amministrativo – tramite il richiamo dei dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – afferma che profilassi vaccinale ha efficacia preventiva anche della trasmissione dell’infezione e non solo dei sintomi.
Quindi, l’interesse a prevenire la malattia è pubblicistico [informativo], anche sotto il profilo di limitare l’impatto sul sistema sanitario nazionale, circa l’occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri. Inoltre, lo “scudo penale” per i sanitari somministranti non attiene alla sicurezza dei vaccini; si tratta di una disposizione che va letta in chiave simbolica, giacché diretta ad evitare atteggiamenti di medicina difensiva che potrebbero ostacolare la campagna vaccinale.
Infine, a fronte dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente, il TAR sottolinea come la legge impositiva dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario (art. 4 d.l. 44/2021) integra le tre condizioni necessarie elencate dalla Consulta per essere compatibile con l’art. 32 Cost.
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SENTENZA N. 261/2021
ISS.:
“I vaccini anti Covid non sono sperimentali”
Con il termine vaccini (o in generale farmaci) sperimentali ci si riferisce a farmaci non ancora autorizzati all’immissione in commercio. Questo non è il caso dei vaccini per Covid-19, il cui uso clinico è stato regolarmente autorizzato dall’Ema. Nel caso dei vaccini anti COVID-19 il processo di sviluppo ha subito un’accelerazione senza precedenti a livello globale, tuttavia come riporta la stessa EMA sul proprio sito “una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala”.