T.U. LL.SS. 27-7-34 (art. 170-171-172)
Testo Unico Leggi Sanitarie – Regio Decreto – 27 luglio 1934, n. 1265,
pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186.
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1).
E’ approvato l’unito testo unico delle legge sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d’ordine nostro, dal capo del governo; primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l’interno (2).
TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
(omissis.. )
Articolo 170
Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1) (2). (Omissis) (3). Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta (2) (4). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così modificato dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (3) Comma soppresso dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (4) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 171
Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell’articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1) (2). (Omissis) (3). Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta (2). Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall’esercizio della farmacia (4). (1) La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così modificato dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (3) Comma soppresso dall’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541. (4) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 172
Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità. Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l’interno (1), indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva. Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (2). (1) Ministro della sanità. (2) Vedi, anche, l’art. 26, d.lg. 29 maggio 1991, n. 178.
(omissis.. )