La recente Sentenza della Cassazione n. 19394/2014 è un intervento molto importante con il quale sono stati cristallizzati principi di carattere generale che, di sicuro, in caso di controversia, saranno utilizzati per qualificare la natura giuridica del rapporto di lavoro dell’informatore medico scientifico che, per la peculiarità dell’attività svolta, è riconducibile nella “zona grigia” compresa tra autonomia e subordinazione.
Di Cristina Spadaro – SEGNI GIURIDICI Approfondimento
La figura dell’informatore scientifico del farmaco ha trovato il primo riferimento normativo nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Gazz. Uff. 9 agosto 1934 n. 186.
Successivamente, la Commissione Europea ha elaborato una serie di Direttive che hanno riguardato l’omogeneizzazione delle disposizioni di legge in materia di informazione scientifica, operanti nei singoli paesi componenti la Comunità (in particolare, si segnala la Direttiva n. 92/28 CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 541: Pubblicità dei medicinali per uso umano – Gazz. Uff. 11/01/1993 n. 7 -, che dall’articolo 9 in poi, ha delineato la figura professionale in esame).
In seguito, sono stati emanati diversi decreti ministeriali fra i quali è significativo il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 che all’art. 122 rubricato “requisiti e attività degli informatori scientifici”, ha riformulato il contenuto dell’attività degli informatori scientifici stabilendo, fra l’altro, i requisiti soggettivi che consentono l’esercizio della professione di informatore scientifico, ovvero l’obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all’AIFA, entro il mese di gennaio di ogni anno, l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica.
Nel corso della visita al medico l’informatore, quindi, può consegnare materiale di informazione scientifica (lavori scientifici, riviste mediche, testi, materiale illustrativo, campioni gratuiti). Il compito fondamentale attribuito agli Informatori Scientifici del Farmaco è quello di aggiornare costantemente la classe medica della zona di lavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici dei farmaci affidati, nell’ambito delle indicazioni terapeutiche registrate.
La classe medica, dunque, soprattutto oggi che il bagaglio terapeutico si arricchisce quasi giornalmente di nuovi ritrovati e di continue messe a punto di specialità già note, può avere, proprio attraverso il colloquio con l’informatore scientifico, quell’aggiornamento che gli è indispensabile per svolgere correttamente la propria professione sotto il profilo terapeutico.
Tale figura professionale pone ad oggetto della prestazione un’attività di informazione che produce i propri effetti sul mercato e quindi sulla stipula di contratti di vendita. Pur non essendo disciplinata dal codice civile, tale figura viene spesso accostata, impropriamente, alla figura dell’agente di commercio, dalla quale differisce in quanto vi manca l’attività di promozione contrattuale in senso proprio, limitandosi l’informatore a facilitare l’uso dei prodotti farmaceutici e non proponendo la stipula di alcun contratto dal momento che lo stesso non interagisce con i potenziali acquirenti, bensì con soggetti i quali potranno consigliare o prescrivere i farmaci ai propri assistiti.
La figura giuridica dell’informatore non è, quindi quella dell’agente di commercio ma rientra all’interno delle professioni intellettuali non protette, non esistendo un relativo albo professionale.
Da tempo sia la giurisprudenza di merito che di legittimità si è più volte pronunciata sulla natura giuridica del rapporto di lavoro dell’informatore scientifico nel senso di inquadrarlo sia nello schema del lavoro autonomo che in quello del lavoro subordinato a seconda delle concrete modalità di svolgimento dell’attività svolta.
In particolare, la Suprema Corte, in relazione a siffatta questione, ha avuto modo di precisare quanto segue: “L’attività del propagandista di medicinali può svolgersi sia nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo sia in quello del rapporto di lavoro subordinato, a seconda che la prestazione dell’attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento, avendo le espressioni adoperate dalle parti per definire il loro rapporto valore solo indicativo. Dall’anzidetta attività (svolta in via autonoma e subordinata) che consiste nel persuadere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti differisce, l’attività dell’agente il quale, nell’ambito di una obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione di contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso” (Cass. civ., Sez. lav., 23.10.2001, n. 13027 in Rass. Dir. Farm., 2002, 23; in tal senso si sono, altresì, espresse: Cass. 19.07.2004 n. 13389 in Dirittofarmaceutico.net e Cass.1.06.2004 n. 10507 in Orient. Giur. lav. 2004, 326; Corte App. Roma, Sez. lavoro, 27.03.2006; Trib. Napoli, Sez. lavoro, 31.01.2006).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19394/2014 è andata al di là della qualificazione giuridica adottata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale, statuendo che l’attività dell’informatore medico scientifico, anche se dotata di una certa autonomia, va inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato piuttosto che in quello di agenzia.
Nella sentenza in commento sono stati valutati e valorizzati aspetti del rapporto che ne avevano consentito la corretta qualificazione nell’alveo della subordinazione. Nella fattispecie in esame l’agente aveva ritenuto di dover adire il Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato dell’attività espletata su incarico di una società farmaceutica.
Il Tribunale di Pisa, riconosciuta la sussistenza del vincolo di subordinazione, aveva condannato l’azienda a risarcire il danno subito dal lavoratore con conseguente onere di reintegrazione.
Successivamente la Corte di Appello di Firenze aveva rigettato il gravame della società precisando che l’attività istruttoria espletata aveva confermato l’esclusione della natura agenziale del rapporto di lavoro intercorso inter partes
In base alle richiamate considerazioni, gli ermellini hanno di conseguenza rigettato il ricorso proposto da una nota casa farmaceutica confermando la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze.
Trattasi di un intervento molto importante con il quale sono stati cristallizzati principi di carattere generale che, di sicuro, in caso di controversia, saranno utilizzati per qualificare la natura giuridica del rapporto di lavoro dell’informatore medico scientifico che, per la peculiarità dell’attività svolta, è riconducibile nella “zona grigia” compresa tra autonomia e subordinazione.
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