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STOP AI LIMITI STATALI SULLA SPESA REGIONALE

Lucilla Vazza
Nuovo stop della Consulta ai vincoli di spesa eccessivi e «nel dettaglio» dettati alle Regioni con legge nazionale. Con la sentenza n. 99 depositata ieri, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso sollevato dalla Regione Veneto in merito alla legge 244/2007 (la Finanziaria 2008), già impugnata dall’amministrazione regionale in altri ricorsi.
In discussione sono finiti questa volta i vincoli di destinazione delle somme stanziate per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico in sanità, materia concorrente tra Stato e Regioni. Sotto la lente della Consulta, in particolare, i vincoli per la spesa finalizzata al potenziamento delle unità di risveglio dal coma, alla terapia intensiva e all’acquisto di spettrometri per gli screening neonatali, materia troppo specifica per il legislatore statale e per questo giudicata illegittima in base agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Illegittima anche la disposizione che vincola la Regione nella realizzazione di strutture residenziali e sulle attrezzature destinate alle cure palliative e per i malati cronici. Anche in questo caso, l’ingerenza della legge nazionale nel campo regionale era stata eccessiva. Non sono stati accolti, invece, i dubbi di costituzionalità del governatore Galan sul principio di leale collaborazione.
La legislazione statale in ambito sanitario è l’oggetto anche di un’altra pronuncia depositata ieri dalla Corte costituzionale (sentenza n. 94), che in questo caso ha rigettato la richiesta di illegittimità. In discussione era l’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge Finanziaria per il 2007 (legge 296/06).
I dubbi erano stati sollevati dai Tar del Lazio e della Puglia, sezione di Lecce, sulle tariffe delle prestazioni nelle strutture sanitarie private accreditate. Il chiarimento ai giudici amministrativi era stato richiesto da numerose strutture sanitarie private accreditate con la Regione Puglia.
L’articolo contestato della Finanziaria 2007 aggiorna i tariffari delle convenzioni e prevede che i privati accreditati applichino sulle prestazioni specialistiche erogate per conto del Ssn, uno sconto del 2% rispetto agli importi indicati nel decreto ministeriale del 22 luglio 1996, e del 20% degli importi previsti per la diagnostica ambulatoriale. Sulla materia sono già in atto accordi territoriali, pertanto la Consulta ha rimandato al mittente i dubbi sulla disparità di trattamento e l’eventuale ipotesi di danno alla salute.  

Il Sole 24 Ore del 03/04/2009   p. 34

AF

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