Statuto
Fedaiisf.Atto costitutivo.notaio
Statuto
FEDAIISF
Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco
Articolo 1 – Costituzione
1. La Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco, in breve
FEDAIISF, è una Associazione di settore e professionale e costituita da Associazioni nazionali e territoriali e dai Coordinamenti territoriali degli Informatori Scientifici del Farmaco così come sono definiti dalle leggi dello Stato italiano.
2. Si intendono “Associazioni e Coordinamenti territoriali”, tutte le autonome Organizzazioni presenti nel territorio e aderenti a Fedaiisf, indipendentemente dalla loro denominazione.
3. La Federazione è apartitica, asindacale e non ha fini di lucro. La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
4. La Federazione ha sede di rappresentanza in Roma.
5. La Federazione adotta il logo con delibera del Consiglio Nazionale;
6. La Federazione può a sua volta federarsi con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, fermo restando gli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. La Federazione può stipulare patti
associativi con Organizzazioni rappresentative di figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato o parasubordinato in ambito parasanitario purché perseguano scopi conformi alle finalità federali.
Articolo 2 – Finalità
1. Promuovere la coesione della categoria degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco per
consentire una visione univoca ed omogenea della loro professione e motiva e difende i
principi dettati dal Codice Deontologico. Indirizza e coordina l’attività delle Associazioni e/o
dei Coordinamenti aderenti, al fine del conseguimento degli scopi associativi federali.
2. Promuovere la formazione culturale e professionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
3. Stipulare protocolli di intesa con associazioni di categoria, sindacati e strutture socio –
sanitarie, nell’ottica di risolvere le problematiche di tipo professionale.
4. Aggiornare la categoria di tutte le novità nell’ambito legislativo, sindacale, sanitario, per
svolgere in modo compiuto e consapevole la propria professione.
5. Confrontarsi con le Istituzioni nazionali affinché l’informazione sia finalizzata all’interesse
della collettività e alla completa affermazione del ruolo dell’Informatore Scientifico. All’uopo
tutela e rappresenta gli Informatori Scientifici del Farmaco nell’interesse degli iscritti e dei
cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un’Associazione Professionale di
per sé certifica.
6. Collaborare con le Autorità e gli organismi competenti locali, nazionali ed internazionali,
concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti riguardanti l’attività di
informazione scientifica del farmaco e sostenendo tutte quelle iniziative di carattere
culturale che concorrano a rafforzare la professionalità della categoria.
7. Confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più completa affermazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco.
Articolo 3 – Rapporti tra Fedaiisf e le Organizzazioni aderenti
1. Fedaiisf è costituita dalle Organizzazioni, nazionali e territoriali, indicate nell’art. 1, comma 1 e 2
2. Esse perseguono le finalità del presente Statuto e sono, pertanto, i soggetti federati.
2. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né è trasmissibile a terzi a
qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo
dell’Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e
obblighi a terzi.
3. La competenza delle sezioni delle Associazioni nazionali e delle Associazioni territoriali o dei
Coordinamenti territoriali coincide di norma con quella della relativa provincia, salvo i casi in cui più Organizzazioni territoriali aderenti a Fedaiisf siano già costituiti nell’ambito di una stessa
provincia. Più Organizzazioni territoriali possono fondersi nell’ambito della stessa provincia o della stessa regione.
4. Il Consiglio Nazionale individua soluzioni idonee ad incentivare forme di aggregazione tra
Associazioni e/o Coordinamenti territoriali al fine di fornire agli iscritti servizi più adeguati e a costi inferiori.
5. Le Associazioni nazionali e territoriali federate con più di 20 iscritti hanno Statuti o Regolamenti autonomi che normano la loro attività e la loro organizzazione. In queste norme deve essere sempre individuabile un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.
I Coordinamenti territoriali che hanno meno di 20 iscritti sono rappresentati da un Coordinatore. In mancanza di Organizzazioni federate in una determinata area, l’Esecutivo può nominare un
Referente che rappresenti Fedaiisf e sia punto di riferimento della stessa Fedaiisf per gli ISF
nell’area di sua competenza.
6. Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi
specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative. In caso di più organizzazioni sullo stesso territorio, come nelle Regioni, le stesse
Organizzazioni eleggeranno un Coordinamento.
7. I Coordinamenti Regionali si strutturano, al minimo di apparati e di adempimenti organizzativi, in relazione alle situazioni locali.
8. I Coordinamenti Regionali sono retti da Consigli rappresentativi di tutte le Associazioni e di tutti i Coordinamenti territoriali presenti in regione. Ogni ulteriore organizzazione interna al Consiglio Regionale può essere normata da un regolamento regionale approvato dallo stesso Consiglio su proposta del Coordinamento. Copia dei verbali delle assemblee dei Consigli Regionali deve essere inviata a Fedaiisf.
9. Nelle Regioni in cui esiste una sola Associazione o un solo Coordinamento, la stessa dovrà
assolvere anche al compito di Coordinamento Regionale.
10. Il Coordinamento Regionale rappresenta, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi
specifici degli iscritti nelle relative Regioni, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative.
Articolo 4 – Nuove Associazioni aderenti
1. Le Associazioni e i Coordinamenti che non hanno partecipato alla costituzione di Fedaiisf
possono chiedere di farne parte con domanda diretta alla Presidenza di Fedaiisf, corredandola,
per il parere di conformità (Art. 16.5), con lo Statuto relativo e con gli eventuali regolamenti,
nonché con gli elenchi degli iscritti e dei componenti degli Organi direttivi.
2. Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono
esaminate dall’Esecutivo.
3. Le domande sono esaminate nella prima riunione dell’Esecutivo, se pervenute alla Federazione almeno 15 giorni prima; in difetto, nella riunione immediatamente successiva.
4. Sono Associazioni costituenti Aiisf e Arisf.
Articolo 5 – Adesione alla Associazione
1. La partecipazione a Fedaiisf delle Organizzazioni territoriali e nazionali indicate nell’art. 1,
comma 1, ha carattere esclusivo e comporta l’obbligo di accettare e osservare il presente Statuto e le relative norme regolamentari, nonché le delibere dei competenti Organi federali.
2. Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono
esaminate dall’Esecutivo. E’ inoltre è consentita l’iscrizione di professionisti che operano in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf.
3. Le domande di ammissione sono esaminate nella prima riunione dell’Esecutivo, se pervenute
alla Federazione almeno 15 giorni prima; in difetto, nella riunione immediatamente successiva.
Articolo 6 – Iscritti
1. Alle condizioni stabilite dal presente Statuto, possono iscriversi alle singole Associazioni e/o ai singoli Coordinamenti, tutti gli appartenenti alla “Categoria degli ISF”, anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.
2. È consentita l’iscrizione a coloro che, pur non essendo più ISF ma già precedentemente iscritti, hanno trovato collocazione in un settore omogeneo di attività.
3. E’ causa di non iscrivibilità alle Associazioni e/o ai Coordinamenti svolgere attività contrarie agli scopi di Fedaiisf, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.
4. Gli ISF possono iscriversi all’Associazione e/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito
geografico svolgono, la propria attività professionale. In caso di attività su più province, l’ISF dovrà iscriversi nella provincia di residenza. Se non è presente nessuna Organizzazione nella provincia
di residenza o in quella vicina, l’ISF potrà iscriversi a livello nazionale secondo le modalità stabilite dall’Esecutivo. Possono mantenere l’iscrizione all’Associazione territoriale i pensionati già
precedentemente iscritti, senza soluzione di continuità, come ISF in servizio, per un massimo di
cinque anni. Essi potranno godere di tutte le prerogative previste dal presente Statuto salvo
ricoprire cariche esecutive monocratiche. Possono invece ricoprire la carica di Presidente dei
Probiviri. Nel caso il pensionato arrivi al quinto anno dal pensionamento mentre ricopre una carica federale, può terminare il mandato. Oltre il quinto anno può entrare a far parte del Gruppo
Pensionati (Art. 31.2)
5. Coloro che continuano un rapporto di lavoro, pur essendo titolari di pensione, sono considerati ISF in attività a tutti gli effetti.
Articolo 7 – Quote associative
1. La quota associativa annuale di iscrizione, che ogni Organizzazione federata deve applicare ai
propri iscritti, è unitaria ed è stabilita dal Congresso Federale in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale.
2. Fedaiisf può chiedere eventuali contributi straordinari ed altri interventi finanziari per eccezionali situazioni o necessità, nonché per iniziative particolari che la stessa Fedaiisf ritenga di dover
intraprendere. Tale eventualità deve essere approvata da almeno i ⅔ dei componenti il Consiglio Nazionale e ratificata, a maggioranza, dal Congresso Federale. In caso di necessità, gravità e
urgenza l’Esecutivo si surroga alle decisioni di competenza del Consiglio Nazionale o del
Congresso, fatta salva la successiva ratifica di questi ultimi (art. 16.9). .
3. Le Organizzazioni federate possono chiedere ai propri iscritti (a proprio totale favore) una
maggiorazione del contributo annuale associativo, specificandone le particolari esigenze che lo
richiedono e dandone comunicazione a Fedaiisf. .
4. Le Organizzazioni federate non possono applicare ai propri iscritti un contributo associativo
inferiore a quello determinato dal Congresso Federale Nazionale. .
5. Il Congresso Federale, su proposta del Tesoriere, approva la quota parte della quota annuale
associativa di iscrizione dell’associato che ogni Organizzazione federata è tenuta a corrispondere
a Fedaiisf, nonché le modalità di versamento. 6. La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf.
Articolo 8 – Cessazione e Recesso da Fedaiisf
1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a Fedaiisf:
a) lo scioglimento dell’Organizzazione federata aderente;
b) il recesso volontario, da effettuare con il preavviso di sei mesi da parte
dell’Organizzazione aderente che, tuttavia, resta obbligata a corrispondere i contributi per l’anno in
corso;
c) la delibera, in tal senso, del Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi
componenti;
d) la radiazione.
2. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione
dell’Organizzazione aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di
conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura
giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione
soggettiva dell’Organizzazione aderente.
3. Le Organizzazioni aderenti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere a Fedaiisf,
perdono ogni diritto sul patrimonio federale.
Articolo 9 – Organizzazione
1. Gli Organi di Fedaiisf sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) L’Esecutivo;
d) il Presidente;
e) il Vice Presidente;
f ) il Tesoriere;
g) il Segretario;
h) il Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate;
i) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
2. Quando una norma del presente Statuto o dei Regolamenti federali usa l’espressione “cariche
federali”, essa deve intendersi riferita esclusivamente agli Organi sopra indicati.
Articolo 10 – Commissioni
1. La Federazione può costituire Commissioni o altri Organismi consultivi per uno specifico settore
secondo le modalità stabilite dall’art. 16.7.a.
2. Alla predette Commissione e agli Organismi di cui al precedente comma, possono partecipare,
in qualità di esperti, senza diritto di voto, anche consulenti esterni.
Articolo 11 – Congresso
1. Il Congresso, ordinario o straordinario, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente. Prima dell’inizio dei lavori, su proposta del Presidente, il
Congresso nominerà un Segretario e uno o più Vicesegretari incaricati della verifica dei poteri,
della registrazione dei partecipanti e della stesura del verbale e 3 o più scrutatori se il Congresso è
elettivo. Il Congresso ordinario deve essere tenuto con periodicità annuale, entro i primi sei mesi
dell’anno.
2. La convocazione del Congresso, da effettuarsi almeno 30 gg prima della data stabilita, è di
competenza del Presidente Federale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente. Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato dall’Esecutivo per
l’elezione del Presidente e del Vice Presidente in caso di dimissioni o revoca del Presidente con
contestuale decadenza del Vice Presidente. La convocazione del Congresso straordinario può altresì essere richiesta da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Nazionale, ovvero da almeno
1/5 delle Associazioni e/o dei Coordinamenti che, complessivamente, rappresentino almeno il 30%
degli iscritti. Il Congresso dovrà essere convocato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e
si svolgerà con le modalità previste per il Congresso in via ordinaria.
3. Ogni tre anni elegge il Presidente unitamente al Vice Presidente e, ogni anno, su proposta del
Presidente, ne approva il programma (Art. 17.6), integrato con le proposte congressuali approvate.
Il Presidente e il Vice Presidente preferibilmente non devono appartenere alla stessa
Organizzazione federata. I Delegati possono esprimere al massimo due preferenze
4. Ogni tre anni, con scheda separata, elegge tre componenti l’Esecutivo. Fra essi, alla sua prima
riunione, il Presidente Federale nominerà un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei
rapporti con le Organizzazioni Federate. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze.
5. Ogni tre anni elegge, con scheda separata, tre componenti effettivi il Collegio Nazionale dei
Probiviri e due supplenti. I tre più votati sono eletti componenti effettivi, i due che li seguono,
supplenti. Se i tre più votati provengono dalla stessa Organizzazione federata, il componente che
ha ricevuto meno voti dovrà lasciare il posto di effettivo al primo dei non eletti di altra
Organizzazione. Alla sua prima riunione, da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti, i
componenti effettivi il Collegio eleggeranno un Presidente ed un segretario. I Delegati possono
esprimere al massimo tre preferenze
6. Determina le linee di politica generale nazionale e gli obiettivi strategici di Fedaiisf.
7. Approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, le proposte di modifiche
statutarie deliberate dal Consiglio Nazionale. .
8. Delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, l’eventuale liquidazione o
scioglimento di Fedaiisf, disponendo sulla destinazione del patrimonio e sulla nomina del
liquidatore (Art. 29.4).
9. Dibatte e approva il Rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere. Su proposta
dello stesso Tesoriere approverà la quota associativa annuale e la sua ripartizione nonché
eventuali contributi straordinari. Approva il contributo associativo per gli aderenti al Gruppo
Pensionati che verrà stabilito in misura ridotta su proposta del Tesoriere dopo aver sentito il
Coordinatore del Gruppo (art. 32.3). Su proposta dell’Esecutivo, stabilisce inoltre una quota ridotta
per coloro che sono in mobilità, in CIG o si trovano in stato di disoccupazione e le relative modalità
e condizioni. .
10. Le delibere congressuali sono valide con la maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.
11. Decide sui provvedimenti di radiazione proposti dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Per la
validità della delibera di radiazione di una Organizzazione federata è richiesto il voto favorevole di
almeno due terzi dei componenti il Congresso Nazionale, escludendo dal quorum e dal voto, i
consiglieri appartenenti all’Organizzazione aderente della cui radiazione si discute. Per i singoli
iscritti sarà valida una maggioranza semplice.
Articolo 12 – Congresso componenti
1. Il Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dai componenti
l’Esecutivo, dai Componenti dei Probiviri, dal Gruppo Pensionati, tutti senza diritto di voto, dai
Delegati eletti dagli iscritti alle Associazioni e/o dai Coordinatori dei Coordinamenti Territoriali
nell’ambito delle rispettive Organizzazioni federate e dai Referenti territoriali senza diritto di voto.
2. Per le Associazioni Nazionali federate sarà presente, oltre al proprio presidente senza diritto di
voto, un delegato per ogni Sezione provinciale della stessa Associazione. Per le Associazioni
territoriali sarà presente un delegato. Per i Coordinamenti saranno presenti i loro Coordinatori.
3. Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli
iscritti alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria
Associazione territoriale o Coordinamento.
4. La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali
risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf (Art. 7.6). In difetto, la consistenza
associativa sarà ridotta in proporzione dell’entità della quota omessa rispetto al suo ammontare
annuo. 5. Il mandato ai Delegati ha inizio con il primo Congresso Ordinario o Straordinario dell’anno, e si estende ad ogni Congresso successivo che venga tenuto prima dell’Ordinario dell’anno
successivo. I Delegati possono essere eletti per 3 mandati consecutivi.
6. I nominativi dei delegati, indicati da ciascuna Organizzazione federata, dovranno pervenire a
Fedaiisf almeno nei primi 60 giorni dell’anno. In mancanza di comunicazione, s’intendono Delegati
i Presidenti delle sezioni Provinciali delle Associazioni nazionali, i Presidenti delle Associazioni
territoriali e i Coordinatori territoriali.
7. In caso di impedimento del delegato, parteciperà alla riunione congressuale un delegato
supplente nominato contestualmente al Delegato. Per i Presidenti sarà supplente il relativo
Vicepresidente.
Articolo 13 – Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito dai componenti l’Esecutivo Federale (Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile Rapporti con le Organizzazioni federate), quali
membri di diritto. Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale i Presidenti di quelle Associazioni,
nazionali o territoriali federate, che non abbiano alcun proprio iscritto tra i Componenti l’Esecutivo.
Essi sono sostituibili dai rispettivi Vicepresidenti in caso di assenza o di impedimento. Se già tutte
le componenti federate sono rappresentate nell’Esecutivo. Il Consiglio Nazionale sarà integrato da
tre consiglieri eletti dal Congresso.
Articolo 14 – Consiglio Nazionale – compiti
1. Il Consiglio Nazionale è l’Organo preposto a dare attuazione alle linee di politica federale e alle
deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma.
2. Il Consiglio:
a) può richiedere la convocazione del Congresso straordinario se ne fanno richiesta almeno
1/4 dei componenti del Consiglio Nazionale stesso (art. 11.2)
b) delibera il programma di attività per il raggiungimento delle linee e degli obiettivi stabiliti
nel programma e ne verifica semestralmente la realizzazione;
c) determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici che si impongono per nuove
situazioni tra un Congresso e l’altro;
d) propone al Congresso l’adesione di Fedaiisf alle altre Organizzazioni nazionali e
internazionali di cui all’art. 1.6;
e) approva il Regolamento Interno su proposta dell’Esecutivo;
f) sottopone all’approvazione del Congresso:
(1) – le modifiche statutarie;
(2) – l’eventuale scioglimento e liquidazione di Fedaiisf;
3. Elegge il Vice Presidente federale, su proposta del Presidente, in caso di dimissioni o revoca del
solo Vice Presidente. L’elezione del Vicepresidente deve rispondere ai criteri espressi nell’art.11.2.
4. Approva, su proposta dell’Esecutivo, il codice etico o deontologico ed eventuali sue
modificazioni ed integrazioni;
5. Ratifica le decisioni prese dall’Esecutivo prese in particolari casi di necessità. Gravità e urgenza
(Art.7.2 ultimo periodo, art.16:9)
Articolo 15 – Consiglio Nazionale – convocazione
1. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, almeno 2 volte l’anno o quando il Presidente lo
ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti del Consiglio.
2. In quest’ultimo caso, le riunioni del Consiglio Nazionale dovranno essere convocate entro un
minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni dalla richiesta.
3. In ogni caso, il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro e non oltre 45 giorni dal
giorno in cui si è concluso il Congresso Nazionale, ordinario o straordinario.
4. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail, con conferma
di lettura, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a quello fissato per la riunione;
nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione. La riunione può avvenire anche in
teleconferenza.
Articolo 16 –Esecutivo Nazionale
1. L’Esecutivo nazionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal
Tesoriere e dal Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni federate. Deve essere convocato
almeno 4 volte all’anno con le stesse modalità espresse dall’art. 15.4. La riunione dell’Esecutivo
nazionale può essere contestuale al Consiglio Nazionale. Alla sua prima riunione il Presidente
nominerà un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni
Federate.
2. a) Dà attuazione alle delibere e ai programmi del Congresso e del Consiglio Nazionale;
decidendo le modalità di attuazione di questi ultimi;
b) in coerenza con le deliberazioni congressuali delibera iniziative di intervento e di
comportamento nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e verso l’opinione
pubblica;
3. delibera gli indirizzi per la gestione economica;
4. approva le proposte di Bilancio preventivo e conto consuntivo predisposte dal Tesoriere e la
relazione del Presidente sul programma (allegata al preventivo) e sulle attività svolte (allegata al
consuntivo), da presentare al Congresso Federale per la successiva approvazione da parte del
Congresso stesso;
5. delibera sull’accoglimento delle domande di adesione a Fedaiisf di nuove Associazioni e/o
Coordinamenti dopo aver acquisito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri sulla coerenza
statutaria e/o dei regolamenti dei richiedenti con lo Statuto federale;
6. approva e modifica il Regolamento per lo svolgimento dei dibattiti congressuali;
7. a) può costituire gruppi di lavoro o commissioni per problematiche specifiche e temporanee
e ne nomina, con facoltà di revoca, i componenti; fra essi, in qualità di esperti, possono essere
nominati anche consulenti esterni (Art. 10, art. 27.2);
b) per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su
proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il
coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla
competenza di altri Organi e/o Commissioni;
8. a) propone al Consiglio Nazionale il Codice Etico e le sue eventuali modifiche e/o
integrazioni;
b) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche e/o
integrazioni;
9. si surroga, in caso di necessità e urgenza, alle decisioni di competenza del Consiglio Nazionale,
fatta salva la successiva ratifica di quest’ultimo;
10. assume ogni altra deliberazione non espressamente riservata ad altri Organi di Fedaiisf;
11. propone al Consiglio Nazionale interventi della Federazione a supporto delle Associazioni in
crisi e non in grado di perseguire le finalità associative;
12. l’Esecutivo decade automaticamente, e contestualmente convoca il Congresso Nazionale
straordinario, in caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo del Presidente e nel caso di
dimissioni, decadenza o revoca di almeno 3 dei componenti la Giunta Esecutiva;
13. nel corso del triennio di durata del mandato, i componenti della Giunta Esecutiva non possono
essere eletti, nominati, designati ad altre cariche o incarichi federali.
Articolo 17 – Il Presidente Federale
1.Il Presidente Federale è eletto dal Congresso ogni 3 anni (Art. 11.3). Per i primi due mandati, anche non consecutivi, può essere eletto con la maggioranza dei votanti. Per eventuali successivi mandati, anche non consecutivi, occorrerà una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti presenti al Congresso. Se non verrà raggiunto il quorum dei 2/3 si procederà ad una nuova votazione con l’esclusione del Presidente uscente che non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti. Esprime e rappresenta l’immagine della Federazione secondo i principi che essa stessa si è assegnata.
Inoltre è responsabile, unitamente all’Esecutivo nazionale, nei confronti degli iscritti, del funzionamento generale della Federazione. Ha la rappresentanza legale di Fedeaiisf di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare, sentito il parere dell’Esecutivo nazionale, avvocati e procuratori alle liti;
3. a) Sentito l’Esecutivo nazionale, convoca e presiede lo stesso Esecutivo nazionale, il
Congresso ed il Consiglio Nazionale;
b) Sentito l’Esecutivo nazionale, predispone l’ordine del giorno delle riunioni dei detti Organi collegiali;
4. ha facoltà di assistere, in proprio o tramite proprio delegato, alle Assemblee delle Associazioni e/o Coordinamenti territoriali o regionali aderenti;
5. è responsabile, unitamente al Tesoriere, della politica economica e finanziaria di Fedaiisf;
6. effettua la relazione al Congresso sulla gestione dell’anno trascorso. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. Sentito il parere dell’Esecutivo nazionale, propone al Congresso il programma per l’anno seguente. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. (Art. 11.3).
7. Il Presidente dovrà mettere il Vice Presidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.
8.Il Presidente Federale nomina il Direttore Editoriale del sito ufficiale web Fedaiisf.it di cui è il Direttore Responsabile ed il Direttore del Centro Studi Fedaiisf. Alla carica di Direttore Editoriale e di Direttore del Centro Studi possono essere nominati anche pensionati, non iscritti, o componenti esterni anche non ISF. Tali cariche decadono contestualmente all’Esecutivo Nazionale e possono essere revocate in qualsiasi momento dallo stesso Esecutivo Nazionale. Il Direttore Editoriale del sito ed il Direttore del Centro Studi fanno parte dell’Esecutivo Nazionale con funzioni consultive.
Articolo 18 – Il Vicepresidente
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, a tal fine, può ricevere da quest’ultimo mandati o
deleghe per seguire specifiche questioni o materie. .
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
3. In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente, compete al Presidente indicare il nuovo Vice
Presidente e sottoporne la candidatura all’elezione del Consiglio Nazionale secondo le modalità
espresse dall’art. 14.3; .
4. Il Vice Presidente dovrà tenersi in costante collegamento con il Presidente in ordine all’attività di
Fedaiisf.
Articolo 19 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Fedaiisf, in conformità alle
deliberazioni del Congresso, del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale, adottate in sede
di approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo. .
2. Singolarmente o congiuntamente con il Presidente di Fedaiisf, nei modi e nei limiti stabiliti da
apposita delibera dell’Esecutivo nazionale, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che
comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie di
Fedaiisf.
3. Per ciascun anno solare compila il Bilancio o Rendiconto consuntivo dell’anno decorso e lo
presenta al Presidente ed all’Esecutivo Nazionale per la successiva approvazione da parte dei
competenti Organi federali. .
4. I Bilanci, con i relativi allegati, devono essere depositati presso la Segreteria Fedaiisf durante i
trenta giorni precedenti la riunione del Congresso Nazionale convocato per approvarli e,
contemporaneamente, devono essere trasmessi alle Organizzazioni federate aderenti.
5. E’ responsabile del tesseramento e dell’esazione delle relative quote di spettanza federale dalle
Organizzazioni federate. Contestualmente alle quote associative le Organizzazioni federate
dovranno fornire l’elenco dei tesserati in regola con i versamenti. Il tesoriere certificherà la
consistenza associativa sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente
versati i contributi associativi a Fedaiisf. Il tesoriere è poi tenuto a comunicare al Segretario
Federale tali elenchi. Il Tesoriere ha anche la competenza del tesseramento degli appartenenti al
Gruppo Pensionati (art. 32) con modalità identiche a qualsiasi altro iscritto. L’elenco del Gruppo
Pensionati dovrà essere comunicato alla Segreteria Federale ed al Coordinatore del gruppo;
6. Le Organizzazioni federate sono tenute a comunicare, entro il mese di marzo, la propria
consistenza patrimoniale ed il proprio rendiconto annuale.
Articolo 20 – Il Segretario
1. E’ il Responsabile organizzativo;
2. E’ Il Responsabile stampa e rapporti esterni; 3. E’ il Responsabile della stesura dei verbali delle riunioni degli Organi federali; ad eccezione dei
verbali congressuali, tutti gli altri dovranno essere inviati ai componenti le specifiche Assemblee
entro 15 giorni dalla riunione. Entro i 15 giorni successivi ogni singolo componente dovrà
esprimere il suo parere ed inviarlo al Segretario. In mancanza di indicazioni da parte del
componente, il verbale sarà ritenuto approvato da parte sua.
4. Predispone le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulla regolarità
procedurale delle deliberazioni degli Organi decisionali federali.
5. Deve tenere l’elenco degli iscritti ricevuto dal Tesoriere;
6. Trasmette alle Organizzazioni Federate i comunicati e le delibere delle Assemblee di cui è
Segretario.
7. Detiene e custodisce l’archivio storico e i libri sociali.
Articolo 21 – Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni aderenti.
“Mantiene i rapporti con le Organizzazioni federate, ne recepisce le istanze e ne fa partecipe
l’Esecutivo.”
Articolo 22 – Collegio Nazionale dei Probiviri.
1. a) I Probiviri sono l’organo disciplinare dell’Associazione.
b) Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.
2. Sono costituiti da 3 componenti più 2 supplenti che subentrano in caso di dimissione o
decadenza di un membro effettivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 11.5,
art.26.9);
3. Appena dichiarati eletti, si riuniscono ed eleggono al loro interno un Presidente responsabile
delle convocazioni e un Segretario responsabile della compilazione dei verbali, delle convocazioni
degli indagati e dei testimoni, delle comunicazioni e notificazioni delle sentenze, ivi compresa la
comunicazione alle parti dei provvedimenti del Collegio;
4. a) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di qualunque componente del Collegio viene
integrato dal primo dei non eletti. Quando, effettuando le integrazioni, non si riesca a ricostituire la
maggioranza dei componenti, il Collegio decade e viene totalmente rieletto alla prima Assemblea
utile;
b) Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale
scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell’ambito del Collegio, dai membri effettivi di
quest’ultimo, integrato dal primo dei supplenti, appositamente convocati dal membro effettivo più
anziano di età.
5. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri o altro componente del Collegio da lui delegato,
ha facoltà di assistere, senza il diritto di voto, alle riunioni dell’Esecutivo nazionale e del Consiglio
Nazionale. Il Collegio può assistere con tutti i suoi componenti alle riunioni del Congresso.
6. Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i membri effettivi, i quali,
in caso di loro impedimento, sono sostituiti dai membri supplenti, secondo l’ordine determinato
dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.
7. I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri devono
pervenire al Collegio stesso non oltre 60 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi o dalla
data della eventuale decisione di prima istanza, pena la decadenza.
8. Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno, per i quali può disporre una proroga, deve
decidere entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare la sentenza alla tutta la Struttura
Federale, fatte salve le opportune precauzioni di privacy.
Articolo 23 – Disciplina Federale
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha le seguenti funzioni: a) convocare qualunque Assemblea, qualora chi ne ha l’obbligo statutario non vi abbia ottemperato.
b) regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga
tra Organi federali;
c) (1) – regola le controversie relative alla disciplina associativa delle Organizzazioni
aderenti a Fedaiisf nonché, in seconda istanza, dei singoli iscritti;
(2) – Ogni singolo iscritto è giudicato in prima istanza secondo le norme disciplinari
dell’Organizzazione federata;
d) decide sulla legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi
federali;
e) fornisce interpretazioni autentiche dello Statuto e ne vigila l’osservanza, dando
comunicazione al Consiglio delle accertate non conformità;
f) verifica la conformità degli statuti delle Associazioni aderenti, rispetto alle norme dello
Statuto federale, secondo quanto previsto dall’art. 16.5, segnalando le risultanze della verifica alla
Presidenza federale;
g) Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo la radiazione.
Articolo 24 – Procedura
1. Tutti i provvedimenti del Collegio devono essere giustificati per iscritto; tutte le notifiche sia dei
Probiviri che ai Probiviri, devono essere fatte per raccomandata AR o per posta certificata o e-mail
con richiesta di conferma di lettura; .
2. Nel caso in cui si contesti qualunque violazione ad una persona fisica, i Probiviri prima di
prendere una decisione devono contestare per iscritto l’addebito all’incolpato che deve rispondere
per iscritto o chiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso in
cui non lo faccia vige la norma del silenzio – assenso. Le decisioni del Collegio sono definitive e
inappellabili, salvo il provvedimento di radiazione da Fedaiisf (Art. 11.11, art. 25.1.c, art. 25.2.d).
3. L’ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto e di tutte le altre norme emanate dagli
Organi federati competenti, non possono essere invocate a titolo di scusa.
Articolo 25 – Sanzioni
1. Gli iscritti che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni degli Organi
federali, a seconda della gravità dell’infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni di natura
disciplinare:
a) L’avvertimento.
b) La sospensione dalla vita associativa per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore
ad un anno.
c) La radiazione da proporre al Congresso
2. Gli Organi federati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto, a seconda della gravità
dell’inadempienza, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) censura;
c) dichiarazione di decadenza del direttivo dell’Organizzazione federata:
d) radiazione da proporre al Congresso. La radiazione è proposta in caso di persistente violazione
degli obblighi sanciti dal presente Statuto
Articolo 26 – Principi generali per le Assemblee, Delibere e Votazioni.
1. le riunioni collegiali sono validamente costituite quando è presente più della metà dei
componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei componenti in seconda
convocazione; il Congresso Federale è valido in seconda convocazione con qualsiasi numero di
partecipanti 2. La convocazione di un Organo collegiale è fatta dal suo Presidente (o da altro previsto dallo
Statuto: art. 11.1, art. 15.4, art. 16.1) che ne invia l’avviso a coloro che ne hanno diritto, almeno 15
giorni prima della riunione, 30 giorni per il Congresso; nell’avviso di convocazione dovranno
essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione in prima e seconda
convocazione.
3. I verbali di tutte le riunioni devono essere approvati dallo stesso Organo entro 15 giorni dalla
riunione (Art. 20.3). Qualsiasi iscritto ne può chiedere visione.
4. le delibere e le mozioni sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti validi
espressi dai presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
5. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano nella Giunta Esecutiva
e nel Consiglio Nazionale e secondo le modalità espresse dall’art. 12.2 nel Congresso Nazionale.
6. possono candidarsi soltanto gli iscritti che abbiano regolarmente versato le quote associative;
alla determinazione del “quorum” di iscritti, fissato per esprimere i delegati al Congresso ed i
componenti del Consiglio Nazionale, possono concorrere solo gli iscritti in regola con il pagamento
dei contributi associativi (art. 7.6);
7. I componenti gli Organismi federali devono garantire la disponibilità necessaria per prestare la
loro attività, pur nel rispetto della propria responsabilità lavorativa, nel precipuo interesse della
categoria.
8. I membri del Consiglio nazionale, sono dichiarati decaduti o revocati per il mandato in corso,
qualora non intervengano a due riunioni in dodici mesi – tre riunioni per i membri della Giunta
Esecutiva – anche non consecutive. Qualsiasi componente di un Organo collegiale è dichiarato
decaduto se non in regola con le quote associative. .
9. Tutte le cariche e gli incarichi federali hanno la durata di tre anni. Alla scadenza, le cariche
devono essere rinnovate anche se sono state acquisite nel corso del triennio.
10. I titolari di cariche federali possono essere eletti per i primi due mandati anche non consecutivi con la maggioranza dei votanti presenti al Congresso. Per successivi mandati, anche non consecutivi, occorrerà il voto dei 2/3 degli aventi diritto presenti al Congresso, se il quorum dei 2/3 non dovesse essere raggiunto verranno eletti i successivi candidati più votati. In caso il mandato sia stato acquisito nel corso dell’ultimo anno del triennio, ci si potrà candidare ancora per due mandati senza la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Articolo 27 – Erogazioni Economiche
1. L’esercizio di qualsiasi carica o incarico federale è un servizio reso alla categoria e pertanto è
gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
2. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può riconoscere un emolumento ai
componenti esterni di una Commissione o di altro Organismo consultivo secondo le modalità
espresse dagli artt. 10 e 16.7.a.
Articolo 28 – Incompatibilità
1. La carica di Presidente e di Vice Presidente di Fedaiisf è incompatibile con quelle di Presidente
e/o di Vice Presidente delle Organizzazioni federate nazionali;
2. La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica o
incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.
3. Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o
non cumulabile con altra carica già ricoperta, l’acquisizione della nuova carica rimane subordinata
alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.
Articolo 29 – Modifiche Statutarie, Scioglimento o liquidazione.
1. Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte al Congresso con apposita delibera
del Consiglio Nazionale (art. 11.7). La modifica statutaria è approvata con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto presenti al Congresso Nazionale.
2. Esse possono, altresì, essere proposte alla Presidenza del Congresso, entro un’ora dalla
apertura del Congresso stesso, da almeno un quarto dei Delegati che rappresentino,
complessivamente, almeno il 30% del totale degli iscritti; 3. Ciascun membro del Congresso può presentare, viceversa, emendamenti alle proposte, di cui ai
due commi precedenti.
4. Lo scioglimento di Fedaiisf deve essere proposto al Congresso dal Consiglio Nazionale (art.
11.8, art. 14.2.f) e approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il
Congresso Nazionale. La delibera di scioglimento deve contemplare l’elezione di un liquidatore
con i relativi poteri. Il liquidatore ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in modo proporzionato agli
iscritti, alle Organizzazioni federate superstiti o, in mancanza di queste, ad altre organizzazioni
operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In
mancanza di questi presupposti, il patrimonio verrà destinato ad opere di beneficienza.
Articolo 30 – Patrimonio Sociale
1. Il patrimonio di Fedaiisf è formato:
a) dai beni mobili e immobili, da beni d’uso e attrezzature pervenuti in proprietà a qualsiasi titolo
consentito dalla legge;
b) dalle eccedenze annue di Bilancio;
c) da eventuali rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione o da
fondi di riserva;
2. Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato dal Tesoriere e trascritto in
apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali;
3. Per il funzionamento dell’Associazione si provvede con le entrate derivanti:
a) dalle quote di iscrizione e di registrazione al sito federale;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali; .
c) dai proventi di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e pubblicitario;
d) da contributi di Enti pubblici o privati;
e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte
dell’Esecutivo.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Questa norma
non si applica nel caso di scioglimento di Fedaiisf (Art. 29.4)
Articolo 31 – Soci Onorari
1. Sono Soci onorari di Fedaiisf coloro che, al raggiungimento dell’età pensionabile, avendo
acquisito eccezionali benemerenze verso la Federazione, vengono proclamati tali dal Congresso
nazionale, su proposta di un’Organizzazione federata o di qualsiasi altro Organo federale.
2. Le tessere attestanti il conferimento di queste cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita,
salvo motivata revoca da parte del Congresso.
3. I Soci onorari vengono invitati al Congresso nazionale senza diritto di voto e a loro spese.
Articolo 32 – Soci Pensionati
1. E’ costituito, in via permanente, il Gruppo Soci Pensionati
2. Il Gruppo Pensionati è costituito da coloro che hanno superato i limiti temporali previsti dall’art.
6.4
3. Il contributo associativo verrà stabilito in misura ridotta dal Congresso Nazionale su proposta del
Tesoriere, sentito il Coordinatore del Gruppo Pensionati.
4. Gli introiti degli appartenenti al Gruppo Pensionati sarà gestito dal Tesoriere Federale con voce
a parte nel bilancio nazionale di cui comunque costituisce parte integrante.
5. Gli appartenenti al gruppo pensionati non possono ricoprire cariche federali a nessun titolo.
6. Il gruppo pensionati elegge fra i propri iscritti un Coordinatore nazionale [in via transitoria il
Coordinatore del Gruppo Pensionati è nominato dal Consiglio Nazionale]. Il Coordinatore del
Gruppo è tenuto a tenere gli elenchi degli iscritti al Gruppo stesso. Le modalità procedurali
verranno stabilite dal Gruppo stesso. 7. Il Coordinatore Nazionale del Gruppo Pensionati ha diritto di partecipare, a titolo consultivo con
diritto di parola ma non di voto, al Congresso Nazionale. Le spese inerenti la partecipazione del
Coordinatore al Congresso saranno prelevate dai proventi derivanti dalle quote associative degli
iscritti al Gruppo.
8. Il Gruppo Pensionati ha facoltà di approvare un proprio regolamento interno per gestire la
propria attività. I costi delle attività del Gruppo Pensionati non possono superare gli introiti derivanti
dalle quote associative degli iscritti al Gruppo stesso.
Articolo 33
Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
Modifiche approvate il 15/06/2019
Notizie correlate: AIISF.Statuto.2015
Statuto dell’Associazione degli Informatori Scientifici del Farmaco del Trentino Alto Adige
Perché un’Associazione di ISF
Le norme
Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative disciplinate dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.
La Costituzione italiana, all’articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalità. “…i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge“.
L’ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni: associazioni riconosciute come persone giuridiche e associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
Sono associazioni con personalità giuridica quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L’acquisizione della personalità giuridica implica l’acquisizione della piena autonomia dell’organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei.
Per le associazioni non riconosciute si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, anche se non iscritti ad essa. L’associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari: ad oggi due tra le formazioni sociali più importanti, ossia i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.
Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Per ovviare all’esiguità dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli “accordi degli associati” la definizione dell’ordinamento interno. L’associazione non riconosciuta può comunque registrarsi presso l’Agenzia delle entrate al fine di ottenere vantaggi amministrativi e tributari. La registrazione non è invece necessaria per la richiesta del codice fiscale.
Il perché e le finalità.
In diverse occasioni, abbiamo avuto modo di sentire dalla viva voce di colleghi la richiesta di non rinnovare l’adesione alla nostra associazione. Tranne qualche caso le motivazioni non sono di tipo economico. La domanda più ricorrente è: “Ma cosa mi dà l’Associazione?”. Questi colleghi, non riuscendo a cogliere il significato “immediato e operativo” della loro adesione, dopo qualche anno di vita associativa, si arrendono e rassegnano le dimissioni.
Prendiamo lo spunto da questo per fare alcune riflessioni sulla dimensione individuale del professionista ISF e sulla necessità di trovare insieme nuove idee e nuovi modelli per facilitare la sua professionalità.
Un’Associazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata (non è un Ordine Professionale costituito dallo Stato!) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’ISF.
Aiuta gli informatori che fanno parte della comunità attraverso l’apprendimento e la formazione permanente, l’influenza e la rappresentanza sociale, il networking, il collegamento internazionale, lo studio e la riflessione costante sulla professione e sulla sua evoluzione.
Aderire ad un’associazione significa “andare oltre” la richiesta di fornitura di un servizio: significa porsi innanzitutto la domanda, parafrasando jfk, “che cosa posso fare per l’associazione e non che cosa può fare l’Associazione per me!”.
Una comunità infatti, si alimenta delle relazioni, delle informazioni, delle competenze, della capacità/reattività al cambiamento dei propri associati.
Neppure una polisportiva, un circolo sportivo, culturale o ricreativo, un’associazione di volontariato o non profit, siano esse di livello locale o internazionale, aperte a tutti o elitarie, possono sopravvivere se i soci non fanno un passo, personale ed esclusivo, “oltre la quota” di adesione!
Far parte di una comunità significa potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche di “di protezione”, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.
I professionisti solitari – come spesso sono gli ISF – considerano inutile e superfluo conoscere e intervenire sulle dinamiche specifiche del settore di riferimento e sulle dinamiche macroeconomiche che caratterizzano la vita del settore e preferiscono restare concentrati sul proprio fare, sui propri “clienti”, sul proprio fatturato.
Si tratta di una visione miope, limitata e rischiosa, nel medio/lungo periodo.
I medici, ma non solo loro, cercano qualità nei professionisti ISF ed in particolare:
- integrità (possiamo fidarci?);
- competenza;
- affidabilità;
- credibilità.
La reputazione dei singoli ha dei riflessi sulla reputazione dell’Associazione. Viceversa una buona reputazione dell’Associazione – agli occhi dell’opinione pubblica e non solo degli addetti ai lavori – sarà un corroborante per il riconoscimento professionale dei singoli.
L’Associazione inoltre fa rete che è una modalità per fare esperienza, per segnalare avvenimenti ed opportunità, per creare occasioni di riflessione e dibattito sui temi caldi della professione, per collaborare, per elaborare strategie condivise per raggiungere gli obiettivi costitutivi.
____________________
Albo Professionale
La professione regolamentata è un’attività esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un ordine professionale (Decreto 7 Agosto 2012, n. 137).
Secondo le Legge n. 4 del 14.01.2013, coloro che esercitano professioni non regolamentate hanno il diritto di costituire associazioni senza l’obbligo di iscrizione ad un albo.
L’appartenenza all’albo è obbligatoria per quelle professioni che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.
Dal punto di vista legale non esiste un divieto assoluto di contemporanea iscrizione a più albi professionali.
Anche dalla lettura del recente provvedimento di riforma degli ordini professionali (D.P.R. 137 del 2012), ciò che emerge è un principio di libero accesso.
Tuttavia i singoli ordini hanno la funzione di regolamentare su eventuali incompatibilità professionali.
In Italia si contano 27 albi professionali con circa 2 milioni e 300 mila iscritti
__________________________________
FEDAIISF
Federazione delle Associazioni Italiane di Informatori Scientifici del Farmaco
Regolamento Interno FEDAIISF
Art. 1- Per posizione asindacale s’intende che Fedaiisf non tratta direttamente i problemi sindacali, ma li dibatte e li individua per poi sottoporli alle OO.SS. di categoria.
Per apartitica s’intende che non entra nelle logiche di partito presenti in Italia né ne promuove l’adesione. Fedaiisf svolge comunque una sua politica tesa a perseguire i propri fini istituzionali e le linee programmatiche stabilite dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
Art. 2- È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il logo, i servizi e le strutture federali per scopi che non siano quelli associativi. Le iniziative di singoli associati per nome e per conto di Fedaiisf devono essere preventivamente autorizzate dall’EN.
Un federazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata (non è un Ordine Professionale costituito dallo Stato) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’Informatore Scientifico. Far parte di Fedaiisf significa costituire una comunità dove potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche “di protezione”, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.
Art. 3- Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative. Le Organizzazioni federate sullo stesso territorio regionale costituiscono il Consiglio regionale rappresentativo di tutte le sezioni provinciali presenti in regione. Il Consiglio Regionale eleggerà un Coordinatore Regionale ed un segretario e, a sua discrezione, un eventuale Coordinamento di supporto al Coordinatore. Le spese del Coordinatore inerenti la sua funzione e le eventuali spese per la gestione del coordinamento sono a carico della tesoreria federale. Nelle riunioni del Consiglio Regionale e del coordinamento il segretario avrà il compito di redigere il verbale. Il verbale va inviato per conoscenza all’Esecutivo Nazionale e al Collegio Federale dei Probiviri per il controllo di legittimità. I componenti il coordinamento possono anche non far parte dei Direttivi o Coordinamenti provinciali. Per l’organizzazione e la struttura dei Consigli e dei Coordinamenti Regionali si veda l’art. 3 dello Statuto ai punti 7, 8, 9, 10.
Il Coordinatore regionale eletto deve avere il gradimento dell’Esecutivo Nazionale, in quanto rappresentante regionale di Fedaiisf. L’Esecutivo Nazionale è organo di controllo del Coordinamento regionale. Per Organizzazioni federate devono intendersi le Associazioni federate nel loro complesso, centrale e periferico (ove esistente).
Art. 4- Le Associazioni che richiedono di far parte della federazione devono farne richiesta all’Esecutivo Nazionale federale e devono armonizzare il loro statuto coordinandolo con lo Statuto Fedaiisf. L’EN può avvalersi di un parere di un legale per lo statuto presentato da un richiedente e per la relativa registrazione a termini di legge. In caso di norme presenti sia nello Statuto federale che nello Statuto delle associate, quest’ultimo deve ritenersi inattivato.
Le Associazione federate devono avere condotte che siano conformi allo spirito della Federazione e agli obblighi che derivano dall’adesione (organizzazioni di attività locali, partecipazione alle attività della Federazione, comunicazioni ed informazioni rilevanti per la Federazione o per le altre Associazioni federate).
Le singole Associazioni devono presentare alla Segreteria della Federazione entro il 31 marzo i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, l’elenco completo dei nominativi degli iscritti, una copia del loro bilancio e del verbale dell’Assemblea annuale in cui lo stesso viene approvato.
Le associazioni federate devono inviare almeno una volta all’anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle proprie attività.
Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all’esterno come facenti parte della stessa.
Art. 5- È consentita l’iscrizione di professionisti che operano in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (per esempio figure che hanno contatti con medici: informatori parafarmaci, integratori, nutraceutici, dermocosmetici, latti, dispositivi, KAM, A.M., MSL, RAM ecc. ecc.). Sarà compito del Direttivo sezionale dell’Associazione federata decidere se accettare o meno l’iscrizione.
Art. 6- Gli Informatori Scientifici devono iscriversi all’Associazione e/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono la propria attività professionale. Se non è presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l’ISF potrà iscriversi a livello nazionale secondo le modalità stabilite dall’Esecutivo.
Gli Informatori Scientifici pensionati oltre il quinto anno dal pensionamento non possono ricoprire cariche elettive, ma possono essere nominati da parte dell’EN responsabili di determinati servizi come componenti la Redazione del sito Federale, del Centro Ricerche e Documentazioni o per altri incarichi stabiliti dall’EN stesso.
Art. 7- Le quote associative vanno stabilite secondo le necessità operative previste dalla previsione di spesa approvata dal Congresso Federale.
Art. 8- In caso di scioglimento di un’associazione federata il fondo cassa che era a sua disposizione va versato alla tesoreria nazionale federale. In caso di separazione il fondo cassa rimane nella disponibilità dell’Associazione che si separa. Un’Associazione federata che esprime la volontà di sciogliersi o separarsi deve convocare un’assemblea degli iscritti alla presenza di un rappresentante dell’EN Fedaiisf e votare lo scioglimento o la separazione con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.
Art. 9- Organizzazione Federale. Deve considerarsi Organo Federale anche il Coordinatore e il Coordinamento Regionale come specificato dall’art. 3 dello Statuto ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e dall’art. 3 del Regolamento Interno. Solo il Congresso può istituire altri Organi oltre a quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. In caso di decadenza di un Organo collegiale, lo stesso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche. La continuità amministrativa deve essere sempre assicurata.
Art. 10- Per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e/o Commissioni. Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. con funzioni tecniche o consultive nominandone i componenti e i presidenti, fissandone compiti e funzioni. Le deleghe e le Commissioni hanno durata temporale corrispondente a quella dell’EN e possono essere revocate a insindacabile giudizio dell’EN stesso. Il Presidente federale può costituire un Ufficio di Presidenza costituito dai componenti l’EN ai quali si aggiungono altre persone utili per fornire consulenze e pareri. Tutte le norme e procedure previste per gli Organi Federali si applicano anche alle Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. comunque costituiti.
Art. 11- Congresso elettivo. Ogni tre anni il Congresso elegge il Presidente unitamente al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente preferibilmente non devono appartenere alla stessa Organizzazione federata. Il candidato Presidente e Vicepresidente costituiscono un team di una lista elettorale per l’elezione dei rispettivi ruoli. I Delegati esprimono con 1 voto la preferenza per la lista per i candidati alle due cariche.
Le modalità di voto saranno stabilite da una delibera del Consiglio Nazionale, fermo restando l’anonimato del voto espresso.
Art. 12- Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriali o Coordinamento. I Coordinatori Regionali partecipano di diritto al Congresso Federale senza diritto di voto.
Art. 13- Consiglio Nazionale è l’Organo preposto a dare attuazione alle line di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma, determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici in accordo con le decisioni congressuali e le finalità statutarie. Approva il Regolamento Interno o le sue modifiche su proposta dell’Esecutivo. Il Regolamento Interno così approvato o modificato entra in vigore al momento in cui la Segreteria Federale ne dà comunicazione agli Organi Federali e Associazioni federate. Approva le modifiche statutarie da sottoporre al Congresso Federale. I componenti sono quelli descritti dall’art. 13 dello Statuto: componenti dell’Esecutivo Nazionale più i rappresentanti, come specificato dallo Statuto, delle associazioni federate. Se uno dei Presidenti delle Federate non è presente nell’Esecutivo Nazionale entra di diritto nel Consiglio Nazionale.
Art. 14- In ambito Congressuale la Segreteria Federale certificherà la legittimità dei delegati e i diritti di partecipazione. La Segreteria può procedere d’ufficio, anche dietro segnalazione degli aventi diritti al voto, alla correzione di eventuali errori materiali. In caso di controversie il collegio Federale dei Probiviri svolgerà il ruolo di arbitro.
Art. 15- La Commissione Elettorale, in caso di voto cartaceo, sigla e distribuisce le schede elettorali. Disciplina le operazioni di voto dirimendo, in prima istanza, le eventuali contestazioni o controversia. In seconda istanza subentrerà il Collegio Nazionale dei Probiviri che emetterà un giudizio inappellabile.
Art.16- Verbale. Il verbale del Congresso è redatto dal Segretario dell’Assemblea e dai Vicesegretari. Il Verbale firmato dallo stesso segretario, dal presidente dell’Assemblea e controfirmato dai commissari elettorali in caso di elezioni, va poi consegnato al Segretario Federale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni effettuate. Ciascun avente diritto di partecipazione o di voto al Congresso ha diritto di richiederne copia. Avverso la legittimità del Congresso o del Verbale è ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione sarà inappellabile.
Art. 17- Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ai compiti stabiliti dagli artt. 21, 22, 23 e 24 dello Statuto fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico e fornisce pareri di legittimità sulle delibere approvate dai vari Organi federali. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il suo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti e quando ad esso si rivolgono iscritti ed Organi federali per dirimere, una volta sentite le parti in causa, questioni di carattere regolamentare e disciplinare
Art. 18- Nell’ipotesi che una norma del Regolamento Interno sia in contrasto con lo Statuto, prevale quest’ultimo.
In caso di situazioni o avvenimenti non previsti dal presente Regolamento Interno, sarà compito dell’Esecutivo Nazionale elaborarne la relativa norma da sottoporre al Consiglio Nazionale e se approvata inserirla nel Regolamento Interno.
Per quanto altro non previsto nel presente Regolamento Interno, per quanto applicabile, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni dello Statuto Federale.
Approvato, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, dal Consiglio Nazionale Federale in data 11 ottobre 2022