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Solo i Medici vaccinatori dei Centri Vaccinali possono esentare alla vaccinazione i richiedenti

(Emergenza coronavirus) Carabinieri NAS Catania: deferiti all'Autorità Giudiziaria 4 medici non autorizzati a rilasciare certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2

I Carabinieri del NAS di Catania hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 4 medici operanti nella provincia.

L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli HUB del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto “Green Pass”.

L’attenzione è stata estesa sulla documentazione sanitaria non ancora evasa, presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l’esenzione alla vaccinazione, corredata da certificazioni mediche non rilasciate da Medici Vaccinatori secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute, bensì da Medici di Medicina Generale e sanitari liberi professionisti che non operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Solo i Medici certificatori dei Centri Vaccinali HUB, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti, anche temporaneamente.

I Medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano “essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando, e non presentasse sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto”.

NAS notizie – 20 ottobre 2021

Notizie correlate: Circolare Ministero della Salute. Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 del 4 agosto

È stata prorogata al 30 novembre 2021 la durata della certificazione di esenzione alla vaccinazione per tutte le persone che per patologie pregresse o per allergie non possono fare il vaccino anti Covid.
Questa proroga è stata stabilita dalla recente circolare del 25 settembre 2021 del Ministero della salute
Quindi il certificato medico cartaceo attestante i motivi dell’esenzione che aveva validità fino al 30 settembre 2021, è ora valido fino al 30 novembre 2021.
Non ci sarà bisogno di una nuova certificazione, “salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”.
Ai soggetti in possesso della certificazione non si applica l’obbligo del Green Pass.

La certificazione è cartacea, ma poi potrà essere caricata in formato digitale.


Quali categorie di persone sono esenti dall’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per accedere ad attività e servizi per i quali è previsto il green pass?

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

  • bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

(Fonte: Ministero della Salute)

 

Redazione Fedaisf

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